Firma elettronica

Lettera informativa · 10 marzo 2022 · AI

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

UFAS · Lettera informativa · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

POSTA CH SA

BSV; Bis

All’attenzione dei periti

CH-3003 Berna

Ns. riferimento: BSV-D-31893401/35

Informativa SuisseMED@P 2/2022

Berna, 10. marzo 2022

Informativa – Firma elettronica

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente lettera desideriamo illustrarvi i requisiti necessari affinché la firma apposta sulle perizie sia giuridicamente valida e presentarvi le condizioni per l’introduzione della firma elettronica.

Gli specialisti coinvolti devono firmare sia la propria perizia (parziale) che la valutazione consensuale1. Con la sua firma, il perito si identifica e si dichiara d’accordo con il contenuto della perizia. Inoltre, nell’ambito di perizie bi- e pluridisciplinari, conferma che la valutazione consensuale si è svolta in modo corretto dal punto di vista sia formale che materiale. Su tutte le perizie parziali e sulla valutazione consensuale deve figurare una firma autografa o elettronica.

Firma elettronica

La firma elettronica è una procedura tecnica che conferma l’autenticità, identificando in modo univoco ed esclusivo il firmatario. Una successiva modifica del documento sarà riconoscibile. Alla fine delle perizie parziali e della valutazione consensuale devono continuare a figurare i nomi dei periti coinvolti, con il loro titolo di perfezionamento o di specializzazione. Le perizie parziali e la valutazione consensuale non sono più firmate a mano. La prova della firma è garantita da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione che adempie i requisiti necessari per la firma elettronica avanzata secondo la legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03). La versione stampata dell’intera perizia (perizia parziale e valutazione consensuale), inviata per posta all’ufficio AI che ne ha conferito il mandato, non reca quindi alcuna firma autografa o copiata. La firma elettronica dei periti è registrata in un documento PDF elettronico, che il centro peritale o le coppie di periti devono sempre tenere a

1 cf. Informativa SuisseMED@P 1/2021 (solo in tedesco e francese) [email protected] https://www.bsv.admin.ch BSV-D-31893401/35

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disposizione, in caso di eventuali controversie, per poterne verificare la correttezza.

Secondo l’articolo 2 lettera b FiEle, la firma elettronica avanzata deve poter essere attribuita esclusivamente al titolare e permetterne l’identificazione, deve essere creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il proprio controllo esclusivo ed essere collegata ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile. L’autenticazione viene effettuata da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione secondo la legge sulla firma elettronica. Un elenco dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è disponibile all’indirizzo Servizio di accreditamento svizzero SAS (admin.ch) > Chi è accreditato? > Ricerca degli organismi accreditati SAS > Firma elettronica.

I centri peritali o le coppie di periti che vogliono introdurre la firma elettronica devono presentare una richiesta all’UFAS, allegandovi le informazioni relative alla soluzione informatica prevista. Sulla base di questi documenti, l’UFAS avvierà la procedura d’esame. La firma elettronica può essere utilizzata soltanto dopo la verifica e la relativa autorizzazione da parte dell’UFAS. L’autorizzazione verrà concessa tramite un supplemento alla convenzione. Tutte le spese per il ricorso a un prestatore di servizi di certificazione sono a carico del richiedente.

Nessuna validità quale firma elettronica

La scansione di una firma autografa non è equiparata a una firma elettronica e non è in alcun caso sufficiente da un punto di vista legale. Questo processo non è riconosciuto nella procedura e viola i requisiti formali. Chiunque può scansionare una firma autografa e inserirla nella versione digitale di un documento. Inoltre, non si possono escludere modifiche successive al documento. La perizia perderebbe pertanto ogni valore giuridico e non verrebbe riconosciuta.

Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

Ralf Kocher, avvocato Ismael Büchler, Ma PMP

Capo del Settore Procedura e rendite Settore Procedura e rendite

Copia a: Centro operativo della CUAI