Codice civile svizzero · SR 210

art. 929 cpv. 2 CC

4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione

1 Le azioni contro l’illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso.

2 L’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

3 sentenze relative all’art. 929 cpv. 2 CC

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