Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 88 cpv. 1 LEF
IX. Continuazione dell’esecuzione
1 Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.
4 A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 88 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiedere il pignoramento.
2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Ove però sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
3 Della domanda di pignoramento si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.