Circolare sul rimborso delle spese ai centri d’integrazione

Circolare KKES · 26 agosto 2013 · AI

Circolare sul rimborso delle spese ai centri d’integrazione (Valida dal 1.1.2008; Stato: 1.12.2008). Obsoleto con la NPC a partire dal 2008

Abrogata

Überholt mit NFA ab 2008.

UFAS · KKES · Italiano

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Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Circolare sul rimborso delle spese ai centri d’integrazione (CRSCI)

Valida dal 1° gennaio 2008

Aggiornata al 1° dicembre 2008

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

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1 Introduzione

1.1. Scopo della circolare

1001 La presente circolare regola il rimborso delle spese ai centri

d’integrazione, la procedura di richiesta e di riconoscimento, il calcolo della tariffa e la determinazione dell’importo, il conteggio e il versamento della compensazione tariffaria.

1.2. Basi legali

1002 La presente circolare si basa sull’art. 27 della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959 (n. d’ordinazione 318.500 i).

1003 Si rimanda, inoltre, alle circolari seguenti (disponibili solo in

francese e tedesco):

- Circolare del 1°gennaio 2008 sui provvedimenti d’integrazione d’ordinazione professionale (CPIP) (n. d’ordine 318.507.02 f)

- Circolare del 1° gennaio 2008 sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) (n. d’ordinazione 318.507.13 f)

- Circolare del 1° gennaio 2008 sulla fatturazione di prestazioni individuali nell’AI e nell’AVS (CFPI) (n. d’ordinazione 318.507.04 f)

- Circolare del 1° gennaio 2009 sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità (CPSI) (n. d’ordinazione 318.507.06 f)

- Circolare del 1° gennaio 2008 sul rimborso delle spese di viaggio nell’assicurazione per l’invalidità (CRSV) (n. d’ordinazione 318.507.01 f)

- Circolare del 1° gennaio 2008 sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (n. d’ordinazione 318.507.03 f)

2 Definizioni

2.1. Centro d’integrazione e di formazione professionale

2001 I centri d’integrazione sono istituzioni o settori d’istituzioni il cui

scopo principale consiste nell’applicare provvedimenti d’ordine professionale in virtù degli art. 15-17 LAI. Parallelamente essi possono anche offrire alloggio agli assicurati (internato), come pure una formazione sociale sotto forma di accompagnamento educativo.

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2002 In questa definizione rientrano – oltre alle istituzioni specializzate –

anche le case, i gruppi abitativi e gli alloggi collettivi che accolgono persone sottoposte a provvedimenti di formazione professionale per poterle sostenere al meglio nella riuscita della loro formazione.

2003 L’assicurazione invalidità accetta di rimborsare le spese

dell’alloggio in questi centri a condizione che l’internato sia dovuto all’invalidità o qualora la distanza dal domicilio dell’assicurato potrebbe mettere a repentaglio la riuscita del provvedimento.

2.2. Giornate rimborsate

2004 Il rimborso si calcola per giornata di presenza o di formazione

effettiva.

2005 Le giornate cominciate contano come giornate intere.

2006 I giorni festivi e le giornate d’assenza per malattia, infortunio,

vacanza o altro non sono rimborsati, tranne in caso di internato o altro alloggio dove, in seguito ad un’incapacità di lavoro dovuta a malattia o incidente, la tariffa giornaliera è versata durante 21 giorni al massimo.

3 Requisiti per il riconoscimento di un centro d’integrazione

3001 Hanno diritto al rimborso delle spese i centri d’integrazione di utilità

pubblica, di diritto pubblico o privato, che operano senza scopo di lucro.

3002 Nei limiti della loro capacità d’accoglienza, i centri d’integrazione

sono aperti a tutti coloro che soddisfano le condizioni quadro relativamente all’età, al sesso e alla disabilità.

3.1. Utilità pubblica

3003 Gli enti di diritto privato sono considerati di utilità pubblica quando:

• conformemente agli statuti, hanno uno scopo di interesse pubblico o finalizzato al bene di terzi;

• i mezzi finanziari vengono impiegati con parsimonia. In modo particolare, nessuno deve ricavare un utile eccessivo a discapito del laboratorio. Ciò significa, tra l’altro, che le persone interessate rispettano quanto segue:

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– i salari delle collaboratrici e dei collaboratori e il rimborso

delle spese sostenute rientrano nelle norme locali o professionali;

