Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 88 cpv. 1 RFF
1. Disposizioni generali
1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell’esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all’abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.
2 Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l’iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97.
3 Del resto l’esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC. Riservati gli articoli 98 e 100 l’esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.
4 Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 88 vRFF (fino al 1976) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107
1. Disposizioni generali
1 Se nella domanda d'esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo per metterlo in istato di contestare mediante opposizione il credito o l'esistenza del pegno.
2 Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli art. 90 e 97.
3 Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli art. da 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC. Salvo il caso previsto dall'art. 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella diretta contro il terzo proprietario del pegno.