Ordinanza contro l'inquinamento fonico · SR 814.41

art. 8 cpv. 2 e 3 OIF

Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati

1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell’intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d’immissione.

3 Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.

4 Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l’articolo 7.

stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 8 cpv. 2 e 3 OIF

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 119 Ib 46315.12.1993Protezione dell'ambiente; risanamento di una piazza di tiro. 1. Obbligo di risanamento; esame dal profilo degli art. 11 cpv. 2 LPA, art. 13 e 14 OIF delle misure di costruzione e delle restrizioni di esercizio che sono state ordinate (consid. 4 e 7d). 2. Rapporto fra le disposiz