Commento della nuova Circolare riguardante le prestazioni delle Istituzioni d’utilità pubblica conformemente agli articoli 17 e 18 LPC

Direttiva · 7 dicembre 2020 · PC · Versione 2

Commento della nuova Circolare riguardante le prestazioni delle Istituzioni d’utilità pubblica conformemente agli articoli 17 e 18 LPC (Valide dal 1° gennaio 2021)

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UFAS · Direttiva · Italiano

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Commento della Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (CSFI)

Valide dal 1° gennaio 2021 Stato:

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12.20

DFI UFAS | Commento della Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (CSFI)

Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato:

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1 Principi generali

1.1 Disposizioni generali

1001 Le pertinenti disposizioni legali sono interpretate riferendosi alla situazione sociale attuale e, così facendo, sono convertite in indicazioni pratiche. Tali indicazioni permettono sia di delineare il ruolo assegnato ai sussidi in un contesto coerente con la loro finalità, sia di individuare delle linee di condotta omogenee per le tre Istituzioni Pro.

1.2 Principi delle Istituzioni Pro

1002 e 1003 Conformemente all’art. 18 cpv. 3 LPC, le Istituzioni Pro devono definire dei principi che tengano conto delle loro specificità. In aggiunta ai punti menzionati all’art. 48 OPC-AVS/AI, questi principi devono includere anche delle linee direttrici riguardanti la gestione dei conti economici. Inoltre, a complemento di questi principi, le Istituzioni Pro possono facoltativamente introdurre altre regolamentazioni, fintanto che corrispondano alle disposizioni legali e alle linee direttrici dell’UFAS. I principi sono sottoposti all’approvazione dell’UFAS. Le diretti-ve già esistenti devono essere riformate e, in seguito, sottoposte anch’esse all’approvazione dell’UFAS.

1.3 Utilizzo dei sussidi

1004 e 1005 D’ora in avanti, la regola d’utilizzo delle risorse

dell’AVS/AI consisterà nell’offrire un sostegno finanziario individuale (SFI) sotto forma di apporto mirato e circoscritto atto ad alleviare o rimediare a situazioni in cui il bisogno non sia il frutto di un’interpretazione soggettiva ma di un apprezzamento oggettivo delle circostanze del caso (cfr. cap. 4). Una quota del sussidio federale può essere utilizzata per coprire le spese di applicazione comprovate gravanti le Istituzioni Pro (cap. 6.1.6).

1.4 Aventi diritto

1006-1010 Per consentire l’individuazione rapida delle persone che non rientrano in alcun modo nella cerchia dei potenziali beneficiari di un SFI, è stata precisata la nozione di requisiti quali l’età, l’invalidità, lo statuto d’orfano e di persona vedova, il domicilio e la residenza

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abituale nonché la nazionalità del richiedente e le autorizzazioni di soggiorno corrispondenti.

2 Ambito d’attività delle Istituzioni Pro

2.1 Disposizioni generali

2.2 Ambito d’attività di Pro Senectute

2.3 Ambito d’attività di Pro Infirmis

2.4 Ambito d’attività di Pro Juventute

2001-2014 Questo capitolo raggruppa i beneficiari di un eventuale SFI in base alla categoria assicurativa (persone invalide, anziane o superstiti) stabilendo inoltre il principio secondo il quale una sola istituzione è abilitata a intervenire per ciascuna famiglia o economia domestica. Quest’ultima regola persegue lo scopo d’evitare doppi pagamenti nonché l’errata determina-zione dei bisogni. In caso di dubbio, le Istituzioni Pro devono accordarsi tra loro e, qualora non pervenissero a una soluzione, dovranno sottomettere l’incarto all’UFAS affinché si pronunci. In tal maniera, si regola la competenza per quelle situazioni in cui diversi rami assicurativi sono contemporaneamente coinvolti (p. es. superstiti invalidi, orfani che vivono con il genitore superstite invalido, persone nell’attesa di una decisione che, verosimilmente, le riconoscerà invalide o, ancora,

persone che approfittano della pensione anticipata dell’AVS). La definizione generale qui adottata di beneficiario di SFI consente d’includere anche le persone cui è stata negata una prestazione assicurativa perché esse stesse o la persona deceduta non soddisfacevano un’imperativa condizione assicurativa (anziani, invalidi o persone decedute che non contavano, all’insorgenza del rischio assicurato, la durata contributiva minima di legge).

