Codice civile svizzero · SR 210

art. 672 cpv. 2 CC

b. Risarcimento

1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.

2 Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.

3 Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 672 cpv. 2 CC

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  2. DTF 105 II 9206.03.1979Prescrizione. 1. Lavori di costruzione eseguiti da un conduttore senza previo accordo tra le parti circa l'onere delle spese; pretese del conduttore che ha agito presumendo che il rapporto di locazione sarebbe stato di lunga durata (consid.