Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · SR 956.1
art. 9 cpv. 1 lett. e LFINMA
Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:
- a.
stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b.
decide in merito agli affari di grande portata;
- c.
emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
- d.
sorveglia la direzione;
- e.
istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
- f.
allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;
- g.
nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- h.
nomina i membri della direzione;
- i.
emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa;
- j.
approva il preventivo.
2 Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.
3 Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale è applicabile per analogia.
4 Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA.
5 Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 2625