Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 68 cpv. 1 LIVA

Obbligo d’informazione

1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l’accertamento dell’assoggettamento o per il calcolo dell’imposta e inoltrare i documenti necessari.

2 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l’indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev’essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell’AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

7 sentenze relative all’art. 68 cpv. 1 LIVA

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