Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 78a cpv. 1 RFF

5. Vendita di una quota di comproprietà per ordine del giudice

1 Per la vendita ordinata dal giudice giusta l’articolo 649b capoverso 3 CC è competente l’ufficio d’esecuzione o, se il diritto cantonale lo prevede, l’ufficio dei fallimenti del distretto in cui è sito il fondo in comproprietà o la parte del fondo di maggior valore.

2 Le spese della procedura di incanto, da anticipare dal richiedente, saranno prelevate dal prodotto della vendita.

3 L’aggiudicazione potrà essere operata a un prezzo non inferiore al montante dei crediti garantiti da pegno immobiliare, anche se non si dovessero conseguire eccedenze.

4 L’esito della vendita deve in ogni caso essere comunicato al giudice, anche se l’incanto non avesse dato esito positivo.

5 Per il resto gli articoli 73 a 73i sono applicabili per analogia, eccezion fatta per l’articolo 73e capoverso 3. La precedenza alla realizzazione dell’intero fondo in comproprietà in seguito a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno verrà però accordata solo se tale realizzazione è imminente.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 78a cpv. 1 RFF

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