Codice civile svizzero · SR 210

art. 896 cpv. 2 CC

II. Eccezioni

1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.

2 Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 896 cpv. 2 CC

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 83 III 3111.01.1957Diritto di ritenzione. In quale modo deve il debitore contestare il diritto di ritenzione? Sono i beni impignorabili sottratti al diritto di ritenzione del magazziniere fondato sull' art. 485 cp . 3 CO? (questione riservata). In caso affermativo, la questione dell'impignorabilità
  2. DTF 48 III 16317.07.1922ZGB Art. 716, OR Art. 226 und 277: Wirkung des Eigentumsvorbehaltes im Konkurs; Wahlrecht des Verkäufers (Erw. 1). ZGB Art. 895 ff., insbesondere 896 Abs. 2: Retentionsrecht. Voraussetzungen: fremdes Eigentum, ausschliesslicher Besitz. Ausschluss beim Kreditkauf (Erw. 2). SchKG