Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1

art. 94 lett. a AIMP

Principio

1 Le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se:

a.

il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato;

b.

oggetto della condanna è un reato commesso all’estero che sarebbe punibile se commesso in Svizzera; e

c.

l’esecuzione sembra opportuna in Svizzera, segnatamente per un motivo menzionato nell’articolo 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente.

2 Le sanzioni inflitte all’estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le sanzioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.

3 …

4 Se lo Stato richiedente concede la reciprocità, le multe, come anche le spese dei procedimenti di cui all’articolo 63, possono essere riscosse anche se il condannato dimora abitualmente all’estero, purché disponga di beni in Svizzera.

stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 94 lett. a AIMP

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  1. DTF 115 Ib 51702.11.1989Assistenza internazionale in materia penale; art. 63 e 74 AIMP , consegna di oggetti e beni. Nell'interpretare le disposizioni relative alla consegna di cose nel quadro dell'"altra assistenza" vanno considerati: - le altre disposizioni dell'AIMP, come pure le convenzioni interna