Codice civile svizzero · SR 210
art. 929 cpv. 2 CC
4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
1 Le azioni contro l’illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso.
2 L’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