Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · SR 142.20
art. 83 cpv. 7 lett. b LStr
Decisione d’ammissione provvisoria
1 Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria.
2 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3 L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4 L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5 Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.
5bis Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.
6 L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:
- a.
è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP;
- b.
ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- c.
ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento.
8 I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi sono ammessi provvisoriamente.
9 L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM o dell’articolo 68 della presente legge.
10 Le autorità cantonali possono concludere accordi d’integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2002 3327