Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1

Art. 80e lett. b n. 2 AIMP

Ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione

1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:

a.

il sequestro di beni e valori; o

b.

la presenza di persone che partecipano al processo all’estero.

3 Si applica per analogia l’articolo 80l capoversi 2 e 3.

stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’Art. 80e lett. b n. 2 AIMP

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