Nell’ottica dei potenziali beneficiari del SFI, la nozione d’«invalido» è stata meglio definita. In principio, Pro Infirmis può accordare un SFI se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere una PC annua. Perciò, il semplice fatto d’aver diritto a un mezzo ausiliario dell’AI o a provvedimenti d’integrazione non è sufficiente per poter pretendere l’attribuzione di un SFI. Alla stessa stregua, sono anche escluse dal riconoscimento di un SFI le persone che non hanno raggiunto l’età minima per l’ottenimento di una rendita o di un’indennità giornaliera

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dell’AI e, nel caso beneficiari di un assegno per grandi invalidi, coloro che sono ancora minorenni.

Le precisazioni qui illustrate tengono conto delle disposizioni ri-guardanti l’unione domestica registrata tra persone del mede-simo sesso.

3 Prestazioni

3.1 Oggetto delle prestazioni

3001 e 3002 Un’altra importante puntualizzazione si riferisce al ruolo del SFI e agli effetti che questo apporto finanziario deve produrre nella situazione specifica del beneficiario. Il SFI deve dunque porre rimedio, il più rapidamente possibile, alla situazione di bisogno del beneficiario e, in quest’ottica, l’analisi preliminare dei collaboratori delle Istituzioni Pro dovrà in particolare concentrarsi sui problemi specifici che sono all’origine dell’urgenza finanziaria del richiedente. L’aiuto finanziario deve così rispondere al problema concreto, essere misurabile e, perlomeno, rappresentare il primo passo per una soluzione definitiva del problema (p.es. versamento temporaneo di un complemento della pigione nell’attesa del risultato della ricerca di un appartamento più a buon mercato).

3.2 Principio di sussidiarietà

3003-3006 In seguito all’entrata in vigore della NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra la Confederazione e i cantoni), la scelta d’attribuire o no un SFI deve essere rigorosamente proceduta da un’analisi delle competenze istituzionali alle quali può incombere un obbligo di sostegno nei confronti del richiedente. Come finora, l’intervento finanziario sotto forma di SFI è escluso per coloro che sono durevolmente a carico dell’aiuto sociale. Esso è inoltre proibito qualora il richiedente non ha abbia depositato una domanda di PC o nei casi in cui il compito di affrontare l’urgenza finanziaria che l’assilla è a carico di altre istituzioni che detengono nei suoi confronti degli obblighi legali (cantoni e comuni).

A certe condizioni e per una durata limitata, l’applicazione del principio di sussidiarietà può tuttavia essere mitigata, in particolare nei casi in cui, senza un opportuno sostegno, la situazione personale

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del richiedente subirebbe degli inconvenienti elevati in conseguenza dei cambiamenti che incombono a causa dell’emergenza finanziaria. Questo sarebbe per esempio il caso qualora un richiedente dovesse lasciare un alloggio o una casa che esso abita da lungo tempo o, ancora, qualora un orfano, che frequentava una scuola privata già prima al decesso di uno o entrambi i genitori, dovesse abbandonarla. La durata limitata nel tempo d’attribuzione del SFI si orienterà in funzione della durata di percezione massima concessa per le prestazioni periodiche.

3.3 Tipi di prestazioni secondo l’art. 18 LPC

3.3.1 Disposizioni generali

3007- 3010 Questa sezione elenca e descrive le varie prestazioni legali e fissa le regole per il versamento di prestazioni sotto forma di anticipi. In caso di anticipi, il richiedente è tenuto a cedere all’istituzione Pro, senza condizioni e a fino a concorrenza degli anticipi da essa accordati, le eventuali prestazioni di un’assicurazione sociale o privata che gli dovessero essere versate retroattivamente. Per esser certi che l’utilizzo del SFI non sia sviato dalla sua finalità, il riconoscimento retroattivo del SFI non può che essere un’eccezione. In tal senso, solo al momento della prima richiesta di un SFI possono essere prese a carico una o più fatture già onorate poiché, nella maggior parte dei casi, è solo dopo aver saldato tali fatture che una persona si trova nella necessità di chiedere un aiuto.

3.3.2 Prestazioni uniche

3011 e 3012 Le prestazioni uniche sono degli aiuti mirati, destinati ad adempiere un fine ben preciso o una prestazione in natura o di servizio ben definita. Esse non sono prestazioni accordate regolarmente o periodicamente: in tal senso, se il versamento di una prestazione interviene, per esempio, ogni semestre sotto forma di un importo unico, tale prestazione deve comunque essere considerata come una prestazione periodica.

