Ordinanza contro l'inquinamento fonico · SR 814.41
art. 8 cpv. 2 e 3 OIF
Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati
1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2 Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell’intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d’immissione.
3 Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4 Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l’articolo 7.
stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