Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 76 cpv. 1 LAsi
Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento
1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.
2 La SEM accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.
3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell’articolo 29.
4 La SEM dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStrI.
5 Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1