– l’organo direttivo dell’istituzione (comitato direttivo e consiglio

di fondazione) svolge la sua attività a titolo onorifico. Non è ammesso il versamento d’indennità che vadano oltre il rimborso delle spese effettive e il compenso adeguato per il disbrigo di eventuali incarichi particolari. L’affidamento di mandati a membri del comitato direttivo o del consiglio di fondazione è lecito solo se i prezzi sono inferiori a quelli di mercato

– i terzi che hanno legami personali o che intrattengono stretti

rapporti commerciali con persone appartenenti all’istituzione non sono favoriti in alcun modo;

– le donazioni sono utilizzate conformemente allo scopo

previsto;

– un eventuale utile risultante dal bilancio annuale non è né

distribuito né utilizzato per altri scopi, ma destinato al conseguimento, negli anni a venire, dello scopo del centro d’integrazione;

– in caso di scioglimento del soggetto giuridico, la restante

sostanza - previa estinzione di ogni debito - è trasferita a un altro soggetto giuridico con scopi identici o analoghi;

• la divisione dei poteri è rispettata, cioè sono soddisfatte le condizioni seguenti:

– il/la presidente del soggetto giuridico e il direttore/la direttrice

del centro d’integrazione non sono legati da vincoli di parentela (matrimonio, concubinato, parentela, parentela acquisita) né da stretti rapporti commerciali;

– l’organo direttivo del soggetto giuridico è composto da

almeno cinque persone, delle quali al massimo due possono essere legate tra loro da vincoli di parentela o stretti rapporti commerciali. Nel caso in cui due di esse siano legate tra di loro da vincoli di parentela o stretti rapporti commerciali, l’organo deve essere composto da almeno sette persone;

– il direttore/la direttrice e gli altri collaboratori e collaboratrici

del centro d’integrazione non hanno diritto di voto in seno all’organo direttivo. Una collaboratrice o un collaboratore salariata/o, ad eccezione del direttore/della direttrice, può farne parte in veste di rappresentante del personale;

• il bilancio e il conto economico sono resi accessibili al pubblico sotto forma di rapporto integrato da un rapporto d’attività;

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• se l’istituzione è una società cooperativa, il rendimento delle quote di partecipazione non supera il tasso d’interesse applicato ai depositi di risparmio dalla Banca cantonale della sede della società (o dalle banche locali, qualora il Cantone non abbia una Banca cantonale). Le quote di partecipazione sono rimborsate al massimo al loro valore nominale.

4 Modalità di rimborso

4.1. Principio

4001 Nella misura in cui il loro esercizio è economico e razionale, i centri

d’integrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’ambito di un’applicazione semplice e adeguata dei provvedimenti d’integrazione dell’AI.

4002 Per la prima formazione professionale (art. 16 LAI, art. 5 OAI),

sono rimborsate solo le spese supplementari dovute all’invalidità. Il rimborso è invece integrale per i provvedimenti di riformazione professionale (art. 17 LAI, art. 6 OAI).

4.2. Forme di rimborso

4003 Le spese dei centri d’integrazione sono rimborsate secondo due

modalità:

y una convenzione tariffaria con o senza compensazione tariffaria y una tariffa per singoli casi.

4004 Se non è espressamente indicato il contrario, le disposizioni

seguenti si applicano tanto alla convenzione quanto alla compensazione tariffaria.

4.2.1 Convenzione tariffaria

4005 La convenzione tariffaria prevede che le spese siano rimborsate

secondo una tariffa per giorno di presenza. Oltre al campo d’applicazione e alla validità, la convenzione definisce anche i diritti e i doveri dei centri d’integrazione e le modalità di fatturazione.

4006 Un centro può chiedere una convenzione tariffaria se offre

costantemente almeno sei posti per provvedimenti d’integrazione e se almeno il 50% della somma delle giornate di soggiorno è dovuto allo svolgimento di provvedimenti d’integrazione individuali disposti dall’ufficio AI.

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4007 I centri che ricevevano una compensazione tariffaria in virtù

dell’articolo 73 LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) mantengono questo diritto durante il periodo di transizione stabilito al numero marginale 11002.

4.2.2 Casi singoli

4008 Se effettuano collocamenti in centri non convenzionati che

praticano tariffe giornaliere superiori a fr. 100.- (per la sola formazione) o 180.- (formazione e alloggio), gli uffici AI ne sottopongono gli incarti all’UFAS, che fissa l’importo del rimborso per ogni singolo caso.

5 Condizioni d’esercizio

5.1. Qualifiche professionali

5001 La direzione e il personale del centro d’integrazione hanno la

formazione e le attitudini necessarie per assolvere i loro compiti. Soddisfano i requisiti cantonali in vigore per i centri per disabili e possiedono una formazione, un carattere, uno stato di salute e un’esperienza professionale tali da consentire loro di adempiere i compiti loro affidati.

