Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 67 cpv. 1 LIVA
Rappresentanza fiscale
1 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
1bis L’AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1 se l’adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono comunque garantiti; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.
2 In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d’imposizione deve designare, per l’adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
3 La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033