Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 716a n. 2 CO
2. Attribuzioni intrasmissibili
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
- 1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2.
la definizione dell’organizzazione;
- 3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- 4.
la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5.
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 6.
l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
- 8.
l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