Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)

Circolare KS-R AHV21 · 19 novembre 2025 · AVS · Versione 3

Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21); valida dal 01.01.2024, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · KS-R AHV21 · Italiano

1

Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)

Valida dal 01.01.2024

Stato: 01.01.2026

2

Osservazioni preliminari generali

La presente circolare concerne questioni di diritto transitorio relative alle rendite connesse con la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21).

Di norma è applicabile il diritto in vigore al momento del verificarsi dell’evento assicurato, e quindi:

− se l’evento assicurato (raggiungimento dell’età di pensionamento) si verifica prima del 1° gennaio 2024, si applica per principio il diritto previgente;

− se, invece, l’evento assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento) si verifica il 1° gennaio 2024 o successivamente (di seguito: «dopo il 31 dicembre 2023», è applicabile il nuovo diritto.

Fattori esterni contingenti, quali il momento della presentazione della richiesta, dell’emanazione della decisione o del trattamento della richiesta, sono per principio ininfluenti.

La presente circolare disciplina in particolare:

− l’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne;

− la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente in caso di raggiungimento dell’età di riferimento dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, del nuovo diritto;

− il trattamento delle rendite di vecchiaia rinviate e non ancora riscosse prima del 1° gennaio 2024;

− la richiesta di un nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia il cui diritto è nato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto;

− il calcolo delle rendite per le donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969) e in particolare l’applicazione delle disposizioni speciali relative alla riscossione anticipata secondo l’articolo 40c LAVS;

− la fissazione e il versamento del supplemento di rendita di cui all’articolo 34bis LAVS.

Se la presente circolare non dispone altrimenti, sono pienamente applicabili tutte le direttive valide per l’ambito delle rendite

dell’AVS/AI.

3

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene precisazioni derivanti dalle prime esperienze pratiche. Inoltre, nei vari esempi il reddito annuo medio determinante (RAM) e gli importi delle rendite vengono adeguati ai valori applicati dal 1° gennaio 2025. Infine, vengono inserite, sotto forma di allegato 3, le tabelle per la misura compensativa di AVS 21 valida dal 1° gennaio 2025 con i relativi importi del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

4

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Le disposizioni concernenti l’attuazione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento. Il supplemento di rendita non è considerato nel calcolo della 13a mensilità.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

5

Indice

  1. Abbreviazioni7
  2. 1. Campo d’applicazione8
  3. 1.1 In generale8
  4. 1.2 Campo d’applicazione temporale8
  5. 2. Aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni9
  6. 3. Riscossione flessibile della rendita14
  7. 3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto14
  8. 3.1.1 In generale14
  9. 3.1.2 Modifica delle basi di calcolo durante il periodo di riscossione anticipata (per le donne e per gli uomini)16
  10. 3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla riscossione anticipata al raggiungimento dell’età di riferimento (per le donne nate nel 1960 e nel 1961)16
  11. 3.1.4 Calcolo delle rendite dei coniugi in casi speciali (concomitanza del diritto previgente e del nuovo diritto)17
  12. 3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e raggiungimento dell’età di riferimento da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto17
  13. 3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e riscossione anticipata da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto18
  14. 3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia conclusa prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto – Trattamento dell’importo della riduzione20
  15. 3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e revoca del rinvio secondo il nuovo diritto – Trattamento dell’importo dell’aumento21
  16. 3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da parte delle donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961– 1969)22
  17. 3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione per le donne nate nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anticipatamente la rendita secondo il nuovo diritto il 1° gennaio 2024 o successivamente24

7

Abbreviazioni

art. articolo/i

AVS assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Circ. 13a MRV Circolare sulla 13a mensilità della rendita di vec-

chiaia

cpv. capoverso/i

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

LAVS legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

N. numero/i marginale/i

OAVS ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) RAM reddito annuo medio

RCI riunione dei conti individuali

seg./segg. seguente/i

8

1. Campo d’applicazione

1.1 In generale

1001 La presente circolare concerne l’aumento graduale dell’età

di riferimento delle donne da 64 a 65 anni. Un anno dopo l’entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2025, essa verrà innalzata di tre mesi all’anno, il che avrà ripercussioni particolari sul diritto alla rendita delle donne di determinate classi d’età.

1002 La circolare disciplina inoltre la concessione e il calcolo

delle prestazioni previste dalle misure compensative della riforma AVS 21 per le donne della generazione di transizione, ovvero quelle nate negli anni dal 1961 al 1969.

1003 La circolare disciplina anche il trattamento delle rendite di

vecchiaia anticipate, rinviate o correnti al 1° gennaio 2024. In caso di raggiungimento dell’età di riferimento dopo questa data, si pongono la questione dell’aliquota di riduzione applicabile in caso di riscossone anticipata alle donne della generazione di transizione e in generale quella del computo, nel calcolo della rendita, dei periodi assicurativi totalizzati durante la riscossione anticipata della rendita.

1004 La circolare disciplina, infine, la questione dell’applicazione

della riduzione dovuta all’anticipazione o dell’aumento dovuto al rinvio alle rendite per superstiti che sostituiscono una rendita di vecchiaia anticipata o rinviata in base al vecchio diritto.

1.2 Campo d’applicazione temporale

1005 Sono considerate «rendite correnti» le rendite derivanti da

un evento assicurato (raggiungimento dell’età di pensionamento o decesso) verificatosi prima del 1° gennaio 2024. Se l’evento assicurato si è verificato prima del 1° gennaio 2024, sono considerate tali anche le rendite che, in seguito alla presentazione tardiva della relativa richiesta, sono accordate e versate dopo il 31 dicembre 2023.

9

1006 Sono per principio considerate come rendite secondo il

nuovo diritto le rendite il cui diritto nasce in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento dopo il 31 dicembre 2023.

Queste rendite sono quindi per principio disciplinate dalle DR e non dalla presente circolare, tranne per quanto riguarda la concessione delle misure compensative alle donne della generazione di transizione (N. 1002).

2. Aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a

65 anni

2001 L’età di riferimento delle donne è innalzata gradualmente

un anno dopo l’entrata in vigore della riforma AVS 21, ovvero a partire dal 1° gennaio 2025, con un incremento di tre mesi per anno civile.

2002 Fino al 31 dicembre 2024 l’età di riferimento delle donne è

di 64 anni. A essere determinante è sempre l’anno di nascita delle donne. Pertanto, per una donna nata nel dicembre del 1960 continua a valere l’età di riferimento di

64 anni. Ha dunque diritto alla rendita di vecchiaia dal 1° gennaio 2025.

2003 Nell’ambito dell’aumento graduale dell’età di riferimento

delle donne, tutte le donne appartenenti a una medesima classe d’età vengono trattate allo stesso modo. Ne consegue che per un periodo transitorio vigeranno età di riferimento diverse per le donne andate in pensione durante il medesimo anno civile (v. N. 2005 segg.).

