Codice civile svizzero · SR 210

art. 700 cpv. 2 CC

2. Ripresa di cose o di animali

1 Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.

2 Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 700 cpv. 2 CC

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