Legge federale sull'imposta federale diretta · SR 642.11
Art. 85 al. 2 aLIFD
Ritenuta d’imposta alla fonte
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alle tariffe dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2 Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L’AFC pubblica l’ammontare dei singoli importi forfettari.
3 La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un’attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d’attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).
4 L’AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell’occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS e, dall’altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L’AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.
5 Essa stabilisce, d’intesa con l’autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d’imposta federale diretta.
stato al 2 settembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1983 III 1