5.2. Contabilità

5002 La contabilità è tenuta in base ai principi dell’economia aziendale e

in maniera trasparente. L’esercizio contabile coincide con l’anno civile.

5003 La contabilizzazione è eseguita secondo il principio

dell’espressione al lordo. Attivi e passivi non si compensano reciprocamente. Le diverse prestazioni dell’AI e di altri organismi sono contabilizzate separatamente.

5004 La contabilità dei centri d’integrazione di diritto privato è strutturata

secondo il piano contabile CURAVIVA1.

5005 I centri d’integrazione di diritto pubblico contabilizzano in maniera

comprensibile i propri beni mobili e immobili.

1 Il periodo di transizione è menzionato al numero marginale 11001 della presente circolare.

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5006 I soggetti giuridici che gestiscono più esercizi (p. es. centri

d’integrazione, laboratori protetti, centri diurni, case, servizi di assistenza privata agli invalidi ai sensi dell’art. 74 LAI) allestiscono una contabilità analitica secondo CURAVIVA o per centro di costo e la allegano a ogni richiesta di compensazione tariffaria e/o di adeguamento tariffario.

5007 Le attrezzature di valore superiore a 3'000 franchi per

oggetto/unità (mobilio, auto, macchine e materiale informatico ecc.) e gli acquisti immobiliari sono iscritti a bilancio. Il valore del terreno vi figura separatamente. Gli ammortamenti sugli immobili servono a ridurre i debiti ipotecari.

5.3. Revisione dei conti

5008 La revisione annuale dei conti va affidata a persone o organi

indipendenti e qualificati. L’organo di revisione deve soddisfare le prescrizioni del Codice delle obbligazioni. Per quanto concerne la divisione dei poteri, si rimanda alle disposizioni del numero marginale 3002.

5009 Il rapporto di revisione menziona il totale degli oneri e dei ricavi, il

risultato d’esercizio e la somma di bilancio e, oltre a soddisfare le prescrizioni del Codice delle obbligazioni, deve attestare che

– il bilancio e il conto d’esercizio sono strutturati secondo il piano contabile CURAVIVA;

– i dati della contabilità analitica richiesta sono esatti e completi.

5.4. Archiviazione e conservazione degli atti

5010 Tutti i documenti necessari alla determinazione della

compensazione tariffaria, come pure le decisioni dell’AI e gli elenchi di prestazioni (p. es. i fogli di presenza), sono conservati per cinque anni.

5.5. Obbligo d’informare

5011 Il centro d’integrazione fornisce in qualsiasi momento all’UFAS o

all’organo da esso incaricato tutte le informazioni necessarie al calcolo della tariffa. Su richiesta, consente l’ispezione dell’esercizio e la consultazione della contabilità, delle relative pezze e di altri documenti.

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6 Riconoscimento di un nuovo centro

6001 Le spese sono rimborsate soltanto se l’UFAS – previa formale

richiesta di riconoscimento – ne ha accertato e approvato il diritto.

6002 La richiesta di riconoscimento è corredata di tutte le indicazioni che

permettono di verificare se le condizioni di cui ai capitoli 3 e 5 della presente circolare sono soddisfatte.

6003 In particolare, l’UFAS ha bisogno dei documenti e delle

informazioni seguenti:

y fondamenti giuridici del centro d’integrazione (atto di fondazione con l’elenco dei membri del consiglio di fondazione ed eventualmente di altri organi, scopo dell’istituzione, regolamenti concernenti l’organizzazione ecc.);

y concetto di funzionamento e di presa a carico;

y programma dei locali;

y formazioni previste (professioni e tipi di diploma);

y offerta di formazione, di servizi di sostegno e/o di alloggio;

y preventivo d’esercizio per i primi tre anni accompagnato da indicazioni precise concernenti

– l’effettivo del personale secondo le funzioni,

– la futura evoluzione dei giorni di soggiorno (case) rispettivamente dei giorni di presenza (centri di formazione) per tipo di formazione,

– la futura evoluzione dei posti offerti,

– il rapporto di presa a carico e il tasso d’occupazione previsto; y descrizione di eventuali esercizi annessi.

6004 Per ogni centro d’integrazione è inoltre addotta la prova del

fabbisogno (determinato dagli uffici AI).