3.3.3 Prestazioni periodiche

3013-3018 Prioritariamente, i sussidi devono essere utilizzati per finanziare prestazioni uniche piuttosto che periodiche. Per questo

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motivo, le prestazioni periodiche devono rappresentare un’eccezione e devono imperativamente essere versate solo per un periodo limitato (due anni al massimo, con la possibilità di un prolungamento massimo di ulteriori due anni). In casi eccezionali debitamente motivati, le prestazioni possono essere concesse per un periodo superiore a quattro anni. Le istituzioni allestiscono un catalogo di criteri sui possibili casi eccezionali da sottoporre all’UFAS.

3.3.4 Prestazioni in natura o di servizio

3019-3022 Nel caso di finanziamento di prestazioni di servizio, l’Istituzione Pro interessata dovrà in particolare accertarsi che questa prestazione non ricada nell’ambito di competenza dei cantoni o dei comuni (p. es. Spitex, formazione). Inoltre, la prestazione deve essere indispensabile all’interessato ed esso non deve essere in grado di finanziarla con i propri mezzi (p. es. con la sua sostanza). In ogni caso, resta inteso che, nell’attribuire tali prestazioni, i principi comuni alle assicurazioni sociali, quali la semplicità, l’economicità, l’adeguatezza e la territorialità, dovranno sempre essere rispettati.

3.4 Eccezioni

3023 e 3024 La semplice esistenza di una situazione d’avvilimento, di povertà o d’isolamento sociale non è sufficiente di per sé per giustificare l’attribuzione di un SFI. Le risorse finanziarie da cui è attinto il denaro versato sotto forma di SFI non si apparentano a una forma di «benevolenza» della Confederazione ma provengono dalle risorse dell’AVS e dell’AI. Di conseguenza, il loro utilizzo deve conformarsi alla natura «istituzionale» che caratterizza queste assicurazioni.

Per evitare dunque delle contraddizioni eclatanti in rapporto alla natura del SFI, ma anche per non dover costantemente rimette-re in discussione la legittimità di alcuni versamenti, la circolare prevede una lista negativa (suscettibile d’evoluzione) atta a de-limitare chiaramente i casi in cui l’attribuzione di un SFI deve essere esclusa.

L’esclusione concerne in particolare i casi in cui le autorità avrebbero già la competenza e la responsabilità per intervenire (p.es. in caso di condono delle imposte o di interventi spettanti all’aiuto sociale o alle autorità tutelari), i casi in cui il SFI potrebbe rappresentare, pur se modesto, un arricchimento indebito (p.es. l’intervento in

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ambito della proprietà fondiaria o per l’acquisto di beni molto costosi, come un’auto) o, ancora, i casi in cui la presa a carico da parte del SFI di prestazioni chiaramente escluse dal catalogo previsto dalle assicurazioni sociali rappresenterebbe un evidente aggiramento di un divieto legale (p.es. dei costi correlati alle spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’art. 14 LPC).

4 Persone bisognose

4.1 Valutazione della situazione di bisogno

4.2 Importo del SFI

4001-4015 D’ora in avanti, oltre a dover soddisfare le condizioni personali legate al domicilio, alla nazionalità o all’appartenenza a una delle categorie di persone assistite da ciascuna Istituzioni Pro, un richiedente di un SFI deve anche adempiere la condizione del bisogno. Anche su questo aspetto, la circolare limita i margini d’apprezzamento soggettivo e fissa dei criteri che siano più facilmente verificabili e misurabili. Così, oltre al dover essere beneficiario di prestazioni complementari (PC) o essere a rischio di divenirlo a causa di una spesa puntuale inderogabile, una persona potrà ottenere un SFI solo se il livello della sua sostanza mobiliare (per intenderci, la parte della sostanza che è più facilmente realizzabile) è inferiore a un limite di riferimento o se, a causa della spesa, esso scenderebbe sotto questo limite.

