Codice civile svizzero · SR 210

art. 83d cpv. 3 CC

IV. Lacune nell’organizzazione

1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:

1.

assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

2.

nominare l’organo mancante o un commissario.

2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 83d cpv. 3 CC

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  1. 5A_274/200819.01.2009Vigilanza sulle fondazioni · Diritto di essere sentito · Revoca dei membri del consiglio di fondazione