Nuove disposizioni in materia di protezione dei dati / Conservazione degli atti

Lettera informativa · 15 dicembre 2023 · AI

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

UFAS · Lettera informativa · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

POSTA CH SA

CH-3003 Berna BSV; Mem

All’attenzione dei periti

Incarto: BSV-D-F9B23401/283

Persona incaricata: Ismael Büchler / Bis

Berna, 15. dicembre 2023

Informativa – Nuove disposizioni in materia di protezione dei dati / Conservazione degli atti

Gentili Signore, Egregi Signori,

di seguito desideriamo informarvi sugli effetti della nuova legge sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° settembre 2023, sulle perizie mediche e spiegarvi la nostra posizione in merito alla conservazione degli atti da parte dei fornitori di servizi.

Nuove disposizioni in materia di protezione dei dati

L’UFAS è giunto alla conclusione che la nuova legge sulla protezione dei dati non ha alcun impatto sull’allestimento delle perizie mediche. Con il riferimento dell’articolo 66 LAI all’articolo 49b LAVS, esi- ste una base legale sufficiente che autorizza gli uffici AI a trattare o a far trattare dati personali, com- presi quelli degni di particolare protezione, per l’adempimento dei compiti loro assegnati. Inoltre, l’arti- colo 59 capoverso 3 LAI prevede esplicitamente che gli uffici AI possono far capo a specialisti, esperti e centri d’osservazione medica (inclusi servizi d’interpretariato esterni). La legge disciplina espressa- mente anche la registrazione su supporto audio (art. 44 cpv. 6 LPGA e art. 7k OPGA). Si può quindi concludere che, dal momento in cui vi è un esplicito mandato peritale dell’AI, il trattamento dei dati per- sonali di un assicurato da parte di periti (compresi gli interpreti esterni) nell’ambito di una perizia è del tutto fondato ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nonché della legge fe- derale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), senza alcun bisogno d’interve- nire secondo la nuova legge sulla protezione dei dati. Al riguardo, si presuppone che i fornitori di pre- stazioni abbiano applicato tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati già in vigore.

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L’associazione Medicina assicurativa svizzera (SIM) è giunta alle stesse conclusioni1. Inoltre, visto che i periti non sono medici curanti, non è necessario richiedere un’eventuale dichiarazione di consenso, come proposto dalla FMH2.

Conservazione degli atti

Nell’ambito della sua attività di vigilanza, l’UFAS ha emanato per gli uffici AI norme vincolanti per la conservazione degli atti (incluse le registrazioni su supporto audio). Emanare norme corrispondenti per i centri peritali e i periti non è invece di sua competenza. Per principio però l’UFAS parte dal presuppo- sto che tutti gli atti, comprese le registrazioni su supporto audio, debbano essere adeguatamente can- cellati o distrutti una volta conclusosi il mandato. Se in un secondo tempo dovesse essere necessario realizzare una perizia di controllo, gli uffici AI saranno tenuti a trasmettere al fornitore di prestazioni l’in- carto più recente dell’assicurato. Tutti gli atti sono infatti archiviati (e dunque disponibili) nei sistemi de- gli uffici AI secondo le Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l’archiviazione e la distru- zione degli atti in ambito AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF (DGA).

Se conservano atti o registrazioni su supporto audio, i fornitori di prestazioni devono garantire che ven- gano rispettati gli stessi requisiti in materia di protezione e di sicurezza dei dati previsti per gli uffici AI.

Riguardo alla conservazione delle perizie eseguite (e di qualsiasi documento personale ad esse corre- lato), spetta ai fornitori di prestazioni stessi chiarire a quali norme siano soggetti in quanto fornitori di prestazioni mediche. La FMH o l’autorità cantonale possono fornire aiuto in merito.

Cordiali saluti

Ralf Kocher, avvocato Ismael Büchler, Ma PMP

Capo del Settore Procedura e ren- Settore Procedura e rendite

dite

Copia a: Centro operativo della CUAI

1 www.swiss-insurance-medicine.ch > Das revidierte Datenschutzgesetz per 1. September 2023 > Weiterführende Informationen

2 www.fmh.ch > Temi > E-Health > Protezione e sicurezza dei dati > Nuova legge sulla protezione dei dati (LPD) > Informazioni e strumenti > Dichiarazione di consenso/Modulo per il paziente