2004 L’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne con-

cerne le classi d’età dal 1961 al 1963. Per la classe d’età 1960 vale ancora l’età di riferimento di 64 anni, per la classe d’età 1964 vale già l’età di riferimento di 65 anni.

10

2005 L’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne av-

viene come illustrato nella tabella seguente1.

Classe Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita d’età

1960 64 Febbraio 2024–gennaio 2025

1961 64 anni e 3 mesi Maggio 2025–aprile 2026

1962 64 anni e 6 mesi Agosto 2026–luglio 2027

1963 64 anni e 9 mesi Novembre 2027–ottobre 2028

1964 65 anni Da febbraio 2029

2006 Dalla tabella risulta che, per esempio, per tutte le donne

della classe d’età 1961 l’età di riferimento è di 64 anni e 3 mesi. Per questa classe d’età, dunque, il diritto alla rendita (senza anticipazione) inizia al più presto dal maggio del 2025. Secondo il diritto previgente, una donna nata nel gennaio del 1961 avrebbe diritto alla rendita di vecchiaia dal febbraio del 2025. In seguito all’aumento dell’età di riferimento, il suo diritto nasce tre mesi più tardi, vale a dire nel maggio del 2025.

2007 Le donne nate nel dicembre del 1961, per esempio, pos-

sono riscuotere la rendita di vecchiaia a partire dall’aprile del 2026, poiché per loro vale ancora l’età di riferimento di 64 anni e 3 mesi. Per le donne nate nel 1962, invece, dal 1° gennaio 2026 l’età di riferimento aumenta a 64 anni e 6 mesi. Questo garantisce la parità di trattamento a tutte le donne della medesima classe d’età per quanto concerne l’età di riferimento.

2008 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 sono le ultime cui

si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. Per le donne

1 La tabella dell’allegato 1 illustra più dettagliatamente l’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne.

11

nate nel 1961 occorre però tenere presente che la durata dell’anticipazione aumenta di tre mesi in seguito all’innalzamento dell’età di riferimento (v. anche N. 3008).

2009 Se di una donna nata nel 1961, 1962 o 1963 è noto sol-

tanto l’anno di nascita ma non la data di nascita esatta,

l’inizio del diritto alla rendita è posticipato di tre, sei o nove mesi, a seconda dell’anno di nascita, a contare dal 1° luglio (analogamente al N. 3012 DR).

Classe Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita, se è d’età noto soltanto l’anno di nascita

1960 64 1° luglio 2024

1961 64 anni e 3 mesi 1° ottobre 2025

1962 64 anni e 6 mesi 1° gennaio 2027

1963 64 anni e 9 mesi 1° aprile 2028

1964 65 anni 1° luglio 2029

2010 Nell’ambito dell’aumento graduale dell’età di riferimento

delle donne, per il calcolo della rendita va tenuto presente che le classi d’età 1961, 1962 e 1963 delle donne continueranno ad avere una durata di contribuzione massima di 43 anni. Questo vale sia per la scala delle rendite che per la corrispondente durata di contribuzione considerata per il calcolo del reddito annuo medio determinante. Solo nel momento in cui l’età di riferimento delle donne avrà raggiunto i 65 anni (a partire dalla classe d’età 1964) la durata di contribuzione massima sarà di 44 anni, come per gli uomini.

2011 Per le donne nate nel 1961, 1962 e 1963 è considerato

quale anno di livello quello in cui queste donne compiono i 64 anni. L’anno di livello è determinante per stabilire il fattore di rivalutazione applicabile nonché l’importo degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

12

2012 Per le donne nate tra il 1° ottobre 1961, il 1° luglio 1962 o il

1° aprile 1963 e la fine dell’anno corrispondente, l’anno di livello applicato per il calcolo delle rendite non è dunque quello del verificarsi dell’evento assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento). Questo vale anche in caso di insorgenza dell’invalidità o di decesso nell’anno del raggiungimento dell’età di riferimento.

2013 Le donne che raggiungono l’età di riferimento nell’anno

successivo a quello in cui compiono i 64 anni possono presentare un anno di contribuzione supplementare, con i relativi redditi, rispetto all’obbligo contributivo della loro classe d’età (43 anni). L’anno di contribuzione supplementare può essere impiegato per colmare eventuali lacune contributive, così come i mesi di contribuzione supplementari compiuti nell’anno della nascita del diritto alla rendita. I redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del raggiungimento dell’età di riferimento vanno presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante. La RCI deve essere effettuata in riferimento a quella data.

2014 Per calcolare la media dei redditi da attività lucrativa, la 1/25 somma dei redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno

precedente quello del raggiungimento dell’età di riferimento va divisa per la durata di contribuzione determinante.

Esempio

La signora A., nata il 1° febbraio 1963, raggiunge l’età di riferimento il 1° novembre 2027. Il diritto alla rendita nasce il 1° dicembre 2027.

La signora B., nata il 1° novembre 1963, raggiunge l’età di riferimento il 1° agosto 2028. Il diritto alla rendita nasce il 1° settembre 2028.

Entrambe le donne sono entrate in Svizzera il 1° gennaio 1997 e hanno lavorato fino al raggiungimento dell’età di riferimento, ovvero la signora A. fino al novembre del 2027 e la signora B. fino all’agosto del 2028. Entrambe presentano lacune contributive.

13

La situazione si presenta come segue:

Signora A. Signora B.

1.2.1963 1.11.1963

Evento 1.11.27 1.8.28

assicurato

RCI 31.12.2026 31.12.2027

Anno di livello = 20272027

anno del compimento dei 64 anni Classe d’età 4343

Contributi 3030

personali + 11 mesi nell’anno della + 1 anno nel 2027

nascita del diritto + 8 mesi nell’anno della nascita del diritto

= 20 mesi computabili per colmare le lacune

Totale 30 anni e 11 mesi 31 anni e 8 mesi

Scala 3132

RAM 43 8482 45 3603

(durata di Durata di contribuzione (reddito di fr. 80 000 comcontribuzione determinante: 30 putato nel 2027, durata di determinante per contribuzione determistabilire il RAM) nante: 31)

Rendita mensile Fr. 1 326.- Fr. 1 393.-

Supplemento Fr. 84.- Fr. 87.-

(RAM <58 800) (RAM <58 800)

Totale Fr. 1 410.- Fr. 1 456.-

2 1 315 000 x 1 : 30 = 43 833; RAM secondo le tavole delle rendite 2025: 43 848

3 [1 315 000 + 80 000] x 1 : 31 = 45 000; RAM secondo le tavole delle rendite 2025: 45 360

14

3. Riscossione flessibile della rendita

3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto

3.1.1 In generale

3001 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 e gli uomini delle classi d’età 1959 e 1960 sono gli ultimi cui si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. La loro durata di contribuzione determinante per la scala delle rendite è stabilita in base al momento dell’inizio della riscossione anticipata.

