Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 78a cpv. 1 RFF
5. Vendita di una quota di comproprietà per ordine del giudice
1 Per la vendita ordinata dal giudice giusta l’articolo 649b capoverso 3 CC è competente l’ufficio d’esecuzione o, se il diritto cantonale lo prevede, l’ufficio dei fallimenti del distretto in cui è sito il fondo in comproprietà o la parte del fondo di maggior valore.
2 Le spese della procedura di incanto, da anticipare dal richiedente, saranno prelevate dal prodotto della vendita.
3 L’aggiudicazione potrà essere operata a un prezzo non inferiore al montante dei crediti garantiti da pegno immobiliare, anche se non si dovessero conseguire eccedenze.
4 L’esito della vendita deve in ogni caso essere comunicato al giudice, anche se l’incanto non avesse dato esito positivo.
5 Per il resto gli articoli 73 a 73i sono applicabili per analogia, eccezion fatta per l’articolo 73e capoverso 3. La precedenza alla realizzazione dell’intero fondo in comproprietà in seguito a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno verrà però accordata solo se tale realizzazione è imminente.
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