Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 66bis cpv. 3 OAVS
Assegno per grandi invalidi
1 L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
2 Gli articoli 87–88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
3 È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