3002 A partire dall’entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a dire dal 1° gennaio 2024, le persone delle classi d’età menzionate al N. 3001 hanno inoltre la possibilità di anticipare la rendita anche su base mensile.

3003 È tuttavia prevista un’eccezione per le donne e gli uomini nati nel mese di dicembre:

– Le donne nate nel dicembre del 1960 e gli uomini nati nel dicembre del 1959 possono anticipare la riscossione della rendita di un anno intero secondo il diritto previgente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° febbraio 2024 possono riscuotere anticipatamente la totalità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto.

– Le donne nate nel dicembre del 1961 e gli uomini nati

nel dicembre del 1960 possono anticipare la riscossione della rendita di due anni interi secondo il diritto previgente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° febbraio 2024 possono riscuotere anticipatamente la totalità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto.

15

3004 Durante la fase di aumento graduale dell’età di riferimento le donne possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia come indicato nella tabella seguente.4

Classe Età di riferi- Inizio del diritto Riscossione anticipata al più presto dal

d’età mento alla rendita ordi-

naria

Fino al 64 Febbraio 2024– Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previ-1960 gennaio 2025 gente

Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previgente

Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*

1961 64 anni e Maggio 2025– Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previ-

3 mesi aprile 2026 gente

Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto a partire dal 62° anno d’età*

1962 64 anni e Agosto 2026– Febbraio 2024: su base mensile, secondo il

6 mesi luglio 2027 nuovo diritto a partire dal 62° anno d’età

1963 64 anni e Novembre 2027– Da febbraio 2025: su base mensile, secondo il

9 mesi ottobre 2028 nuovo diritto a partire dal 62° anno d’età

*Eccettuate le donne nate nel mese di dicembre (v. N 3003).

3005 Gli uomini possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia come indicato nella tabella seguente.

Classe Età di Inizio del diritto Riscossione anticipata al più presto dal

d’età riferi-

mento

Fino al 65 Febbraio 2024– Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previgente

1959 gennaio 2025 Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previgente

Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*

1960 65 Febbraio 2025– Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previgente

gennaio 2026 Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*

*Eccettuati gli uomini nati nel mese di dicembre (v. N 3003).

4 La tabella dell’allegato 2 illustra più dettagliatamente le possibilità di riscossione anticipata delle donne.

16

3.1.2 Modifica delle basi di calcolo durante il periodo di

riscossione anticipata (per le donne e per gli uo-

mini)

3006 Se durante il periodo di riscossione anticipata si verifica un

secondo evento assicurato (diritto del coniuge a una rendita d’invalidità o alla rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento, decesso del coniuge) o la coppia divorzia, la rendita va ricalcolata procedendo alla ripartizione dei redditi (v. N. 3012) o allo splitting.

3007 Durante il periodo di riscossione anticipata l’importo della

rendita può anche cambiare in seguito alla limitazione della somma delle due rendite (anticipazione da parte dell’altro coniuge; v. N. 3013 e 3014) o alla soppressione della limitazione (separazione giudiziale) oppure in caso di concessione del supplemento di vedovanza (decesso del coniuge).

3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla riscossione anticipata al raggiungimento dell’età di riferimento (per le donne nate nel 1960 e nel 1961)

3008 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 sono le ultime cui

si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita. Per una donna nata nel 1961 la durata dell’anticipazione si allunga in seguito all’aumento dell’età di riferimento ed è pertanto di 2 anni e 3 mesi. Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all’anticipazione ci si dovrà dunque basare sulla durata effettiva dell’anticipazione, ovvero 2 anni e 3 mesi.

3009 In linea di massima, al raggiungimento dell’età di riferi-

mento la rendita non va ricalcolata, poiché l’evento assicurato si è già realizzato con la riscossione anticipata in base al reddito previgente.

All’età di riferimento viene soltanto stabilito l’importo definitivo della riduzione dovuta all’anticipazione.

17

3010 Per le donne interessate dall’aumento graduale dell’età di 1/26 riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determi-

nate tenendo conto del prolungamento della durata di anticipazione (N. 3027 e 3031).

Esempio

Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell’anticipazione della rendita l’aliquota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell’agosto del 2025. La durata complessiva della riscossione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento dell’anticipazione della rendita è inferiore o uguale al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS. Per la determinazione definitiva dell’importo della riduzione secondo l’articolo 56quater capoverso 1 lettera a OAVS è dunque applicabile l’aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. N. 3008 segg.).

3011 Se la rendita di vecchiaia anticipata deve essere ricalcolata

(realizzazione del secondo evento assicurato) questa va fissata per la data d’inizio della riscossione anticipata in base alle disposizioni di calcolo vigenti fino al 31 dicembre 2023.

3.1.4 Calcolo delle rendite dei coniugi in casi speciali (concomitanza del diritto previgente e del nuovo diritto)

3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto previgente e raggiungimento dell’età di riferimento da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto

3012 Se il coniuge A ha iniziato a riscuotere anticipatamente la

sua rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente) ma raggiunge l’età di riferimento soltanto dopo questa data, la rendita anticipata viene versata invariata fino al raggiungimento dell’età di riferimento

18

da parte del coniuge B (secondo il nuovo diritto). Al momento del calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge B si procede a un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge A, effettuando la ripartizione dei redditi fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’inizio della riscossione anticipata da parte del coniuge A. Se del caso le due rendite vengono limitate. Al momento in cui anche il coniuge A raggiunge l’età di riferimento viene calcolato l’importo della riduzione definitiva. Se durante il periodo di riscossione anticipata il coniuge A ha esercitato un’attività lucrativa, i relativi periodi assicurativi e redditi non vengono presi in considerazione (v. riscossione anticipata secondo il diritto previgente, N. 4007).

3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge

secondo il diritto previgente e riscossione anti-

cipata da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto

3013 Se il coniuge A inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente) ma raggiunge l’età di riferimento soltanto dopo questa data e il coniuge B inizia a riscuotere anticipatamente la sua rendita di vecchiaia, o una percentuale di essa, dopo il 1° gennaio 2024 (secondo il nuovo diritto),

entrambe le rendite di vecchiaia vanno calcolate inizialmente in base ai redditi non ripartiti dei coniugi e, se del caso, limitate. La ripartizione dei redditi viene effettuata soltanto al momento in cui il coniuge B, che ha anticipato la riscossione della rendita in base al nuovo diritto, raggiunge l’età di riferimento, se i coniugi divorziano prima di quel momento o se il coniuge B muore.

