Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.201

art. 81 lett. a OIVA

Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1 I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.

2 Il passaggio è ammesso prima della scadenza dell’intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un’aliquota saldo autorizzata adeguata dall’AFC, senza che l’adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell’aliquota saldo.

3 Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo.

4 L’imposta gravante beni e prestazioni di servizi può essere dedotta a titolo d’imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. L’articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1–3, 73 e 74 si applicano per analogia.

5 Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:

a.

se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l’imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori; va inoltre applicata l’imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 4;

b.

se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate; sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.

stato al 28 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 81 lett. a OIVA

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  1. 2C_582/200701.09.2008Accertamento d'ufficio · Intermediario · Esenzione per forniture all'esportazione