Codice civile svizzero · SR 210

art. 844 cpv. 2 CC

III. Diritti del proprietario

1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.

2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.

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3 sentenze relative all’art. 844 cpv. 2 CC

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