3014 Esempio

Nel giugno del 2023 una donna nata il 15 maggio 1961 inizia a riscuotere con due anni di anticipo la sua rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente. Il marito, nato il 6 luglio 1961, inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nell’agosto del 2024. Raggiungerà l’età

19

di riferimento nel luglio del 2026. Al momento della riscossione anticipata della rendita da parte del marito non si procede ancora alla ripartizione dei redditi e le rendite di vecchiaia di entrambi i coniugi sono calcolate sulla base dei rispettivi redditi non divisi. Se del caso, occorre limitare la somma delle due rendite di vecchiaia.

La moglie raggiunge l’età di riferimento (64 anni e 3 mesi) nell’agosto del 2025. La sua rendita di vecchiaia non va ricalcolata per quel momento. Viene soltanto stabilito l’importo definitivo della riduzione in base alla durata effettiva dell’anticipazione e applicando le aliquote di riduzione di cui all’articolo 40c LAVS. Se durante il periodo di riscossione anticipata secondo il diritto previgente la moglie ha totalizzato periodi assicurativi e conseguito redditi, essi non possono essere presi in considerazione per colmare lacune assicurative o migliorare il reddito annuo medio determinante (v. riscossione anticipata della rendita secondo il diritto previgente, N. 4007). Non si procede ancora alla ripartizione dei redditi. Se del caso, occorre limitare la

somma delle due rendite di vecchiaia.

Nel luglio del 2026 il marito raggiunge l’età di riferimento. A quel punto si procede alla ripartizione dei redditi tra i coniugi. La rendita di vecchiaia del marito è ricalcolata per la data del raggiungimento dell’età di riferimento e l’importo della riduzione viene fissato definitivamente. Nel contempo, anche la rendita di vecchiaia della moglie va ricalcolata per il momento dell’inizio della riscossione anticipata della sua rendita secondo il vecchio diritto e tenendo conto della ripartizione dei redditi. A differenza di quello del marito, l’importo della riduzione della moglie rimane invariato.

20

3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

conclusa prima dell’entrata in vigore del nuovo di-

ritto – Trattamento dell’importo della riduzione

3015 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la 1/25 rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vec-

chiaia anticipata va anch’essa ridotta continua a essere applicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il diritto previgente era ancora in vigore (ossia riscossione anticipata secondo il diritto previgente e decesso fino al 31 dicembre 2023).

Nei casi in cui il decesso è avvenuto dopo il 31 dicembre 2023, si applica invece il nuovo diritto. La rendita per superstiti che sostituisce la rendita di vecchiaia anticipata non viene ridotta. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso.

Se il coniuge superstite anticipa la riscossione della propria rendita di vecchiaia, al raggiungimento dell’età di riferimento si applica il N. 6054 DR.

3016 Se per una rendita corrente al 1° gennaio 2024 l’importo

definitivo della riduzione è già stato fissato prima del

1° gennaio 2024, non si procede a un nuovo calcolo

dell’importo della riduzione, nemmeno se l’altro coniuge raggiunge l’età di riferimento dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.

3017 Lo stesso vale per le rendite per figli e per superstiti il cui

diritto è nato prima del 1° gennaio 2024. La riduzione applicata a queste rendite in seguito all’anticipazione resta invariata fino all’estinzione del diritto alle medesime.

3018 Se dopo il 31 dicembre 2023 il diritto a una rendita per figli,

per orfani o per vedove/vedovi rinasce (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) o sorge un nuovo diritto in seguito alla nascita di un figlio, anche alla nuova rendita è applicata la medesima riduzione dovuta all’anticipazione.

21

3019 soppresso

1/25

3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto

previgente e revoca del rinvio secondo il nuovo di-

ritto – Trattamento dell’importo dell’aumento

3020 Se in aggiunta alla rendita di vecchiaia una persona ha di-

ritto a una rendita per figli, in caso di revoca (anche parziale) del rinvio successiva al 31 dicembre 2023 l’importo dell’aumento relativo a quest’ultima continua a essere accordato.

3021 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la

rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vecchiaia rinviata va anch’essa aumentata continua a essere applicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il diritto previgente era ancora in vigore (ossia fino al 31 dicembre 2023).

Se invece una rendita di vecchiaia è stata rinviata secondo il diritto previgente e l’avente diritto alle prestazioni muore dopo il 31 dicembre 2023, in applicazione del nuovo diritto l’aumento della rendita di vecchiaia non viene trasmessa alle successive rendite per superstiti. In tal caso è irrilevante che il rinvio della rendita di vecchiaia sia stato revocato secondo il diritto previgente o secondo il nuovo diritto. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso.

3022 Se il diritto a una rendita per figli, per orfani o per ve-

dove/vedovi estinto al più tardi il 31 dicembre 2023 (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) rinasce dopo quella data o se sorge un nuovo diritto in seguito alla nascita di un figlio, alla rendita rinata o nuova è applicato il medesimo importo dell’aumento calcolato secondo il vecchio diritto.

22

3023 La durata massima del rinvio è in ogni caso di cinque anni

(art. 39 cpv. 1 LAVS). La durata del rinvio è calcolata in base all’età di pensionamento o di riferimento determinante al momento del rinvio. L’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne non influisce pertanto sulla durata massima del rinvio di cinque anni.

3024 Per esempio, dunque, una donna nata nel 1961, 1962 o

1963 (età di riferimento: 64 anni e 3, 6 o 9 mesi) può rinviare la sua rendita di vecchiaia al massimo fino a 69 anni e 3, 6 o 9 mesi (cinque anni).

3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da parte delle donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969)

3025 Conformemente all’articolo 40c LAVS le donne della gene-

razione di transizione possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti in base al nuovo diritto (eccezione: v. N 3003).

3026 Per le donne che anticipano la riscossione della rendita di

vecchiaia secondo il N. 3025, sono applicabili le aliquote di riduzione speciali di cui all’articolo 40c LAVS a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2025.

3027 L’aliquota di riduzione applicabile dipende dal reddito an-

nuo medio determinante su cui si basa il calcolo della rendita al momento dell’anticipazione.