7 Rimborso delle spese

7.1. Spese per le attrezzature

7001 Dal 1° gennaio 2008, data in cui è entrata in vigore la NPC, l’UFAS

non concede più sussidi per le attrezzature. Tiene tuttavia conto delle spese dovute alle attrezzature nel calcolo della tariffa e della compensazione tariffaria, dato che queste ultime si basano sul conto d’esercizio. L’assunzione delle spese per le attrezzature è disciplinata al numero marginale 7016.

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7.2. Spese di costruzione

7002 Dal 1° gennaio 2008, data in cui è entrata in vigore la NPC, l’UFAS non concede più sussidi per la costruzione. Tiene tuttavia conto delle spese di costruzione nel calcolo della tariffa e della compensazione tariffaria, dato che queste ultime si basano sul conto d’esercizio. L’UFAS tiene conto degli ammortamenti lineari sugli immobili che non eccedono il 4% (ammortamento in 25 anni) e delle spese bancarie (interessi) legate al capitale investito. In caso di utilizzo di un capitale proprio del soggetto giuridico, è preso in considerazione il tasso «Libor» della Banca cantonale della sede principale della società. Le disposizioni di cui ai numeri marginali 7016 e 7020 sono complementari e applicabili.

7003 Per ogni nuovo progetto di costruzione o ristrutturazione di costo superiore a 500'000 franchi, è sottoposto all’UFAS un annuncio di progetto corredato dei documenti seguenti:

y piano d’ubicazione (cartina 1:25’000) con motivazione

dell’ubicazione;

y descrizione approssimativa della costruzione;

y programma dei locali contenente l’elenco di tutti i locali con

l’indicazione della loro superficie e funzione;

y stima approssimativa delle spese (piano dei costi, almeno CCC

a 1 cifra o CCE a 1 cifra);

y mezzi previsti per assicurare il finanziamento, compresi

eventualmente i sussidi concessi da altri uffici federali;

y in caso di acquisto di immobili: indicazione del prezzo del

terreno usuale nella località o nella regione;

y in caso di ristrutturazioni, il piano deve permettere di distinguere

le parti della costruzione esistenti, quelle da abbattere e quelle nuove (con legenda);

y programma di costruzione e piano di pagamento;

y probabile data dell’inizio e della fine dei lavori.

7004 Una volta realizzato il progetto, vanno inoltrati all’UFAS i documenti seguenti:

y compendio dei costi redatto secondo il calcolo dei costi di

costruzione CCC almeno a 3 cifre o CCE almeno a 2 cifre separatamente per ogni singolo oggetto;

y documentazione dettagliata delle spese risultate inferiori o

superiori (rincaro, lavori supplementari) al previsto;

y elenco dei lavori preventivati ma non eseguiti e dei loro costi;

y data d’inizio e fine dei lavori di costruzione e data della messa in

esercizio;

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y dichiarazione da cui risulta che il conteggio dell’architetto corrisponde a quello della contabilità del committente;

y giustificativi dei pagamenti o conferma della banca per la somma totale dei pagamenti effettuati;

y indicazioni riguardanti il numero di posti occupati.

7005 Per i progetti di costruzione o di ristrutturazione di costo inferiore a

500'000 franchi, i documenti summenzionati devono essere tenuti a disposizione e presentati su richiesta.

7.3. Spese d’esercizio

7.3.1 Principio

7006 Il rimborso è concesso se gli oneri computabili superano i ricavi

computabili. La differenza tra oneri e ricavi equivale alla tariffa per persona assicurata e giornata di soggiorno o di formazione.

7007 In caso di comprovata inadeguatezza o scarsa economicità della

gestione, l’UFAS può ridurre il suo contributo.

7008 L’UFAS controlla, eventualmente sul posto, le indicazioni fornite

dall’istituzione che presenta la richiesta.

7.3.2 Oneri presi in considerazione

7009 Sono presi in considerazione esclusivamente:

y gli oneri direttamente legati all’applicazione dei provvedimenti d’integrazione dell’AI. I costi dovuti a provvedimenti estranei all’AI sono dedotti in funzione delle giornate di soggiorno delle persone interessate;

y gli oneri necessari a un’applicazione semplice e adeguata dei provvedimenti d’integrazione dell’AI;

y gli oneri effettivi comportati annualmente da un esercizio gestito appropriatamente e secondo criteri economici nel quadro delle tariffe locali del settore.

