Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · SR 142.20

art. 79 cpv. 2 lett. b LStr

Durata massima della carcerazione

1 La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

2 Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:

a.

l’interessato non coopera con l’autorità competente;

b.

si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2002 3327

1 sentenza relativa all’art. 79 cpv. 2 lett. b LStr

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  1. 2C_1177/201317.01.2014Carcerazione in vista di sfratto · Interesse attuale al ricorso · Cessazione dell'interesse