23

RAM determinante al momento dell’anticipazione ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4

Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di

Mesi Anni

0 1 23

0 0 0 2,0 3,0 1 0 0,2 2,1 2 0 0,3 2,2 3 0 0,5 2,3 4 0 0,7 2,3 5 0 0,8 2,4 6 0 1,0 2,5 7 0 1,2 2,6 8 0 1,3 2,7 9 0 1,5 2,8 10 0 1,7 2,8 11 0 1,8 2,9

RAM determinante al momento dell’anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 4 ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5

Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di

mesi Anni

0 1 23

0 0 2,5 4,5 6,5 1 0,2 2,7 4,7 2 0,4 2,8 4,8 3 0,6 3,0 5,0 4 0,8 3,2 5,2 5 1,0 3,3 5,3 6 1,3 3,5 5,5 7 1,5 3,7 5,7 8 1,7 3,8 5,8 9 1,9 4,0 6,0 10 2,1 4,2 6,2 11 2,3 4,3 6,3

24

RAM determinante al momento dell’anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 5

Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di

mesi Anni

0 1 23

0 0 3,5 6,5 10,5 1 0,3 3,8 6,8

2 0,6 4,0 7,2

3 0,9 4,3 7,5

4 1,2 4,5 7,8

5 1,5 4,8 8,2

6 1,8 5,0 8,5

7 2,0 5,3 8,8

8 2,3 5,5 9,2

9 2,6 5,8 9,5

10 2,9 6,0 9,8

11 3,2 6,3 10,2

3028 Un’eventuale variazione del reddito annuo medio determi-

nante all’età di riferimento o successivamente – in particolare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento – non incide sull’aliquota di riduzione applicabile.

3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della ridu-

zione dovuta all’anticipazione per le donne nate

nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anti-

cipatamente la rendita secondo il nuovo diritto il 1° gennaio 2024 o successivamente

3029 Le donne nate nel 1961 e nel 1962 possono iniziare a ri-

scuotere anticipatamente la rendita su base mensile secondo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024. Le aliquote di riduzione ordinarie continuano a essere applicate nel nuovo diritto fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni sulle aliquote di riduzione speciali per le donne della generazione di transizione entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 2025.

3030 Nel caso delle donne nate nel 1961 e nel 1962 che riscuo-

tono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024, per la durata di

25

anticipazione nel corso del 2024 sono applicate le aliquote di riduzione mensili ordinarie previste per questo periodo (cfr. N. 6042 segg. DR). In deroga all’articolo 56bis capoverso 3 OAVS, l’aliquota di riduzione applicabile dipende dalla durata complessiva della riscossione anticipata (v.

esempio 1 al N. 3032).

3031 Alle donne nate nel 1962 che nel 2024 anticipano la riscos-

sione della rendita di 24 mesi o più è applicata un’aliquota di riduzione di al massimo il 13,6 per cento (v. esempio 2 al N. 3032).

3032 Dal 1° gennaio 2025 per il periodo rimanente di anticipa-1/25 zione delle rendite di vecchiaia delle donne in questione

sono applicate le aliquote di riduzione speciali di cui all’articolo 40c LAVS (v. N. 3027). Le basi di calcolo delle rendite anticipate (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante) rimangono invariate; cambia soltanto l’aliquota di riduzione per il periodo a partire dal 1° gennaio 2025.

Esempio 1 (v. N. 3330)

A partire dal giugno del 2024, una donna nata il 15 maggio 1961 ri-

scuote anticipatamente la rendita di vecchiaia, a 63 anni, per una

durata complessiva di 15 mesi (raggiunge l’età di riferimento di

64 anni e 3 mesi nell’agosto del 2025). Riscossione anticipata da giugno 2024: Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 51 450 Fr. 1 916 Riduzione dovuta all’anticipazione 2024, 15 mesi, 8,5 %5 Fr. 1636 Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 916 – fr. 163) Fr. 1 753 Nuovo calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione dal 1° gennaio 2025: Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 52 920 Fr. 1 970

5 Aliquota di riduzione ordinaria per il 2024: 13,6 % / 24 mesi x 15 mesi (durata complessiva della riscossione anticipata: 1 anno e 3 mesi) = 8,5 % (cfr. N. 6042 DR).

6 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

26

Riduzione dovuta all’anticipazione 2025, 15 mesi, 0,5 %7 Fr. 108 Rendita versata fino al 31 agosto 2025 (fr. 1 970 – fr. 10) Fr. 1 960 Nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento nell’agosto del 2025 Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 61 992 Fr. 2 137 Importo definitivo della riduzione:

[(7 x 1 916) + (8 x 1 970)] x 0,5 % (aliquota di riduzione, RAM,

Fr. 109 riscossione anticipata)

15 mesi

Rendita versata a partire dal 1° settembre 2025

Fr. 2 127 (fr. 2 137 – fr. 10)

Esempio 2 (v. N. 3331)

A partire dal febbraio del 2024, una donna nata il 15 gennaio 1962 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia, a 62 anni, per una durata complessiva di 30 mesi (raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 6 mesi nel luglio del 2026). Riscossione anticipata da febbraio 2024:

Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 51 450 Fr. 1 871 Riduzione dovuta all’anticipazione 2024, 30 mesi, 13,6 %10 Fr. 25411 Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 871 – fr. 254) Fr. 1 617 Nuovo calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione dal 1° gennaio 2025:

Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 52 920 Fr. 1 924 Riduzione dovuta all’anticipazione dal 2025, 30 mesi, 2,5 %12 Fr. 4813 Rendita versata fino al 31 luglio 2026 (fr. 1 924 – fr. 48) Fr. 1 876

7 Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l’art. 56quater cpv. 1 lett. a OAVS in combinato disposto con l’art. 40c LAVS; RAM: fr. 52 920; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).

8 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

9 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

10 L’aliquota di riduzione massima del 13,6 % vale per la durata di anticipazione di 30 mesi.

11 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

12 Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l’art. 56quater cpv. 1 lett. a OAVS in combinato disposto con l’art. 40c LAVS; RAM: fr. 52 920; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).

13 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

27

Nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento nel luglio del 2026

Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 61 992 Fr. 2 137

Importo definitivo della riduzione:

[(11 x 1871) + (19 x 1 924)] x 2,5 % (aliquota di riduzione, RAM,

riscossione anticipata) Fr. 4814

30 mesi

Rendita versata a partire dal 1° agosto 2026 Fr. 2 089 (fr. 2 134 – fr. 48)

3033 Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all’anticipa-

zione al raggiungimento dell’età di riferimento, alle donne di cui ai N. 3029–3032 sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 3008 segg..

4. Richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia

4001 Se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento la persona

assicurata continua a lavorare e a versare contributi AVS, i redditi da attività lucrativa e i relativi periodi di contribuzione possono essere computati per il calcolo della rendita. La richiesta di nuovo calcolo può essere presentata non soltanto per le nuove rendite di vecchiaia il cui diritto è nato dopo il 31 dicembre 2023, ma anche per le rendite già correnti a questa data.

4002 Il diritto alla rendita ricalcolata nasce al più presto il 1° feb-

braio 2024 (cfr. art. 52dter OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2024).