Adottati per circoscrivere la situazione di bisogno, i nuovi limiti, che corrispondono a 2 volte e mezzo quelli ammessi dalle norme della COSAS (Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale), si giustificano per due ragioni fondamentali. Da una parte, un buon quarto dei contribuenti svizzeri non possiede alcuna sostanza, tanto che un altro terzo dei contribuenti non ne possiede in media che Fr. 17'330.- (sostanza immobiliare inclusa; fonte : tabella T 20.2.3.1 « Sostanza delle persone fisiche nel 2007 », UST). Di conseguenza, tali limiti appaiono più equi verso tutte quelle persone che, senza alcun risparmio a disposizione, per affrontare delle spese eccezionali possono fa-re affidamento solo su loro stesse. D’altra parte, l’abbassamento dei limiti di riferimento della sostanza mobiliare personale lasciata a disposizione dei beneficiari fa sì che si possa in parte eludere il ricorso sistematico al principio della partecipazione personale,

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in particolare per tutti quei richiedenti del SFI la cui sostanza mobiliare risulta inferiore a quei limiti. I nuovi limiti sono tuttavia differenziati poiché tengono conto dello stato civile e della composizione dell’economia domestica del beneficiario.

La nuova definizione della situazione di bisogno così come adottata nella circolare permette di meglio circoscrivere le caratteristiche che una persona deve soddisfare per poter beneficiare di un SFI. È così possibile classificare i beneficiari di SFI in quattro categorie determinate da criteri interamente oggettivi.

La prima di queste tipologie include le persone che sono al beneficio delle PC e la cui sostanza è uguale o inferiore ai limiti previsti. L’importo del SFI che potrà essergli riconosciuto coprirà dunque l’integralità della spesa che è loro necessaria.

La seconda tipologia riguarda anch’essa delle persone che sono al beneficio di PC ma, in questo caso, a differenza della prima tipologia, queste persone possiedono una sostanza mobiliare superiore ai limiti proposti. Tuttavia, anche in tale ipotesi, gli interessati possono ottenere un sostegno finanziario nella misura in cui la spesa puntuale con la quale sono confrontati condurrebbe la loro sostanza mobiliare a scendere al di sotto dei limiti di riferimento applicabili. In altri termini, il SFI potrà corrispondere, per tale categoria di persone, alla differenza tra il li-mite di riferimento loro applicabile e il saldo della loro sostanza mobiliare che risulterebbe se si fossero loro stessi fatti carico dell’integralità della spesa che si trovano ad affrontare.

Nelle due seguenti tipologie, gli interessati non sono beneficiari di PC ma fanno stato di una fortuna mobiliare uguale o inferiore ai limiti di riferimento.

In tal senso, la terza tipologia ingloba le persone per le quali la spesa puntuale con la quale sono confrontate è superiore all’eccedenza dei redditi in rapporto alle spese riconosciute che ha condotto al rifiuto di una PC annua. In analogia al calcolo effettuato per la seconda tipologia di beneficiari, l’importo del SFI che potrà loro essere riconosciuto corrisponderà all’importo della spesa puntuale diminuito dell’eccedenza dei redditi determinanti ai sensi della LPC.

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Infine, la quarta tipologia si riferisce alle persone che non sono al beneficio di una PC annua a ragione del fatto che l’eccedenza dei redditi computabili (art. 11 LPC) in rapporto alle spese riconosciute (art. 10 LPC) è provocata unicamente dall’imputazione della loro sostanza immobiliare (ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Anche in questa tipologia, l’importo del SFI che potrà essere riconosciuto corrisponderà all’importo della spesa puntuale diminuito dell’eccedenza dei redditi determinanti ai sensi della LPC.

5 Procedura

5.1 Domanda

5001-5007 Le richieste di prestazioni di ogni istituzione Pro devono presentarsi in maniera uniforme così da permettere un trattamento e un controllo standardizzati. Le Istituzioni Pro sono comunque libere di strutturare il modulo di richiesta indicato al N. 5003 sulla base dei loro specifici bisogni. Affinché la situa-zione reddituale e patrimoniale del richiedente possa essere esaminata e valutata in maniera completa e definitiva, il N. 5005 elenca i principali documenti che devono essere presentati. In tal senso, possono essere considerati adeguati la decisione di PC e il relativo foglio di calcolo così come i dati fiscali. Si presti particolare attenzione al fatto che le cifre indicate nella dichiarazione delle imposte non coincidono necessariamente con quelle riportate nella decisione di tassazione. A tal riguardo, gli importi determinanti sono sempre quelli contenuti nell’ultima decisione d’imposta cresciuta in giudicato.