7.3.3 Oneri non considerati

7010 Il conteggio finale dell’istituzione è soggetto ad alcuni limiti per

quanto concerne gli oneri presi in considerazione, in particolare per le voci seguenti:

• oneri per il personale;

• piccoli premi versati alle apprendiste e agli apprendisti;

• necessità sanitarie;

• tempo libero;

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• viveri e bevande;

• ammortamenti;

• spese per l’utilizzo dei locali;

• interessi e riserve;

• esercizi annessi;

• altri oneri.

7.3.3.1 Oneri per il personale

7011 Non sono presi in considerazione:

y i salari dei terapisti e del personale di cura (medici, infermieri

ecc.) che offrono prestazioni rimborsate in quanto provvedimenti sanitari dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione malattie y per quanto concerne gli oneri sociali, i contributi dei lavoratori

versati facoltativamente dal datore di lavoro in aggiunta ai contributi obbligatori previsti dalla legge o dal Contratto collettivo di lavoro in vigore nella località in cui sorge il centro d’integrazione o ha sede il soggetto giuridico;

y i contributi versati dai datori di lavoro alle assicurazioni sociali,

compresi gli assegni familiari e gli assegni per i figli non rimborsati (contributi AVS/AI/IPG, contributi all’assicurazione malattie, all’assicurazione contro gli infortuni, all’assicurazione contro la disoccupazione, a una cassa pensioni o ad altri istituti del genere), che eccedono il 20% dei salari in denaro e in natura presi in considerazione conformemente al conteggio AVS. Le istituzioni che superano il limite del 20% a causa di regolamentazioni cantonali specifiche e la cui eccedenza è stata in passato accettata godono della garanzia dei diritti acquisiti. Le nuove istituzioni che, a causa di regolamentazioni cantonali specifiche, superano il limite del 20% devono chiederne l’approvazione all’UFAS;

y i costi di formazione, formazione continua e perfezionamento, di

accompagnamento sul posto di lavoro e di supervisione del personale che eccedono l’1,2% dei salari e degli oneri sociali computabili;

y le spese per il personale accessorie (manifestazioni, escursioni,

premi d’anzianità) superiori a fr. 100.- a persona.

7.3.3.2 Piccoli premi versati alle apprendiste e agli apprendisti fino a 18 anni

7012 Il centro d’integrazione può versare piccoli premi alle apprendiste e agli apprendisti d’età inferiore a 18 anni. Questi premi vanno fissati individualmente entro un margine che va da 4 a 8 franchi al giorno. L’importo totale figurante sul conto d’esercizio non può tuttavia

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superare la media di 7 franchi al giorno per apprendista minorenne.

7.3.3.3 Necessità sanitarie

7013 Non sono presi in considerazione i costi di trattamenti medici e

dentari individuali e la consegna di medicamenti rimborsati dalle casse malati.

7.3.3.4 Tempo libero

7014 Non sono presi in considerazione oneri per il tempo libero che

superano il limite di fr. 1'000.- per persona assicurata all’anno.

7.3.3.5 Viveri e bevande

7015 Non sono presi in considerazione gli oneri per viveri e bevande

superiori a 20 franchi al giorno per persona assicurata.

7.3.3.6 Ammortamenti

7016 Non sono presi in considerazione ammortamenti superiori ai

seguenti limiti:

• 4% del valore d’acquisto dei beni immobili. L'ammortamento è computato al più presto a partire dalla data della messa in esercizio dei locali. Il terreno non è ammortizzabile;

• 20% del valore d’acquisto per il mobilio, i veicoli, le macchine, il materiale informatico ecc.2

7.3.3.7 Spese per l’utilizzo dei locali

7017 Non sono presi in considerazione i costi di locazione che superano

i prezzi correnti del mercato immobiliare locale per immobili simili.

7018 Non sono prese in considerazione le spese per locali propri

(comprendenti l’ammortamento, gli interessi ipotecari, un interesse equo sul capitale investito e le spese di manutenzione, riparazione, illuminazione e riscaldamento) superiori al 10% del valore lordo dell’immobile iscritto a bilancio.

7019 In presenza di costi di locazione, manutenzione o riparazione

eccedenti i limiti di cui sopra é necessario richiedere un’autorizzazione preliminare.

2 Per il 2008, i centri d’integrazione sono liberi di scegliere tra questi limiti e quelli precedentemente in vigore, ovvero il 35% del valore residuo contabile per i beni mobili e il 10% del valore residuo contabile per i beni immobili.

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7.3.3.8 Interessi e riserve

7020 Non sono presi in considerazione

y il valore locativo dei locali propri;

y gli interessi sul capitale proprio investito nell’esercizio;

y gli interessi corrisposti sulla sostanza propria del soggetto giuridico investita provvisoriamente nell’esercizio (ad. es. fondi) eccedenti quelli corrisposti sui conti della Banca cantonale della sede della società (o delle banche locali se il Cantone non ha una Banca cantonale);

y le riserve finanziarie.