4003 Se il 1° gennaio 2024 la persona assicurata non ha ancora

compiuto i 70 anni, nel nuovo calcolo della rendita vengono presi in considerazione anche i redditi da attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo il diritto previgente (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini), come pure i relativi periodi di contribuzione. Per il computo di questi periodi di contribuzione si

14 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.

28

applicano le condizioni previste ai N. 5065 segg. DR per colmare eventuali lacune contributive o assicurative. I redditi soggetti a contribuzione possono essere presi in considerazione per il calcolo del reddito annuo medio determinante anche se la persona assicurata non presenta lacune e/o le condizioni per il computo dei periodi di contribuzione non sono adempiute (cfr. N. 5103 e 5335 segg. DR).

4004 Per le donne nate nel 1964 o prima, ai fini del computo dei

periodi di contribuzione supplementari totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i periodi di attività possono essere considerati fino ai limiti di età indicati nello schema seguente.

Classe d’età Limite di età

1960 o prima 69 anni

1961 69 anni e 3 mesi

1962 69 anni e 6 mesi

1963 69 anni e 9 mesi

1964 e successivamente 70 anni

4005 L’avente diritto alla rendita può richiedere una sola volta il

nuovo calcolo della rendita. Il versamento della rendita ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta di nuovo calcolo (cfr. N. 1018 segg. DR).

4006 Nel caso delle persone che hanno anticipato di uno o

due anni interi la riscossione della rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024, la rendita va ricalcolata per il momento dell’inizio della riscossione anticipata (compimento dei 62, 63 o 64 anni).

4007 I periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti du-

rante il periodo di anticipazione non possono essere presi in considerazione. Nel nuovo calcolo vanno inclusi soltanto i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati

29

dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento o di riferimento.

4008 Esempio

Un uomo nato nel 1959 inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nel 2022. Continua a lavorare e consegue un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS. Nel 2026 chiede che la sua rendita di vecchiaia venga ricalcolata tenendo conto dei redditi conseguiti dopo la nascita del diritto alla rendita. Gli possono pertanto essere computati i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati nel 2024 (mesi successivi al raggiungimento dell’età di riferimento) e nel 2025. Il nuovo calcolo della rendita viene effettuato per l’anno di livello 2022 (compimento dei 63 anni). Il nuovo reddito annuo medio determinante è in seguito adeguato in funzione degli eventuali aumenti delle rendite e aggiornato.

4009 La richiesta di nuovo calcolo secondo i N. 4001 segg. può essere inoltrata anche dai superstiti, se la rendita di vecchiaia è sostituita da una rendita per superstiti e la richiesta non è già stata presentata. Questo è possibile anche se la rendita di vecchiaia è stata sostituita dalla rendita per superstiti prima del 1° gennaio 2024, ma l’avente diritto alla prima rendita non avrebbe compiuto i 70 anni prima di questa data. Il nuovo calcolo va effettuato per il momento della sostituzione della rendita di vecchiaia con la rendita per superstiti.

4010 Se una rendita di vecchiaia è stata rinviata prima del 1° gennaio 2024 e il rinvio è revocato dopo questa data, la cassa di compensazione deve segnalare all’avente diritto alla rendita la possibilità di richiedere un nuovo calcolo della medesima.

30

5. Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che non riscuotono anticipata-

mente la rendita

5001 Le donne della generazione di transizione (nate negli anni

1961–1969) che non hanno riscosso anticipatamente la rendita hanno diritto a un supplemento di rendita mensile conformemente all’articolo 34bis LAVS dal momento della riscossione.

5001.1 Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel 1/26 calcolo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia

(N. 1002 Circ. 13aMRV).

5002 Il supplemento di rendita è concesso ad personam e non

viene trasmesso alla rendita per superstiti che sostituisce la rendita di vecchiaia.

5003 L’ammontare del supplemento di rendita versato dipende

dai seguenti parametri:

– reddito annuo medio determinante al momento al raggiungimento dell’età di riferimento da parte della donna avente diritto (v. N. 5004–5005);

– anno di nascita della donna avente diritto (v. N. 5006);

– durata di contribuzione della donna avente diritto (v. N. 5007).

5004 L’ammontare del supplemento di rendita dipende dal red-

dito annuo medio determinante su cui si basa il calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento.

Reddito medio annuo determinante Supplemento al raggiungimento dell’età di riferimento di base in caso di durata di contribuzione completa

≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4 Fr. 160.- > rendita di vecchiaia annua minima x 4 Fr. 100.- ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5 > rendita di vecchiaia annua minima x 5 Fr. 50.-

31

5005 Un’eventuale variazione del reddito annuo medio determi-

nante dopo l’età di riferimento – in particolare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento – non incide sul supplemento di rendita.

5006 Il supplemento di rendita è graduato in funzione dell’anno

di nascita della donna avente diritto, come indicato nella seguente tabella:

Anno di na- Età di riferimento Supplemento di rendita / scita mese (in % del supplemento di base)

1961 64 anni e 3 mesi 25 %

1962 64 anni e 6 mesi 50 %

1963 64 anni e 9 mesi 75 %

1964 65 anni 100 %

1965 65 anni 100 %

1966 65 anni 81 %

1967 65 anni 63 %

1968 65 anni 44 %

1969 65 anni 25 %

5007 In caso di durata di contribuzione incompleta il supple-1/25 mento di rendita è ridotto in base al rapporto tra la scala

della rendita completa (44) e quella della rendita parziale dell’assicurata (v. allegato 3).

Esempio

Donna nata nel 1965 con un RAM di 52 920 franchi e una rendita parziale della scala 35

Supplemento di rendita del 100 % = fr. 160

Fr. 160 x scala 35 / scala 44 = fr. 128 (arrotondamento al franco superiore)

32

5008 Il supplemento di rendita non viene adeguato all’evoluzione

dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, il supplemento di rendita rimane dunque invariato per tutto il periodo di riscossione della rendita di vecchiaia.

5009 Il supplemento di rendita delle donne sposate non è sog-

getto alla limitazione.

5010 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita se-

condo i N. 5001 segg. rimane vedova e ha quindi diritto anche a una rendita per vedove, per il calcolo comparativo effettuato in virtù dell’articolo 24b LAVS alla rendita di vecchiaia è aggiunto il supplemento di rendita. È versata la rendita più elevata.

5011 Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita

di vecchiaia. Può essere versato all’estero alle stesse condizioni della rendita.

5012 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita se-

condo i N. 5001 segg. rinvia la riscossione della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita non è preso in considerazione nel calcolo della somma delle rendite rinviate per determinare l’importo dell’aumento.

5013 Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero

importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita non rinviata.

5014 Il supplemento di rendita mensile è versato dal momento

della revoca del rinvio in aggiunta alla rendita maggiorata dell’importo dell’aumento. Il supplemento di rendita è versato interamente anche in caso di revoca soltanto parziale del rinvio della rendita.

