Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 75 n. 2 aCP

Principi

1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.

2 …

3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.

6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:

a.

essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;

b.

il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e

c.

l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 75 n. 2 aCP

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  1. 6B_359/200819.08.2008Prescrizione della pena · Esecuzione delle pene