Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 94 cpv. 1 RFF
IV. Obblighi dell’ufficio durante il divieto
1 Dopo aver dato agli inquilini ed affittuari l’avviso previsto dall’articolo 91, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’articolo 103 capoverso 2 della LEF.
2 L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti.
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