Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 88 cpv. 1 LAsi
Indennizzo a titolo forfettario
1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93b.
2 Riguardo ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza.
3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d’asilo.
3bis Per le persone accolte in Svizzera nell’ambito della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati secondo l’articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.
4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d’emergenza secondo l’articolo 82, le somme forfettarie consistono in un’indennità per la concessione del soccorso d’emergenza.
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stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1