Circolare sui contributi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD)

Circolare KALV · 2 novembre 2023 · AVS · Versione 11

Circolare sui contributi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD) (Valida dal 1° gennaio 2004; stato: 1° gennaio 2024)

In vigore

UFAS · KALV · Italiano

1

Circolare sui contributi all’assicurazione ob-

bligatoria contro la disoccupazione (CAD)

Valide dal 1° gennaio 2004

Stato: 1° gennaio 2024

2

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento tiene conto della nuova terminologia di «età di riferimento» introdotta dalla riforma AVS 21 (N. 2003).

Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/24.

4

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AI Assicurazione invalidità

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti cpv. capoverso

DCMF Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi

delle casse di compensazione

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG

IPG Indennità di perdita di guadagno per chi presta

servizio e in caso di maternità

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicura-

zione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera

N. numero marginale

5

OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.02)

OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicura-

zione contro gli infortuni (RS 832.202)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS, edita

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

SECO Segreteria di Stato dell’economia

seg. seguente

segg. seguenti

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

6

Aliquote

Limite massimo del salario determinante:

prima del 1983 fr. 3 900.– al mese o fr. 46 800.– all’anno dal 1983 fr. 5 800.– al mese o fr. 69 600.– all’anno dal 1987 fr. 6 800.– al mese o fr. 81 600.– all’anno dal 1991 fr. 8 100.– al mese o fr. 97 200.– all’anno dal 1996 fr. 8 100.– al mese o fr. 97 200.– o

fr. fr. 243 000.– all’anno dal 2000 fr. 8 900.– al mese o fr. 106 800.– o

fr. fr. 267 000.– all’anno dal 2004 fr. 8 900.– al mese o fr. 106 800.– all’anno dal 2008 fr. 10 500.– al mese o fr. 126 000.– all’anno dal 2011 fr. 10 500.– al mese o fr. 126 000.– o

fr. fr. 315 000.– all’anno dal 2014 fr. 10 500.– al mese o fr. 126 000.– all’anno dal 2016 fr. 12 350.– al mese o fr. 148 200.– all’anno

Aliquota di contribuzione:

dal 1982 0,3% del salario determinante

dal 1984 0,6% del salario determinante

dal 1990 0,4% del salario determinante

dal 1993 2,0% del salario determinante

dal 1995 3,0% del salario determinante

dal 1996 3,0% del salario determinante fino a fr. 97 200.–

1,0% del salario determinante da fr. 97 201.– del salario determinante fino a fr. 243 000.– dal 2000 3,0% del salario determinante fino a fr. 106 800.–

2,0% del salario determinante da fr. 106 801.– del salario determinante fino a fr. 267 000.–

7

dal 2003 2,5% del salario determinante fino a fr. 106 800.–

1,0% del salario determinante da fr. 106 801.– del salario determinante fino a fr. 267 000.– dal 2004 2,0% del salario determinante fino a fr. 106 800.– dal 2008 2,0% del salario determinante fino a fr. 126 000.– dal 2011 2,2% del salario determinante fino a fr. 126 000.–

1,0% del salario determinante da fr. 126 001.– fino a fr. 315 000.– dal 2014 2,2% del salario determinante fino a 126 000.–

1,0% del salario determinante da fr. 126 001.– dal 2016 2,2% del salario determinante fino a fr. 148 200.–

1,0% del salario determinante da fr. 148 201.– dal 2023 2,2% del salario determinante fino a fr. 148 200.–

8

1. Principi

1001 La riscossione dei contributi all’AD da parte degli organi

dell’AVS è disciplinata dalla LADI, dall’OADI e dall’OAINF.

1002 Inoltre per i contributi dell’AD valgono per analogia le di-

sposizioni del diritto dell’AVS concernenti i contributi dei lavoratori e dei loro datori di lavoro, in particolare le DSD, le DRC, le DCMF e le DOA, a meno che gli atti normativi di cui al N. 1001 non prescrivano altro.

2. Contributi

2.1 Obbligo di pagare i contributi

2001 In linea di massima sono soggetti all’obbligo di pagare i

contributi tutti i lavoratori e i datori di lavoro soggetti all’obbligo di pagare i contributi AVS. Lo stesso vale anche per gli stranieri compresi i frontalieri, gli stagionali e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non soggetti all’obbligo di pagare i contributi ai sensi dell’art. 6 LAVS.

