Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 70 lett. b CP

Principi

1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 70 vCP (fino al 1951) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

1. Prescrizione dell'azione penale. Termini

L'azione penale si prescrive:

in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua;

in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione;

in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.

1 sentenza relativa all’art. 70 lett. b CP

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