Codice civile svizzero · SR 210

art. 690 cpv. 2 CC

5. Prosciugamenti

1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.

2 Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 690 cpv. 2 CC

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  1. 1C_276/201906.01.2020Obbligo di infiltrazione · Diritto di essere sentito · Obbligo di istruire d'ufficio