Legge sull'asilo · SR 142.31

art. 76 cpv. 1 LAsi

Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

2 La SEM accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.

3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell’articolo 29.

4 La SEM dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStrI.

5 Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1

1 sentenza relativa all’art. 76 cpv. 1 LAsi

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  1. 2C_611/202323.04.2024Divieto di discriminazione · Ammissione provvisoria · Protezione provvisoria