5.2 Trattamento delle domande

5008- 5010 Affinché le decisioni siano rese nel rispetto dell’obiettività e della coerenza, è opportuno, per quanto possibile, che il controllo delle richieste e la deliberazione delle decisioni relative alle prestazioni siano separate sul piano organizzativo e del personale. In tal senso, i collaboratori responsabili si occuperanno della stesura della richiesta e di una proposta indirizzata all’istanza a cui spetta pronunciarsi sull’assegnazione delle prestazioni. Se le Istituzioni Pro dispongono di centri di consulenza propri, le richieste possono essere preparate dai loro collaboratori attivi nel sociale. Tuttavia, in ogni caso, la decisione dovrà essere emessa dagli organi responsabili in materia di SFI.

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Dato che è opportuno incoraggiare gli scambi professionali e la collaborazione tra le Istituzioni Pro e l’UFAS, quest’ultimo può senz’altro essere contattato in caso d’incertezza (N. 5010).

5.3 Decisione

5011-5018 Il SFI non costituisce un diritto esigibile per via giudiziaria. È dunque d’assoluta importanza che i richiedenti ricevano, entro un termine adeguato, una decisione ferma e motivata sulla loro richiesta di prestazioni. Nel caso in cui tutti i documenti necessari sono stati consegnati, il trattamento della domanda fino all’emissione della decisione non deve eccedere le tre settimane.

Le direzioni degli organi centrali designano al loro interno le istanze competenti per pronunciarsi sulle domande. A tal riguardo, alcune esigenze minime devono comunque essere soddisfatte. A titolo d’esempio, è indispensabile che il personale incaricato disponga di conoscenze adeguate, che sia prevista una supplenza funzionale e che sia implementato un sistema di controllo interno (SCI). L’insieme dei passaggi che hanno una rilevanza nel processo decisionale e nella determinazione del patrimonio personale devono essere opportunamente documentati. Inoltre, è essenziale che il trattamento delle richieste di SFI non incomba a un’unica persona.

I richiedenti devono essere debitamente informati sull’origine dei fondi con cui è finanziato il SFI. È perciò necessario che le decisioni attestino chiaramente che le prestazioni assegnate sono finanziate dalle risorse finanziarie dell’AVS o dell’AI.

Il contratto di prestito di mezzi ausiliari o di altri apparecchi deve essere concluso in conformità alle disposizioni del codice svizzero delle obbligazioni (art. 305-311). Occorre vigilare che l’apparecchio consegnato non sia utilizzato per una finalità diversa da quella per la quale è stato concesso o che sia messo a disposizione per un’altra persona. Anche la data della restituzione deve essere chiaramente indicata.

In caso d’ottenimento d’anticipi, deve essere di regola conclusa una convenzione scritta nella quale l’interessato sottoscrive il suo esplicito consenso affinché l’istituzione Pro possa recuperare gli anticipi

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concessi attraverso la compensazione diretta su eventuali prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale versate retroattivamente

Il riconoscimento di prestazioni periodiche (N. 3014) deve rappresentare una ponderata eccezione alla quale si fa ricorso solo dopo l’aver verificato se l’utilizzo mirato di altri strumenti disponibili non consenta di superare le difficoltà finanziarie. Se, tuttavia e malgrado ciò, delle prestazioni periodiche devono eccezionalmente essere accordate, la situazione del beneficiario deve essere regolarmente controllata. Una scadenza annuale è fissata in correlazione al N.

3015, dove si prevede che delle prestazioni periodiche possono essere assegnate per una durata massima di due anni, prolungabile eccezionalmente fino a un massimo di due anni supplementari. Proprio perché questo margine deve essere impiegato con molta parsimonia, è di fondamentale importanza eseguire una rivalutazione anticipata del caso. Quest’ultima comprenderà, oltre l’esame della situazione finanziaria, anche la verifica atta a stabilire se gli obiettivi correlati al riconoscimento della prestazione siano stati raggiunti o se ulteriori misure si rendono necessarie per superare le difficoltà finanziarie.

5.4 Versamento

5019-5021 Nei limiti del possibile, le prestazioni in contanti devono essere versate su un conto bancario o postale. Qualora ciò non fosse possibile o ragionevolmente esigibile, p. es. perché la persona non è più fisicamente in grado di recarsi in banca o in posta o perché essa abita in un luogo molto discosto, la prestazione può essere versata brevi mano. Senza eccezioni, il versamento in contanti, indipendentemente dall’importo, deve essere attestato da una ricevuta firmata dal beneficiario.