2002 I lavoratori esonerati dall’AVS/AI/IPG per un doppio onere

che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS, v. le DOA) versano solo contributi all’AD1.

2003 Sono esclusi dall’obbligo contributivo:

1/24 – i membri della famiglia occupati nell’azienda agricola giu-

sta l’art. 1a cpv. 2 lett. a e b LAF, che sono parificati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI); i dipendenti di una persona giuridica non fanno parte dei membri della famiglia occupati nell’azienda2;

– le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento, a partire dalla fine del mese in cui raggiungono tale età (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 1 LAVS e le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, lett. a);

1 25 febbraio 1991 RCC 1991 pag. 214 DTF 117 V 1

2 23 maggio 2018 8C_685/2017 DTF 144 V 104

9

– i datori di lavoro per i salari pagati alle persone summenzionate (art. 2 cpv. 2 lett. d LADI);

– i lavoratori affiliati all’assicurazione facoltativa (art. 2 cpv. 1 lett. a LADI);

– i disoccupati per le indennità di disoccupazione che rappresentano un salario ai sensi dell’AVS (art. 22a cpv. 1 LADI) e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro (art. 2 cpv. 2 lett. e LADI).

2.2 Calcolo dei contributi

1/23 2.2.1 Considerazioni generali sul salario soggetto a contributi nell’AD

2004 In linea di massima i contributi AD sono applicati allo 1/23 stesso salario che risulta determinante per il calcolo dei

contributi AVS, tuttavia solo fino a un salario annuo di 148 200 franchi.’’

2005 Questo importo massimo si riferisce ad ogni singolo rap-1/23 porto di lavoro. Se il lavoratore è vincolato a diversi rapporti

di lavoro contemporaneamente, il contributo sarà prelevato singolarmente per ciascun rapporto di lavoro. La presenza contemporanea di diversi rapporti di lavoro si stabilisce in base all’art. 12 cpv. 1 LAVS3.

2006 Il lavoratore può avere contemporaneamente più di un rap-1/17 porto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Ciò avviene

ad esempio quando il lavoratore svolge per lo stesso datore di lavoro diverse attività ed è retribuito separatamente per ognuna di esse, perché il pagamento dei salari viene effettuato da amministrazioni diverse. In questi casi l’importo massimo va applicato per ogni rapporto di lavoro.

2007- soppressi

2008

1/23

3 18 agosto 1986 RCC 1987 pag. 32 –

10

2009 soppresso

1/14

2010 Nel conteggio di una somma di salario annua i contributi to-1/23 tali AVS/AI/IPG/AD vengono calcolati come segue:

– per un reddito annuo fino a 148 200 franchi compresi reddito annuo x 0,128 (AVS/AI/IPG e AD);

– per un reddito annuo a partire da 148 201 franchi: reddito annuo x 0,106 (AVS/AI/IPG).

Il datore di lavoro e il lavoratore pagano ciascuno la metà dell’importo.

2011 In caso di conteggio mensile, si fissa un importo massimo 1/23 mensile provvisorio di un dodicesimo dell’importo massimo

annuo. Il reddito conseguito viene paragonato a quest’ultimo e i contributi sul relativo salario sono fissati come segue:

– per un reddito fino a 12 350 franchi compresi: reddito x 0,128 (AVS/AI/IPG e AD);

– per un reddito superiore a 12 350 franchi: reddito x 0,106 (AVS/AI/IPG).

Poiché i contributi devono essere fissati sulla base del guadagno ottenuto per tutta la durata dell’attività lavorativa durante l’anno civile, bisogna procedere al conteggio definitivo al più tardi alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Quindi i contributi effettivamente versati durante tutto il periodo d’occupazione devono essere paragonati ai contributi dovuti secondo il N. 2010. Se l’attività lavorativa è durata meno di un anno, i limiti devono essere applicati in proporzione (v. i N. 2015 segg.). Se risultano delle differenze, queste verranno compensate al più tardi con l’ultimo pagamento. Anziché un conteggio finale si può effettuare anche una compensazione mensile.

11

1/23 2.2.2 Calcolo dei contributi in caso di occupazione an-

nuale

1/23 2.2.2.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

2012 Esempio 1

1/23 Una commessa guadagna 3400 franchi al mese e alla fine

dell’anno riceve una gratifica di 1500 franchi.