7.3.3.9 Esercizi annessi

7021 Non sono presi in considerazione gli oneri degli esercizi annessi

(quali fattorie, aziende orticole ecc.) ad eccezione dei costi netti comprovati direttamente correlati all’applicazione dei provvedimenti d’integrazione.

7.3.3.10 Altri oneri

7022 Non sono presi in considerazione

y gli oneri non direttamente legati all’esercizio, quali, in particolare, le perdite su debitori, i regali alle collaboratrici, ai collaboratori e ai membri del comitato direttivo/del consiglio di fondazione, come pure le commissioni, le donazioni ecc.;

y i costi diretti sostenuti per la raccolta di fondi;

y gli acquisti di attrezzature a carico del conto d’esercizio superiori del 3% agli altri oneri.

7.3.4 Ricavi presi in considerazione

7023 Per ricavi presi in considerazione s’intendono le voci detratte

direttamente dagli oneri computabili. Ne fanno parte i ricavi propri dell’esercizio, le prestazioni individuali dell'AI e altre entrate conformemente ai numeri marginali seguenti.

7024 Per ricavi propri dell’esercizio – detratti direttamente dagli oneri

presi in considerazione – si intendono in particolare:

y le entrate della propria produzione e di altre fonti di reddito;

y il rendimento delal sostanza;

y agevolazioni in denaro o in natura fornite dal centro d’integrazione al personale, incluse riduzioni delle entrate quali,

p. es., sconti sull’affitto, pasti gratuiti, uso gratuito delle auto di servizio, ecc.

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7025 Nell’ambito della compensazione tariffaria, sono considerate come

ricavi anche le prestazioni individuali concesse dagli uffici AI e fornite dal centro d’integrazione sull’arco dell’anno civile.

7026 Tra i ricavi presi in considerazione vi è la parte dell’assegno per

grandi invalidi eventualmente concesso per prestazioni di cura che il centro rifattura al disabile o alla persona che se ne occupa per il periodo di tempo non preso a carico da quest’ultima.

7.3.5 Tasso d’occupazione

7.3.5.1 Definizione

7027 Il tasso d’occupazione è il rapporto tra il numero complessivo

annuo dei giorni di formazione (o di soggiorno) e la capacità (numero dei posti disponibili moltiplicato per i giorni di apertura) approvata dall’UFAS per il centro sulla base del concetto di funzionamento e di presa a carico.

7.3.5.2 Incidenza del tasso d’occupazione sul calcolo della tariffa

7028 In mancanza di dati empirici o sufficientemente attendibili per una

previsione del tasso d’occupazione, l’UFAS calcola la tariffa sulla base di un’occupazione minima dell’80%.

7029 L’UFAS può ridurre la compensazione tariffaria se il disavanzo è

dovuto a sottoccupazione3. La riduzione è proporzionale alla differenza rispetto al tasso d’occupazione minimo.

7.3.6 Rapporto di presa a carico

7.3.6.1 Definizione

7030 Il rapporto di presa a carico si calcola dividendo il numero delle

giornate di formazione o di soggiorno per i giorni d’apertura dell’istituzione ed il risultato così ottenuto per il numero di posti del personale addetto alla presa a carico espresso in ETP.

7031 Il rapporto di presa a carico dipende dal gruppo target e dall’offerta

proposta ed è fissato in base al concetto di presa a carico del centro d’integrazione.

3 Si parla di sottoccupazione quando un’istituzione presenta un tasso d’occupazione annuo medio inferiore all’80% della sua capacità approvata.

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7.3.6.2 Incidenza del rapporto di presa a carico sul calcolo della tariffa

7032 Ai centri che si occupano di persone che richiedono un’assistenza costante e intensa e la cui integrazione, in ragione della loro disabilità, è particolarmente onerosa si applicano i seguenti rapporti di presa a carico massimi (personale assistente : persone prese a carico).

Solo formazione professionale 1:2 Formazione professionale, alloggio e formazione sociale 1:1,3 Alloggio e formazione sociale 1:2

7033 L’UFAS può applicare rapporti di presa a carico inferiori per i centri

che si occupano di disabili che necessitano di una presa a carico mediamente o poco intensa.

7034 Se il bisogno d’assistenza è più elevato, previa richiesta, può

essere convenuto con l’UFAS un rapporto di presa a carico più elevato.

