Codice civile svizzero · SR 210
art. 700 cpv. 2 CC
2. Ripresa di cose o di animali
1 Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.
2 Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