5015 La somma dei supplementi di rendita non versati tra il rag-

giungimento dell’età di riferimento e il momento della revoca (parziale) del rinvio è versata integralmente a posteriori al momento della revoca (parziale) del rinvio.

33

Allegato 1

Tabella Aumento graduale dell’età di riferimento delle donne dal 1° gennaio 2025

Anno di nascita Mese di nascita Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita

1960 Dicembre 64 1° gennaio 2025 1961 Gennaio 64 anni e 3 mesi 1° maggio 2025

Febbraio 64 anni e 3 mesi 1° giugno 2025 Marzo 64 anni e 3 mesi 1° luglio 2025 Aprile 64 anni e 3 mesi 1° agosto 2025 Maggio 64 anni e 3 mesi 1° settembre 2025 Giugno 64 anni e 3 mesi 1° ottobre 2025 Luglio 64 anni e 3 mesi 1° novembre 2025 Agosto 64 anni e 3 mesi 1° dicembre 2025 Settembre 64 anni e 3 mesi 1° gennaio 2026 Ottobre 64 anni e 3 mesi 1° febbraio 2026 Novembre 64 anni e 3 mesi 1° marzo 2026 Dicembre 64 anni e 3 mesi 1° aprile 2026 1962 Gennaio 64 anni e 6 mesi 1° agosto 2026

Febbraio 64 anni e 6 mesi 1° settembre 2026 Marzo 64 anni e 6 mesi 1° ottobre 2026 Aprile 64 anni e 6 mesi 1° novembre 2026 Maggio 64 anni e 6 mesi 1° dicembre 2026 Giugno 64 anni e 6 mesi 1° gennaio 2027 Luglio 64 anni e 6 mesi 1° febbraio 2027 Agosto 64 anni e 6 mesi 1° marzo 2027 Settembre 64 anni e 6 mesi 1° aprile 2027 Ottobre 64 anni e 6 mesi 1° maggio 2027 Novembre 64 anni e 6 mesi 1° giugno 2027 Dicembre 64 anni e 6 mesi 1° luglio 2027 1963 Gennaio 64 anni e 9 mesi 1° novembre 2027

Febbraio 64 anni e 9 mesi 1° dicembre 2027 Marzo 64 anni e 9 mesi 1° gennaio 2028 Aprile 64 anni e 9 mesi 1° febbraio 2028 Maggio 64 anni e 9 mesi 1° marzo 2028 Giugno 64 anni e 9 mesi 1° aprile 2028 Luglio 64 anni e 9 mesi 1° maggio 2028 Agosto 64 anni e 9 mesi 1° giugno 2028 Settembre 64 anni e 9 mesi 1° luglio 2028 Ottobre 64 anni e 9 mesi 1° agosto 2028 Novembre 64 anni e 9 mesi 1° settembre 2028 Dicembre 64 anni e 9 mesi 1° ottobre 2028 1964 Gennaio 65 1° febbraio 2029

34

Allegato 2 Possibilità di riscossione anticipata durante il periodo di aumento graduale dell’età di riferimento delle donne dal 1° gennaio 2025

Anno di nascita Mese di nascita Nascita del Numero massimo di anni e mesi di diritto alla rendita riscossione anticipata secondo il nuovo diritto dal 1° gennaio 2024 o dal compimento dei 62 anni

1960 Dicembre 1° gennaio 2025 1 anno

1961 Gennaio 1° maggio 2025 1 anno e 4 mesi

Febbraio 1° giugno 2025 1 anno e 5 mesi

Marzo 1° luglio 2025 1 anno e 6 mesi

Aprile 1° agosto 2025 1 anno e 7 mesi

Maggio 1° settembre 2025 1 anno e 8 mesi

Giugno 1° ottobre 2025 1 anno e 9 mesi

Luglio 1° novembre 2025 1 anno e 10 mesi Agosto 1° dicembre 2025 1 anno e 11 mesi Settembre 1° gennaio 2026 2 anni

Ottobre 1° febbraio 2026 2 anni e 1 mese

Novembre 1° marzo 2026 2 anni e 2 mesi

Dicembre 1° aprile 2026 2 anni e 2 mesi

1962 Gennaio 1° agosto 2026 2 anni e 6 mesi

Febbraio 1° settembre 2026 2 anni e 6 mesi

Marzo 1° ottobre 2026 2 anni e 6 mesi

Aprile 1° novembre 2026 2 anni e 6 mesi

Maggio 1° dicembre 2026 2 anni e 6 mesi

Giugno 1° gennaio 2027 2 anni e 6 mesi

Luglio 1° febbraio 2027 2 anni e 6 mesi

Agosto 1° marzo 2027 2 anni e 6 mesi

Settembre 1° aprile 2027 2 anni e 6 mesi

Ottobre 1° maggio 2027 2 anni e 6 mesi

Novembre 1° giugno 2027 2 anni e 6 mesi

Dicembre 1° luglio 2027 2 anni e 6 mesi

1963 Gennaio 1° novembre 2027 2 anni e 9 mesi

Febbraio 1° dicembre 2027 2 anni e 9 mesi

Marzo 1° gennaio 2028 2 anni e 9 mesi

Aprile 1° febbraio 2028 2 anni e 9 mesi

Maggio 1° marzo 2028 2 anni e 9 mesi

Giugno 1° aprile 2028 2 anni e 9 mesi

Luglio 1° maggio 2028 2 anni e 9 mesi

Agosto 1° giugno 2028 2 anni e 9 mesi

Settembre 1° luglio 2028 2 anni e 9 mesi

Ottobre 1° agosto 2028 2 anni e 9 mesi

Novembre 1° settembre 2028 2 anni e 9 mesi

Dicembre 1° ottobre 2028 2 anni e 9 mesi

1964–1969 3 anni

35

Allegato 3 Tabelle per la misura compensativa (AVS 21)

Supplemento di rendita per le donne della generazione di tran-

sizione

Le tabelle indicano gli importi mensili dei supplementi di rendita versati alle donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia. Il supplemento di rendita viene versato in aggiunta alla rendita massima (art. 34 LAVS) e non è sottoposto alla limitazione della somma delle due rendite dei coniugi (art. 35 LAVS). L’importo del supplemento di rendita viene calcolato sulle stesse basi della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento e non viene adeguato in seguito, né in caso di modifica del reddito annuo medio determinante o della scala delle rendite né in caso di adeguamento delle rendite.

L’importo del supplemento di rendita dipende dai fattori seguenti:

• anno di nascita dell’assicurata;

• reddito annuo medio determinante e scala delle rendite applicabili all’assicurata al raggiungimento dell’età di riferimento.

