Codice civile svizzero · SR 210
art. 690 cpv. 2 CC
5. Prosciugamenti
1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.
2 Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