Codice civile svizzero · SR 210

art. 901 cpv. 2 CC

II. Per cartevalori

1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.

2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.

3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 901 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

IL Per cartevalori

1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.

2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.

5 sentenze relative all’art. 901 cpv. 2 CC

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