Codice civile svizzero · SR 210
art. 896 cpv. 2 CC
II. Eccezioni
1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
2 Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