Codice civile svizzero · SR 210

art. 779a cpv. 2 CC

II. Negozio giuridico

1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l’atto pubblico.

2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l’atto pubblico.

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2 sentenze relative all’art. 779a cpv. 2 CC

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