Codice civile svizzero · SR 210
art. 703 cpv. 2 CC
2. Miglioramenti del suolo
1 Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d’acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L’adesione è menzionata nel registro fondiario.
2 I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.
3 La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l’esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 703 vCC (fino al 1953) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
2. Miglioramenti del suolo
1 Quando delle opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di selve o fondi agricoli e simili lavori non possano essere compiute se non da una comunione di proprietari e sieno consentite dai due terzi dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte.
2 La procedura è stabilita dai Cantoni.
3 La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l'esecuzione di queste imprese ed estenderne il principio anche ai terreni da costruzione.