Il salario annuo di 42 300 franchi (3400 fr. x 12 mesi + 1500 fr.) è inferiore all’importo massimo di 148 200 franchi. Per il calcolo dei contributi bisogna moltiplicare ciascun salario per il fattore 0,128.

Contributi dovuti sul

salario mensile: 3400 franchi x 0,128

= 435.20 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 217.60 fr. ciascuno)

Contributi

sulla gratifica: 1500 franchi x 0,128

= 192 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 96 fr. ciascuno)

2013 Esempio 2

1/23 Un esperto d’informatica guadagna 7000 franchi al mese.

In giugno riceve anche una 13a mensilità. Il salario annuo di 91 000 franchi (7 000 fr. x 13 mesi) è inferiore all’importo massimo di 148 200 franchi.

Il contributo annuo

si calcola come segue: 91 000 franchi x 0,128

= 11 648 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 5824 fr. ciascuno)

12

In caso di conteggio mensile,

bisogna procedere secondo

il N. 2011: 7000 franchi x 0,128

= 896 franchi

In giugno viene versata anche una 13a mensilità di 7000 franchi, per cui si supera l’importo massimo mensile provvisorio di 12 350 franchi:

Fino all’importo massimo

provvisorio: 12 350 franchi x 0,128

(AVS/AI/IPG e AD)

= 1580.80 franchi

Per la parte del salario superiore

a questo importo: 1650 franchi x 0,106

(AVS/AI/IPG)

= 174.90 franchi = 1754.90 franchi

Fino alla fine dell’anno si

conteggia un totale di: (11 x 896 fr.) + 1754.90 franchi

= 11 610.90 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro ciascuno 5805.45 fr.)

C’è una differenza di 37.10 franchi in rapporto al conteggio annuo (11 648 fr.), che devono essere conteggiati al più tardi al momento dell’ultimo pagamento.

2014 soppresso

1/23 2.2.3 Calcolo dei contributi in caso di occupazione in-

feriore a un anno

2015 Se l’attività lavorativa ha avuto una durata inferiore a un anno, per calcolare il relativo importo massimo del salario soggetto a contributi si moltiplica l’importo massimo annuo calcolato per ogni giorno per il numero dei giorni di durata

13

dell’attività lavorativa. L’importo massimo giornaliero corrisponde alla 360a parte dell’importo massimo annuo.

2015.1 Il calcolo proporzionale dell’importo massimo annuo è ap-

plicabile anche alle indennità di partenza versate durante un anno civile. L’importo massimo del salario imponibile si ottiene sommando, per l’anno del (primo) versamento dell’indennità di partenza, il salario determinante calcolato in base alla prestazione d’uscita e quello riferito al normale reddito, da attività lucrativa, eventualmente già al netto delle prestazioni sociali.

2016 I contributi per l’AD sono calcolati per ciascun lavoratore

sulla base della durata dell’attività lavorativa nel corso dell’anno civile. Il numero dei giorni si calcola sulla base delle date d’entrata e d’uscita, compresi i sabati e le domeniche.

2017 Se la data d’entrata o d’uscita è il 31 di un mese, si calcola

come data d’entrata o d’uscita il giorno 30. Lo stesso vale per il 28 o il 29 febbraio. I mesi interi vengono calcolati di 30 giorni.

2018 Il numero dei giorni da calcolare si ottiene con la seguente

formula:

(MU-ME) x 30 + (GU-GE + 1)

(MU = mese d’uscita; ME = mese d’entrata;

GU = giorno d’uscita; GE = giorno d’entrata)

2019 Esempio per il calcolo dei giorni:

Un lavoratore ausiliario inizia il 15 aprile e smette il 28 dicembre. Secondo il N. 2018, il numero dei giorni da calcolare si ottiene come segue:

(12 – 4 mesi) x 30 giorni + (28 – 15 + 1 giorno) = 254 giorni computabili

14

1/23 2.2.3.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

2020 Esempio 1

1/23 Una casalinga che prima faceva l’impiegata di banca è oc-

cupata come ausiliaria per la chiusura dei conti dal 25 novembre al 30 dicembre. Secondo il N. 2018 ciò comporta 36 giorni da computare. Per tutto il periodo in cui ha lavorato riceve un’indennità di 5800 franchi.

