Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 67 cpv. 1 aCP

a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni

1 Se alcuno, nell’esercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

2bis Il giudice può pronunciare l’interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell’autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione.

3 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

a.

tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);

c.

aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;

d.

pornografia (art. 197):

1.

secondo l’articolo 197 capoverso 1 o 3,

2.

secondo l’articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

4 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:

a.

tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:

1.

un maggiorenne particolarmente vulnerabile,

2.

un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;

b.

pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:

1.

atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,

2.

atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.

4bis Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività:

a.

in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure

b.

se l’autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.

5 Se all’autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un’attività.

6 Il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa per la durata dell’interdizione.

7 ...

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 67 vCP (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

3. Aggravamento della pena. Recidiva

1. Se alcuno è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non sono ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione o fu liberato da uno degli stabilimenti previsti negli art. da 42 a 45, il giudice aumenta la durata della pena. Questi non è vincolato dal massimo della pena prevista per il reato, ma non può andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Il condono per effetto di grazia è equiparato all'esecuzione della pena.

2. Per la recidiva si tiene conto di una condanna all'estero se questa concerne un reato pel quale potrebbe essere concessa la estradizione secondo il diritto svizzero.

1 sentenza relativa all’art. 67 cpv. 1 aCP

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