Codice civile svizzero · SR 210
art. 901 cpv. 2 CC
II. Per cartevalori
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 901 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IL Per cartevalori
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.