Per garantire un utilizzo delle prestazioni conforme al loro scopo, le Istituzioni Pro devono prendere delle misure appropriate. Esse possono, per esempio, prevedere che dei contributi destinati a finanziare delle prestazioni in natura o di servizio (p. es. per un mezzo ausiliario) siano versate direttamente al fornitore della prestazione.

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5.5 Restituzione

5022 e 5023 Questi marginali regolano la restituzione delle prestazioni assegnate indebitamente o oltre il pattuito.

6 Aspetti finanziari

6.1 Sussidio federale

6.1.1 Disposizioni generali

6.1.2 Importo

6001-6005 Per l’attribuzione del SFI e per la copertura delle loro spese d’applicazione di cui l’esistenza è debitamente provata, le Istituzioni Pro fanno ricorso al sussidio federale accordato dall’UFAS. È vietato il prefinanziamento di un SFI o l’utilizzo di anticipi concessi dalle Istituzioni Pro.

Si esige la restituzione dei sussidi federali nei casi in cui essi sono stati utilizzati per uno scopo non previsto o se essi sono stati indebitamente versati. L’art. 43 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 42 OPC-AVS/AI è applicabile per analogia al SFI.

L’art. 17 cpv. 1 LPC si limita a indicare gli importi massimi che possono essere annualmente versati alle istituzioni d’utilità pubblica.

Esse devono essere in grado, in base a un bilancio preventivo, di valutare l’entità probabile delle prestazioni.

6.1.3 Fissazione

6006-6008 Il bilancio preventivo deve servire come uno strumento di pianificazione tanto per le Istituzioni Pro che per l’UFAS. Le cifre che devono comparire nel bilancio preventivo si fondano sui valori

dell’anno precedente e/o su valori che derivano dall’esperienza diretta delle Istituzioni Pro. In ogni caso, i valori indicati non potranno mai superare gli importi massimi previsti dagli artt. 17 cpv. 1 LPC e 43 cpv. 3 OPC-AVS/AI. Sulla base delle cifre indicate nel bilancio preventivo, l’UFAS fissa in maniera definitiva l’importo del sussidio federale e lo comunica alle Istituzioni Pro.

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6.1.4 Versamento/compensazione

6009, 6009.1 e 6010 La procedura relativa al versamento del sussidio federale è dettagliatamente illustrata nella circolare. La modifica dell’articolo 43 capoverso 1 OPC-AVS/AI permette di stabilire, in aggiunta a quelli di gennaio e luglio, altri termini per il versamento dei sussidi federali alle istituzioni, ma al massimo quattro all’anno.

I mezzi finanziari non utilizzati possono essere riportati, fino a un certo limite, nell’anno seguente. Può essere operata una compensazione con i pagamenti parziali se il saldo dei mezzi finanziati riportati supera la quota autorizzata o se dei sussidi federali sono stati versati indebitamente (cfr. N. 6011).

6.1.5 Riporto del saldo sugli anni seguenti

6011 Di principio, la gestione dei SFI interviene per il tramite dell’importo del sussidio federale fissato dall’UFAS all’inizio dell’anno. Un aumento del sussidio nel corso dell’anno non è di regola possibile. Tuttavia, per ovviare a possibili fluttuazioni riguardanti la richiesta di prestazioni, le Istituzioni Pro sono autorizzate a ricorrere a mezzi finanziari non consumati negli anni precedenti. Resta tuttavia inteso che l’importo di questa riserva di fluttuazione è limitato: alla data di riferimento del 31.12, il saldo dei mezzi finanziari non consumati non potrà perciò essere più elevato del 10 per cento del sussidio federale assegnato per l’anno appena trascorso. Per ciò che concerne la parte che supera questo margine di tolleranza, essa sarà compensata con il versamento della seconda metà del sussidio federale dell’anno successivo.

