Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 68 cpv. 1 LPAc
Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso
1 Se l’esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi.
2 La procedura d’espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare.
3 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.
4 La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni.
5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905