Supplemento 7 alla Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità dell’altro genitore (CIMaAG)

Supplemento KS MSEAE N7 · 30 ottobre 2024 · IPG · Versione 8

Supplemento 7 alla Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità dell’altro genitore (CIMaAG) (Valido dal 1° gennaio 2025)

In vigore

UFAS · KS MSEAE N7 · Italiano

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Supplemento 7 alla

Circolare sull’indennità di maternità e sull’in-

dennità per l’altro genitore (CIMaAG)

Valido dal 1° gennaio 2025

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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2025

Questo supplemento comprende una precisazione relativa alla giurisprudenza attuale e modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), entrata in vigore il 1° ottobre 2023.

L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

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1049.1 Ha diritto all’indennità per il padre l’uomo che, alla nascita 1/25 di un bambino, ne diventa il padre legale (in virtù del matri-

monio con la madre o del riconoscimento del figlio).

Il rapporto di filiazione deve essere stabilito al più tardi entro sei mesi dalla nascita del figlio (per via giudiziaria o con il riconoscimento del figlio). Se non è possibile produrre questa prova, benché la richiesta di riconoscimento sia stata inoltrata all’autorità competente prima della nascita del figlio o immediatamente dopo di essa, va comunque esaminato il diritto all’indennità per il padre (sentenza del Tribunale federale 9C_719/2023). Va tuttavia tenuto presente che i giorni di congedo devono essere presi entro sei mesi dalla nascita.

1062 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione 1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione

AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo, a condizione che vi svolga una parte importante dell’attività lucrativa (almeno il 25 %). Altre regole sono applicabili ad altre situazioni. Per determinare l’assoggettamento va fatto riferimento alle DOA.

1063 Le persone cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione 1/25 con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Re-

gno Unito e alle quali continuano a essere versati il salario o le indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d’assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito (il N. 1102 si applica per analogia).

Questo non vale tuttavia se una persona riprende a lavorare all’estero prima della nascita del figlio o se percepisce una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione dall’estero.

1064 Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, 1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con

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l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato membro

dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono considerate assicurate per questo periodo, se al momento della nascita dispongono di un contratto di lavoro valido.

1068 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac-

cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.

1069 I periodi di affiliazione all’assicurazione obbligatoria di uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito

sono presi in considerazione per valutare l’adempimento del periodo d’assicurazione minimo.

1070 Questo vale per tutti i Paesi dell’UE:

1/25 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto-

nia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Altrettanto vale anche per il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).

1072 L’attestazione dei periodi d’assicurazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito

deve essere rilasciata in formato strutturato mediante SED tramite ALPS/EESSI. A tal fine va impiegato il Business Use Case S_BUC_24. I processi sono spiegati nel Manuale d’uso ALPS (disponibile sulla Pagina iniziale di ALPS).

1073 Se il certificato relativo ai periodi d’assicurazione compiuti 1/25 in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Re-

gno Unito non è allegato alla richiesta, la cassa di compensazione lo esige, tramite il modulo di richiesta SED S040, direttamente dall’organo assicurativo competente dello

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Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa.

1074 I periodi d’assicurazione attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito mediante il

SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera anche se essi non sarebbero stati considerati tali nel nostro Paese.

1075 Quando un organo assicurativo di uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito competente

per il versamento delle prestazioni in caso di maternità o paternità inoltra un modulo di richiesta SED S040 a una cassa di compensazione, quest’ultima lo tratta e invia direttamente un modulo di risposta SED S041 all’istituzione estera. Se la richiesta non è di sua pertinenza, la inoltra alla cassa competente.

1112 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac-

cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.

1113 I periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito in cui la per-

sona era assicurata sono presi in considerazione nel computo della durata minima dell’attività lucrativa (v. cap. 3.6).

1114 L’attestazione dei periodi di occupazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito

deve essere rilasciata dallo Stato in questione e presentata dalla persona salariata o indipendente al momento

dell’inoltro della richiesta. A tal fine va impiegato il

SED S041.

1115 Se la richiesta non contiene l’attestazione dei periodi di oc-1/25 cupazione compiuti in uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS oppure nel Regno Unito, la cassa di compensa-

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zione la esige direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa tramite il SED di richiesta S040.

1116 I periodi di occupazione attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito tramite un

SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera.