Diritto delle obbligazioni · SR 220

art. 716a n. 2 CO

2. Attribuzioni intrasmissibili

1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1.

l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;

2.

la definizione dell’organizzazione;

3.

l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;

4.

la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;

5.

l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

6.

l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;

7.

la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;

8.

l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.

2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 716a n. 2 CO

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