Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 95 cpv. 4bis LEF
a. In generale
1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.
2 I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.
3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.
4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.
4bis L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.
5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 95 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti. Saranno pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, e i meno necessari prima degli indispensabili.
2I beni immobili non possono essere pignorati, se non in quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito, o se creditore e debitore di comune accordo lo richiedano.
3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.
4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.
5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.