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 148 200 franchi x 36 giorni: 360 giorni = 14 820 franchi.

5800 franchi sono inferiori all’importo massimo di 14 820 franchi, per cui i contributi si calcolano come segue:

5800 franchi x 0,128

= 742.40 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 371.20 fr. ciascuno)

2021 Esempio 2

1/23 Per l’attività svolta dal 15 aprile al 28 dicembre un lavora-

tore con contratto a tempo determinato riceve un salario di 120 200 franchi, il che corrisponde a 254 giorni computabili (v. N. 2018 seg.).

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 148 200 franchi x 254 giorni: 360 giorni = 104 563.35 franchi.

120 200 franchi superano l’importo massimo di 104 563.35 franchi, per cui i contributi si calcolano come segue:

Fino all’importo massimo

di 104 563.35 franchi: 104 563.35 franchi x 0,128 (AVS/AI/IPG e AD)

= 13 384.10 franchi

15

Per la parte del salario superiore

a questo importo: 15 436.65 franchi x 0,106 (AVS/AI/IPG)

= 1636.30 franchi = 15 020.40 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 7510.20 fr. ciascuno)

2022 soppresso

3. Pagamento e conteggio dei contributi

3.1 Considerazioni generali

3001 Il pagamento e il conteggio dei contributi AD avviene con-

temporaneamente a quello per i contributi AVS/AI/IPG.

Data la graduazione legale dei contributi, la somma dei salari AD non corrisponde sempre a quella dell’AVS/AI/IPG e per principio dev’essere indicata a parte nel conteggio.

3002 In caso di orario di lavoro ridotto o di infortunio sul lavoro

dovuto al maltempo e riconosciuto dall’AD, il datore di lavoro deve continuare a pagare i contributi previsti dalla legge all’AVS/AI/IPG e i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul salario completo uguale a quello del periodo in cui l’orario di lavoro era normale. Nel far ciò può detrarre sul salario versato al lavoratore tutte le percentuali di contributi a carico di quest’ultimo. L’ammontare dei contributi AVS/AI/IPG spettanti al datore di lavoro versati per le ore di lavoro perse viene rimborsato al datore di lavoro dalla cassa di disoccupazione.

3003 Sui contributi AD non viene riscosso alcun contributo alle

spese amministrative.

3004 L’esattezza dei conteggi dei contributi per l’AD deve essere

verificata in occasione del controllo del datore di lavoro o nel corso di altre misure di controllo ai sensi della Circolare sui controlli dei datori di lavoro.

16

3.2 Lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto 1/07 all’obbligo contributivo

(art. 3 cpv. 3 e art. 5 cpv. 2 LADI)

3005 Il contributo dovuto all’AD viene riscosso dalla cassa di

compensazione insieme al contributo AVS/AI/IPG, ma deve figurare a parte sulla decisione fissante l’ammontare dei contributi.

3006 soppresso

1/13

3.3 Lavoratori esentati dall’AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre

(art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e art. 3 OAVS)

3007 I contributi per l’AD devono essere versati annualmente.

4. Varie

4.1 Contabilizzazione

4001 Per la contabilizzazione dei contributi computati per l’AD

sono determinanti le DCMF.

4.2 Invio di fondi

4002 I contributi per l’AD incassati si devono inviare sempre

all’UCC insieme ai contributi per l’AVS/AI/IPG. Per l’avviso di situazione, essi rappresentano delle riserve del Fondo. L’UCC versa poi i contributi incassati al Fondo di compensazione dell’AD.

4.3 Spese amministrative

4003 Poiché sui contributi AVS non si possono esigere spese

amministrative, l’AD rimborsa alle casse di compensazione

17

AVS le spese risultanti dalla detrazione dei contributi. Questa indennità viene stabilita dall’UFAS d’intesa con la SECO.

4.4 Assunzione di tasse e diritti sull’inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali (CTDP)

4004 Per la corrispondenza e il movimento dei pagamenti collegati unicamente all’AD si può anche utilizzare l’affrancatura P.P.- AVS/AI/IPG. Il rimborso delle spese d’affrancatura viene poi effettuato in base a una regolamentazione globale con l’AD.