Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 67 cpv. 1 LIVA

Rappresentanza fiscale

1 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

1bis L’AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1 se l’adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono comunque garantiti; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

2 In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d’imposizione deve designare, per l’adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

3 La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

2 sentenze relative all’art. 67 cpv. 1 LIVA

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