7035 Se il rapporto di presa a carico di un’istituzione è troppo elevato

rispetto alle norme, l’UFAS riduce le spese per il personale in modo tale da riportare il rapporto di presa a carico – e di conseguenza i costi salariali – entro i limiti da esso ammessi.

7.3.7 Calcolo della compensazione tariffaria

7036 È concessa una compensazione tariffaria se gli oneri computabili

sono superiori ai ricavi computabili. In caso contrario, il centro d’integrazione rimborsa all’assicurazione invalidità l’eccedenza di entrate.

7037 Le spese non coperte danno luogo a un contributo in favore dei

centri d’integrazione pari al massimo, per persona assicurata, a 15 franchi per giornata di soggiorno, scuola o formazione (1° livello di deficit). Se, ciononostante, sussiste uno scoperto, l’assicurazione concede un contributo supplementare che può ammontare al massimo alla metà del deficit ma che non può superare i 10 franchi al giorno (2° livello di deficit).

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8 Disposizioni speciali per compensazione tariffaria

8.1. Restituzione delle prestazioni individuali AI riscosse in eccesso

8001 Per semplificare il processo amministrativo, l’UFAS può detrarre

direttamente dalla compensazione tariffaria le prestazioni individuali fatturate in eccesso agli uffici AI.

8.2. Presentazione della richiesta annuale di compensazione tariffaria

8.2.1 Termine di presentazione

8002 La richiesta è presentata all’UFAS mediante i moduli ufficiali entro

sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Il termine può essere prorogato se, prima della sua scadenza, l’istituzione ne fa richiesta scritta invocando motivi materiali sufficienti o, in altri termini, ragioni materiali plausibili.

8003 Il termine ordinario o prorogato è considerato rispettato se la

richiesta è consegnata o direttamente all’UFAS durante l’orario di apertura o alla Posta svizzera prima della mezzanotte dell’ultimo giorno utile. Se l’ultimo giorno utile cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il termine è prorogato al giorno feriale seguente.

8004 Se la richiesta è presentata oltre il termine ordinario o prorogato,

l’UFAS verifica se il ritardo è dovuto a una ragione plausibile. Secondo la giurisprudenza, una ragione è considerata plausibile solo se l’istituzione può sostenere credibilmente che essa o una terza persona da essa incaricata non ha potuto inoltrare la richiesta entro i termini stabiliti per motivi indipendenti dalla sua volontà.

8005 In assenza di ragioni plausibili, l’importo della compensazione

tariffaria è ridotto di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

8006 In presenza di ragioni plausibili, se l’istituzione inoltra la richiesta

entro dieci giorni dal loro venir meno, elencandole e sollecitando al contempo il ripristino del termine (ordinario o prorogato), il termine può essere ripristinato. In tal caso, la compensazione tariffaria è versata per intero.

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8.2.2 Modulo di richiesta

8007 Ai centri d’integrazione il cui diritto alla compensazione tariffaria è

riconosciuto o che hanno già presentato una richiesta l’anno precedente è comunicato, generalmente all’inizio dell’anno civile, a partire da quando i nuovi moduli di richiesta saranno disponibili sul sito Internet http://www.assicurazionisociali.admin.ch alla rubrica AI, Moduli.

I moduli possono anche essere richiesti direttamente all’UFAS. Il fatto di non aver ricevuto l’informazione circa il sito Internet non è un motivo valido per giustificare un ritardo nella presentazione della richiesta secondo il capitolo 8.2.1.

8.2.3 Termine di evasione delle richieste

8008 In generale, l’UFAS evade le richieste e la Centrale di

compensazione versa il contributo entro un anno dal ricevimento dei documenti.

8.2.4 Comunicazione dell’importo rimborsato

8009 L’importo e il calcolo della compensazione tariffaria sono

comunicati al centro d’integrazione.

8010 La compensazione tariffaria, che non può essere ceduta a terzi, è

versata al centro d’integrazione o al suo soggetto giuridico dalla Centrale di compensazione di Ginevra.

8011 Il versamento è soggetto alle condizioni seguenti:

y l’UFAS può procedere in qualsiasi momento a una correzione della compensazione tariffaria se, nell’ambito di un successivo controllo, emerge che i dati sui quali si basa il calcolo o il calcolo stesso non sono corretti;

y la compensazione tariffaria versata dall’AI deve figurare separatamente nei conti dell’istituzione ed essere designata come «contributo AI alle spese d’esercizio».

8012 In casi particolari, l’UFAS può vincolare il versamento della

compensazione tariffaria ad altri obblighi e condizioni espressamente menzionati nella corrispondenza relativa alla compensazione tariffaria.

