Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 94 cpv. 1 RFF

IV. Obblighi dell’ufficio durante il divieto

1 Dopo aver dato agli inquilini ed affittuari l’avviso previsto dall’articolo 91, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’articolo 103 capoverso 2 della LEF.

2 L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

6 sentenze relative all’art. 94 cpv. 1 RFF

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