6.1.6 Spese d’applicazione

6012-6016 La circolare precisa l’indennizzo delle spese d’applicazione come previsto dall’art. 43 cpv. 3 OPC. In tal senso, una parte del sussidio federale accordato può servire alla copertura delle spese d’applicazione di cui l’esistenza è provata, quali i salari, i contributi sociali, le spese per i locali, per il segretariato e per la mobilità. In tal modo, nessun versamento supplementare a favore delle Istituzioni Pro è effettuato a questo titolo. Le spese d’applicazione sostenute sono coperte dal sussidio federale nei limiti autorizzati: per la parte del sussidio federale che arriva fino a 2 milioni di franchi, il 10% al massimo di essa può essere utilizzata per la copertura

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delle suddette spese mentre, per la parte che supera i 2 milioni di franchi, solo il 5% di essa potrà essere utilizzato. In tale contesto, ci si riferirà sempre alle spese d’applicazione debitamente provate dell’anno precedente per le quali l’approvazione è stata concessa durante l’anno contabile in corso. Una tale procedura ha il vantaggio di garantire che, sia la valutazione che l’esame dei costi effettivi,

possono fondarsi su cifre definitive piuttosto che su valori ipotetici (bilancio preventivo, valori pianificati, ecc.). È così che, di regola, il sussidio federale accordato per l’anno in corso permette di coprire, entro i limiti massimi previsti dal N. 6013, le spese d’applicazione effettive e la cui esistenza è provata relative all’anno precedente. Il calcolo degli importi massimi si effettua sulla base del sussidio federale accordato per l’anno appena trascorso. Un superamento degli importi massimi da parte delle spese d’applicazione effettive deve essere motivato facendo pervenire all’UFAS una domanda corrispondente, completa dei rilevamenti delle singole voci di spesa effettive (p. es. estratto conto delle specifiche posizioni di spesa).

6.2 Contabilità

6017-6020 Le disposizioni riguardanti la contabilità previste dalla circolare precedentemente in vigore sono state adattate all’evoluzione intervenuta in questo ambito. D’ora in avanti, la contabilità deve essere tenuta rispettando le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti economici (SWISS GAAP RPC). In tal senso, le Istituzioni Pro procederanno conformemente allo Standard RPC 21,

particolarmente concepito per le istituzioni d’utilità pubblica. Ciò comporta che l’amministrazione dei sussidi federali deve intervenire nell’ambito di un fondo dedicato. Il fondo deve essere gestito sotto forma di fondo con destinazione limitata per quel che concerne i capitali ad esso estranei che figurano nei conti economici globali dell’istituzione Pro. Nei confronti dell’UFAS, è tuttavia inderogabile che, inoltre, venga presentato un conteggio del fondo che faccia stato delle posizioni menzionate al N. 6020. Si tratta, in tal senso, di esigenze minime e le Istituzioni Pro possono, di loro iniziativa, aggiungervi altre rubriche secondo i loro bisogni specifici.

6.3 Rapporto annuo

6021- 6024 Delle indicazioni affidabili sul genere e il volume delle prestazioni attribuite sono indispensabili per seguire l’evoluzione dei

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SFI. La redazione dei rapporti dovrà perciò essere anch’essa il più possibile standardizzata e a ciò potranno apportare un contributo gli allegati da 1 a 4. Queste tracce contengono unicamente delle indicazioni di base che permettono di delineare una valutazione globale delle tre istituzioni. Se le Istituzioni Pro hanno concordato nel passato con l’UFAS di fornire altri elementi, esse manterranno tale procedura.

I N. 6022 e 6023 tengono conto della diversità propria a ciascuna struttura e precisano che le Istituzioni Pro possono fornire altre informazioni all’UFAS nel quadro delle indicazioni necessarie e delle possibilità statistiche disponibili.

7 Revisione

7.1 Disposizioni generali

7001 e 7002 Questi paragrafi enunciano i principi generali della revisione. È essenziale che l’organo di revisione possa consultare tutti i documenti pertinenti connessi con l’attribuzione del SFI. I documenti archiviati sotto forma elettronica devono essere resi leggibili per la revisione o l’organo di revisione deve potervi accedere (diritto di lettura).

7.2 Revisione del conto economico del Fondo (revisione finan-

ziaria)

7003-7005 Conformemente all’art. 49 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il controllo dell’ufficio di revisione che esamina la contabilità dell’Istituzione Pro deve estendersi al sussidio federale. Di regola, questo controllo è eseguito da una società di revisione riconosciuta che applica le disposizioni legali e le norme di audit svizzere (NAS) della Camera fiduciaria. Per ciò che concerne il sussidio federale, tale controllo è limitato agli aspetti contabili. Le grandi linee della revisione materiale sono definite al paragrafo 7.3.