8013 In caso di inosservanza degli obblighi o delle condizioni, l’UFAS

può sospendere il versamento della compensazione tariffaria, ridurne l’importo, annullarla o esigerne il rimborso.

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8.2.5 Rimedi giuridici

8014 Conformemente al diritto di essere sentiti, se il centro

d’integrazione ha obiezioni sulla compensazione tariffaria concessagli, può inoltrarle per iscritto all’UFAS entro 30 giorni. L’UFAS riconsidera la situazione di fatto e di diritto ed emana una nuova decisione, impugnabile ricorrendo entro 30 giorni al Tribunale arbitrale cantonale della sede del centro d’integrazione (art. 27bisLAI).

8.3. Versamento d’acconto

8015 Previa richiesta scritta, può essere versato un acconto per l’anno

d’esercizio trascorso.

8016 Se la richiesta è corroborata dall’indicazione del numero di

giornate di soggiorno o formazione (suddivise in giornate AI e giornate non AI) dei provvedimenti d’integrazione nel trascorso esercizio, l’acconto ammonta al 90% del presumibile importo del contributo definitivo. In tutti gli altri casi, l’acconto ammonta al massimo all’80% della compensazione tariffaria dell’anno precedente.

8017 Per ogni anno d’esercizio è versato un solo acconto.

8018 Se l’acconto versato è superiore al contributo definitivo, la

differenza è rimborsata all’AI entro 90 giorni dal ricevimento del conteggio finale.

9 Disposizioni speciali per la convenzione tariffaria

9.1. Modifica della convenzione tariffaria

9.1.1 Presentazione della richiesta

9001 I centri d’integrazione possono chiedere in qualsiasi momento un

adeguamento della convenzione tariffaria qualora ritengano che la tariffa ivi stabilita non basti più a coprire le loro spese.

9002 A tale scopo, inoltrano all’UFAS i documenti seguenti:

• l’ultimo conto d’esercizio

• il preventivo d’esercizio per l’anno in corso e per l’anno seguente

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• il numero delle giornate effettive dell’anno precedente e il numero delle giornate previste per l’anno in corso e per l’anno seguente

• l’effettivo del personale secondo le funzioni (amministrazione, formazione ecc.)

• la motivazione chiara e intelligibile dell’aumento dei costi.

9.1.2 Termine di evasione

9003 In generale, l’UFAS evade le richieste di modifica entro tre mesi.

9.1.3 Entrata in vigore

9004 Le modifiche delle convenzioni tariffarie entrano in vigore al più

presto alla data in cui ne è stata inoltrata richiesta.

9005 Le modifiche sono applicabili, di norma, dall’inizio di un trimestre,

ma al più presto a partire dall’inizio del mese in cui ne è stata inoltrata richiesta. È escluso l’effetto retroattivo.

9.1.4 Proposta di tariffa e ricorso

9006 L’UFAS propone al centro d’integrazione una nuova convenzione

tariffaria.

9007 Se il centro approva la convenzione proposta, lo comunica

all’UFAS che, a sua volta, provvede a informarne gli uffici AI e la Centrale di compensazione.

9008 Se il centro ha obiezioni, può comunicarle all’UFAS, che

riconsidera la situazione e propone se del caso una nuova convenzione.

9009 Se le due parti non giungono a un accordo, la convenzione è

sciolta. Il centro conserva la possibilità di accogliere assicurati stipulando di volta in volta una tariffa per singoli casi. Le decisioni sui singoli casi sono impugnabili da parte dell’assicurato e/o del centro dinanzi al Tribunale arbitrale cantonale.

9.2. Modifiche all’offerta

9010 Qualsiasi modifica all‘offerta del centro d’integrazione richiede un

adeguamento della convenzione tariffaria e va quindi preannunciata all’UFAS.

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9.3. Modifiche all’organizzazione

9011 Qualsiasi modifica all’organizzazione del centro d’integrazione va

comunicata all’UFAS.

10 Entrata in vigore

10001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2008. Per quanto

concerne la compensazione tariffaria, è applicabile agli esercizi che terminano il 31 dicembre 2008 o più tardi, per quanto concerne le convenzioni tariffarie, a partire dalla pubblicazione.

11 Termine di transizione

11001 Il piano contabile va adeguato al modello CURAVIVA (numero

marginale 5004) entro il 1° gennaio 2009.

11002 La compensazione tariffaria (numero marginale 4007) non sarà

soppressa prima dell’anno 2011.