Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 68 cpv. 1 LIVA
Obbligo d’informazione
1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l’accertamento dell’assoggettamento o per il calcolo dell’imposta e inoltrare i documenti necessari.
2 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l’indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev’essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell’AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033