Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 81 cpv. 1 LEF
b. Eccezioni
1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 81 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di una autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine pel pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
2 Trattandosi di sentenza esecutiva pronunciata in altro Cantone, l'opponente può inoltre contestare la competenza del giudice che l'ha pronunciata od opporre l'eccezione che non fu regolarmente citato o legalmente rappresentato.
3 Ove la sentenza sia stata pronunciata in uno Stato estero, col quale esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'opponente può invocare le eccezioni riservate nel trattato.