Se l’assicurata presenta una durata di contribuzione completa (scala 44), le viene versato l’importo integrale del supplemento di rendita previsto per il suo anno di nascita e per il reddito annuo medio determinante corrispondente. In caso di durata di contribuzione incompleta (scale 1–43), il supplemento di rendita viene ridotto in misura proporzionale.

36

Importi in franchi

Reddito annuo medio determinante fino a fr. 60 480 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681969

44 40 80 120 160 160 130 101 7140

43 40 79 118 157 157 127 99 6940

42 39 77 115 153 153 124 97 6839

41 38 75 112 150 150 121 94 6638

40 37 73 110 146 146 118 92 6437

39 36 71 107 142 142 115 90 6336

38 35 70 104 139 139 112 88 6135

37 34 68 101 135 135 109 85 6034

36 33 66 99 131 131 107 83 5833

35 32 64 96 128 128 104 81 5632

34 31 62 93 124 124 101 78 5531

33 30 60 90 120 120 98 76 5330

32 30 59 88 117 117 95 74 5230

31 29 57 85 113 113 92 72 5029

30 28 55 82 110 110 89 69 4828

29 27 53 80 106 106 86 67 4727

28 26 51 77 102 102 83 65 4526

27 25 50 74 99 99 80 62 4425

26 24 48 71 95 95 77 60 4224

25 23 46 69 91 91 74 58 4023

24 22 44 66 88 88 71 55 3922

23 21 42 63 84 84 68 53 3721

22 20 40 60 80 80 65 51 3620

21 20 39 58 77 77 62 49 3420

20 19 37 55 73 73 59 46 3219

19 18 35 52 70 70 56 44 3118

18 17 33 50 66 66 54 42 2917

17 16 31 47 62 62 51 39 2816

16 15 30 44 59 59 48 37 2615

15 14 28 41 55 55 45 35 2414

14 13 26 39 51 51 42 33 2313

13 12 24 36 48 48 39 30 2112

12 11 22 33 44 44 36 28 2011

11 10 20 30 40 40 33 26 1810

10 10 19 28 37 37 30 23 1610

9 9 17 25 33 33 27 21 159

8 8 15 22 30 30 24 19 138

7 7 13 20 26 26 21 17 127

6 6 11 17 22 22 18 14 106

5 5 10 14 19 19 15 12 85

4 4 8 11 15 15 12 10 74

3 3 6 9 11 11 9 7 53

2 2 4 6 8 8 6 5 42

1 1 2 3 4 4 3 3 21

37

Importi in franchi Reddito annuo medio determinante a partire da fr. 60 481

fino a fr. 75 600 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681969

44 25 50 75 100 100 81 63 4425

43 25 49 74 98 98 80 62 4325

42 24 48 72 96 96 78 61 4224

41 24 47 70 94 94 76 59 4124

40 23 46 69 91 91 74 58 4023

39 23 45 67 89 89 72 56 3923

38 22 44 65 87 87 70 55 3822

37 22 43 64 85 85 69 53 3722

36 21 41 62 82 82 67 52 3621

35 20 40 60 80 80 65 51 3520

34 20 39 58 78 78 63 49 3420

33 19 38 57 75 75 61 48 3319

32 19 37 55 73 73 59 46 3219

31 18 36 53 71 71 58 45 3118

30 18 35 52 69 69 56 43 3018

29 17 33 50 66 66 54 42 2917

28 16 32 48 64 64 52 41 2816

27 16 31 47 62 62 50 39 2716

26 15 30 45 60 60 48 38 2615

25 15 29 43 57 57 47 36 2515

24 14 28 41 55 55 45 35 2414

23 14 27 40 53 53 43 33 2314

22 13 25 38 50 50 41 32 2213

21 12 24 36 48 48 39 31 2112

20 12 23 35 46 46 37 29 2012

19 11 22 33 44 44 35 28 1911

18 11 21 31 41 41 34 26 1811

17 10 20 29 39 39 32 25 1710

16 10 19 28 37 37 30 23 1610

15 9 18 26 35 35 28 22 159

14 8 16 24 32 32 26 21 148

13 8 15 23 30 30 24 19 138

12 7 14 21 28 28 23 18 127

11 7 13 19 25 25 21 16 117

10 6 12 18 23 23 19 15 106

9 6 11 16 21 21 17 13 96

8 5 10 14 19 19 15 12 85

7 4 8 12 16 16 13 11 74

6 4 7 11 14 14 12 9 64

5 3 6 9 12 12 10 8 53

4 3 5 7 10 10 8 6 43

3 2 4 6 7 7 6 5 32

2 2 3 4 5 5 4 3 22

1 1 2 2 3 3 2 2 11

38

Importi in franchi

Reddito annuo medio determinante a partire da fr. 75 601 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681969

44 13 25 38 50 50 41 32 2213

43 13 25 37 49 49 40 31 2213

42 12 24 36 48 48 39 31 2112

41 12 24 35 47 47 38 30 2112

40 12 23 35 46 46 37 29 2012

39 12 23 34 45 45 36 28 2012

38 11 22 33 44 44 35 28 1911

37 11 22 32 43 43 35 27 1911

36 11 21 31 41 41 34 26 1811

35 10 20 30 40 40 33 26 1810

34 10 20 29 39 39 32 25 1710

33 10 19 29 38 38 31 24 1710

32 10 19 28 37 37 30 23 1610

31 9 18 27 36 36 29 23 169

30 9 18 26 35 35 28 22 159

29 9 17 25 33 33 27 21 159

28 8 16 24 32 32 26 21 148

27 8 16 24 31 31 25 20 148

26 8 15 23 30 30 24 19 138

25 8 15 22 29 29 24 18 138

24 7 14 21 28 28 23 18 127

23 7 14 20 27 27 22 17 127

22 7 13 19 25 25 21 16 117

21 6 12 18 24 24 20 16 116

20 6 12 18 23 23 19 15 106

19 6 11 17 22 22 18 14 106

18 6 11 16 21 21 17 13 96

17 5 10 15 20 20 16 13 95

16 5 10 14 19 19 15 12 85

15 5 9 13 18 18 14 11 85

14 4 8 12 16 16 13 11 74

13 4 8 12 15 15 12 10 74

12 4 7 11 14 14 12 9 64

11 4 7 10 13 13 11 8 64

10 3 6 9 12 12 10 8 53

9 3 6 8 11 11 9 7 53

8 3 5 7 10 10 8 6 43

7 2 4 6 8 8 7 6 42

6 2 4 6 7 7 6 5 32

5 2 3 5 6 6 5 4 32

4 2 3 4 5 5 4 3 22

3 1 2 3 4 4 3 3 21

2 1 2 2 3 3 2 2 11

1 1 1 1 2 2 1 1 11