Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · SR 142.20
art. 79 cpv. 2 lett. b LStr
Durata massima della carcerazione
1 La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.
2 Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:
- a.
l’interessato non coopera con l’autorità competente;
- b.
si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2002 3327