Codice civile svizzero · SR 210
art. 844 cpv. 2 CC
III. Diritti del proprietario
1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