Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 7 cpv. 1 aLIVA
Luogo della fornitura
1 È considerato luogo della fornitura quello:
- a.
in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento;
- b.
dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.
2 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l’energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati.
3 In caso di fornitura di un bene dall’estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione:
- a.
disponga di un’autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione) e al momento dell’importazione non vi rinunci; oppure
- b.
esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, e realizzi con tali forniture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033