Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 96 cpv. 1 LIVA

Sottrazione d’imposta

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

a.

nell’ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l’entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall’imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all’imposta sull’acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente;

b.

ottenendo un rimborso indebito; o

c.

ottenendo un condono dell’imposta ingiustificato,

è punito con la multa sino a 400 000 franchi.

2 Chiunque trasferisce l’imposta sottratta nei casi di cui al capoverso 1 in una forma che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

3 Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato dichiarando in modo veritiero i fattori rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ma qualificandoli in modo errato sotto il profilo fiscale, è punito con la multa sino a 200 000 franchi se intenzionalmente non applica correttamente norme legali chiare, disposizioni chiare dell’autorità o prassi chiare pubblicate e non ne informa previamente per scritto l’autorità. Se ha agito per negligenza, l’autore è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

4 Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

a.

non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione;

b.

non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell’ambito di un controllo effettuato dall’autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell’imposta,

è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

5 Il tentativo è punibile.

6 Qualora il profitto fiscale sia ottenuto sulla base di un rendiconto errato, la sottrazione d’imposta è punibile soltanto se l’errore non è stato corretto entro il termine previsto (art. 72 cpv. 1).

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

1 sentenza relativa all’art. 96 cpv. 1 LIVA

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  1. 9C_717/202215.12.2023Recours en matière de droit public · Oggetto della lite · Arbitrio