Ordinanza sulla segnaletica stradale · SR 741.21

art. 75 cpv. 1 e 2 OSStr

Linee di arresto e linee di attesa

1 La linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2) eccetera. La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto.

2 Il segnale «Stop» è accompagnato dalla linea di arresto e dalla parola «Stop» (6.11) sulla carreggiata, salvo su strade senza rivestimento resistente. La linea di arresto è integrata da una linea longitudinale continua (6.12), non necessariamente presente sulle strade a senso unico.

3 La linea di attesa (serie di triangoli bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.13) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare precedenza» (3.02) per dare la precedenza (art. 36 cpv. 2). La parte frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa.

4 La linea di attesa completa sempre il segnale «Dare precedenza», salvo su strade senza rivestimento resistente, corsie di accesso ad autostrade e semiautostrade (art. 88 cpv. 1) o su installazioni analoghe. Se la larghezza della strada lo consente, essa è completata da una linea longitudinale continua (6.12). Sulle strade principali e sulle strade secondarie importanti, la linea di attesa può essere annunciata da un triangolo bianco dipinto sulla carreggiata il cui vertice è diretto verso il conducente (6.14).

5 La demarcazione delle linee di arresto e delle linee di attesa sulle strade principali che cambiano direzione a una intersezione è regolata dall’articolo 76 capoverso 2 lettera b.

6 Le linee di arresto e le linee di attesa rivolte esclusivamente ai conducenti di velocipedi e ciclomotori o ai conducenti di autobus del servizio di linea possono essere di colore giallo.

7 I segnali luminosi possono essere preceduti da una linea di arresto gialla tracciata sull’intera larghezza della corsia per contrassegnare una zona di attesa per velocipedi e ciclomotori dopo la linea di arresto bianca («Zona di attesa per velocipedi»; 6.26). Nella zona di attesa, a velocipedi e ciclomotori è permesso affiancarsi se la luce è rossa. Al rosso, gli altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto (bianca). Le zone di attesa sono consentite soltanto se vi sbocca una corsia ciclabile. Una corsia ciclabile che sbocca in una zona di attesa può essere omessa se:

a.

non è possibile svoltare a destra o la svolta a destra all’intersezione è vietata agli altri veicoli; e

b.

la corsia è sufficientemente larga.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 75 cpv. 1 e 2 OSStr

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  1. DTF 110 IV 3902.10.19843.011) rimane valido e va rispettato anche se le demarcazioni sulla carreggiata che devono completarlo - linea di arresto (6.10), "STOP" (6.11) e linea longitudinale continua (6.12) - non sono (più)