Codice civile svizzero · SR 210
art. 672 cpv. 2 CC
b. Risarcimento
1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.
2 Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
3 Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