7.3 Controllo dell’utilizzo dei sussidi federali (revisione mate-

riale)

7006-7013 Un controllo materiale dell’utilizzo dei sussidi federa-li deve essere effettuato ogni quattro anni. Esso può essere esegui-to

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da una società di revisione o da persone che dispongono delle conoscenze professionali necessarie e di una conoscenza dell’ambito del SFI e delle assicurazioni sociali. Se il controllo è effettuato da collaboratori della stessa Istituzione Pro, è opportuno vigilare all’indipendenza del revisore in rapporto al servizio che è oggetto di revisione. In tal senso, un revisore SFI non deve essere subordinato, né gerarchicamente, né professionalmente, al responsabile del servizio che attribuisce i SFI ma alla direzione o al consiglio di fondazione dell’istituzione nazionale. Al fine di consentire un’analisi sistematica dei risultati delle revisioni, queste ultime devono essere effettuate in maniera standardizzata con l’ausilio di liste di spunta. La composizione di queste liste è lasciata all’apprezzamento della società di revisione o del revisore a condizione che includano i punti prescritti dall’UFAS al N. 7007. La lista di questi punti non è esaustiva (cfr. N. 7008).

I N. 7010 e 7011 trattano il contenuto del rapporto e i suoi destinatari. I rapporti di revisione saranno trasmessi in blocco all’UFAS ogni anno al fine di permettere una valutazione omogenea degli stessi.

Il rapporto di revisione deve essere utilizzato come uno strumento di controllo e di condotta col fine di verificare e di migliorare la qualità delle prestazioni fornite. Per questa ragione, qualora fossero riscontrate lacune o venissero sollevate osservazioni, è opportuno che gli organi centrali così come l’UFAS diano altre raccomandazioni o prendano delle misure adeguate ai problemi riscontrati. In particolare, questo sarebbe il caso in cui si constatasse che l’attribuzione delle prestazioni del SFI non fosse conforme alle disposizioni legali.

7.4 Revisioni effettuate dall’UFAS

7014-7016 Conformemente al N. 7008, l’UFAS può incaricare i suoi collaboratori di accompagnare i revisori. Inoltre, esso è tenuto a controllare annualmente gli organi centrali. Dei controlli supplementari regolari devono inoltre essere effettuati presso gli organi regionali, cantonali o comunali.

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8 Conservazione degli incarti

8.1 Durata di conservazione degli incarti

8.2 Forma

8001-8004 Le disposizioni relative alla conservazione degli in-carti si ispirano a quelle del codice delle obbligazioni. Se le condizioni previste dall’Olico sono soddisfatte, nell’ambito dei SFI è anche possibile un’archiviazione elettronica.

9 Assistenza amministrativa, obbligo d’informazione e ob-

bligo del segreto

9.1 Assistenza amministrativa

9.2 Obbligo d’informazione

9.3 Obbligo del segreto

9001-9006 L’assistenza amministrativa si applica anche all’ambito del SFI. In tal senso, le autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a fornire, su domanda, le indicazioni necessarie alla fissazione delle prestazioni. A questo fine, delle richieste d’informazione possono essere indirizzate per es. al controllo degli abitanti, ai servizi sociali o ai servizi incaricati della fissazione e riscossione delle imposte. Gli organi delle differenti assicurazioni sociali sono

anch’essi tenuti a comunicare i dati. La collaborazione con gli organi cantonali delle PC è particolarmente importante.

I N. 9004 e 9005 rinviano anche all’obbligo d’informazione che si applica nell’ambito delle PC annue. Inevitabilmente, l’obbligo del segreto incombe anche ai collaboratori delle Istituzioni Pro che lavorano nell’ambito dei SFI o che, in qualche modo, avessero accesso agli incarti.

10 Disposizioni finali e transitorie

10001-10004 Le persone a cui sono già state attribuite delle prestazioni prima dell’entrata in vigore della nuova circolare devono poterle percepire senza cambiamenti ma, al massimo, per ancora un anno. In occasione di un’ulteriore revisione, il diritto alle prestazioni può essere riesaminato in base alle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le richieste di prestazioni

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presentate a partire dal 1° luglio 2013 mentre le richieste depositate prima di questa data che, al 1° luglio 2013, non hanno ancora fatto oggetto di una delibera, possono esse- re trattate ancora secondo le disposizioni anteriori.

Le disposizioni relative alla contabilità (cap. 6.2) e al rapporto annuo (cap. 6.3) sono applicabili per la prima volta a partire

dall’anno contabile 2014.