Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1
Art. 80e lett. b n. 2 AIMP
Ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione
1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
- a.
il sequestro di beni e valori; o
- b.
la presenza di persone che partecipano al processo all’estero.
3 Si applica per analogia l’articolo 80l capoversi 2 e 3.
stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