Codice civile svizzero · SR 210
art. 83d cpv. 3 CC
IV. Lacune nell’organizzazione
1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:
- 1.
assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o
- 2.
nominare l’organo mancante o un commissario.
2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.
3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