Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (CMAV)
Circolare KSHA · 25 novembre 2025 · AI · Versione 10
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (CMAV) (valida dal 1.1.2026)
In vigore
UFAS · KSHA · Italiano
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (CMAV)
Valida dal 1° gennaio 2026
Indice
- Adeguamenti al 1° gennaio 20263
- Abbreviazioni4
- I. Disposizioni generali5
- 1. Ambito delle prestazioni5
- 1.1 Cerchia dei beneficiari delle prestazioni5
- 1.2 Garanzia dei diritti acquisiti5
- 2. Diritto alle prestazioni6
- 3. Procedura6
- 3.1 In generale6
- 3.2 Luogo di presentazione della richiesta6
- 3.3 Competenza7
- 3.4 Procedura d’accertamento7
- 3.5 Forma e notifica della decisione8
- 3.6 Rimborso delle spese8
- 3.7 Diritto alla sostituzione della prestazione9
- II. Disposizioni speciali10
- 4. Calzature10
- 5. Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia11
- 9. Carrozzelle15
- 11. Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi17
- III. Entrata in vigore e disposizioni transitorie19
Adeguamenti al 1° gennaio 2026
La presente versione della CMAV sostituisce quella valida dal 1° gennaio 2024.
2014 Precisazione relativa agli impianti cocleari
Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CMAI Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicura-
zione invalidità
IVA Imposta sul valore aggiunto
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per
l’invalidità (RS 831.20)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
N. numero marginale
n. numero (dell’allegato OMAV)
OMAV Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi au-
siliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
(RS 831.135.1)
segg. seguenti
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I. Disposizioni generali
1000 Se non specificato diversamente, gli importi indicati nella
presente circolare (limiti massimi, importi limite, partecipa- zioni ai costi) s’intendono IVA inclusa.
1. Ambito delle prestazioni
1.1 Cerchia dei beneficiari delle prestazioni
1001 Hanno diritto a prestazioni per i mezzi ausiliari dell’AVS le 1/24 persone domiciliate in Svizzera che hanno raggiunto l’età
di riferimento, anticipano la riscossione della totalità della rendita AVS o ricevono prestazioni complementari (v.
art. 43quaterLAVS).
1002 Le disposizioni delle direttive sulle rendite si applicano alla
questione del domicilio (N. 7108 segg.).
1.2 Garanzia dei diritti acquisiti
1003 Gli assicurati che beneficiano già di mezzi ausiliari dell’AI
oppure di prestazioni sostitutive giusta gli articoli 21 e 21bis LAI nel momento in cui nasce il diritto alle prestazioni con- formemente al N. 1001 continuano ad averne diritto nella stessa misura fintanto che le condizioni determinanti dell’AI sono adempiute e salvo disposizioni contrarie della pre- sente circolare. Per gli apparecchi acustici, l’assicurato ha diritto almeno a quanto era stato concesso dall’AI. I diritti acquisiti si estendono alle riparazioni, alla sostituzione par- ziale, ad eventuali spese d’uso e di manutenzione nonché alle spese di viaggio. Le richieste di prestazioni di tali assi- curati devono essere trattate secondo le istruzioni conte- nute nella CMAI.
2. Diritto alle prestazioni
1004 Il diritto si limita esclusivamente alle prestazioni indicate in
modo esaustivo nell’elenco dell’allegato OMAV. È fatto salvo il N. 1003.
1005 Gli assicurati devono acquisire di persona il mezzo ausilia- 1/20 rio e pagare una partecipazione ai costi del 25 per cento
sul prezzo netto, a condizione che la presente circolare non disponga altrimenti. L’assicurazione eroga un contri- buto alle spese pari al 75 per cento del prezzo netto. Il prezzo netto corrisponde al prezzo AI (IVA inclusa).
1006 Ai beneficiari di rendite di vecchiaia sono concesse le pre- 1/19 stazioni conformemente al N. 1005 per i mezzi ausiliari se-
guenti:
– scarpe ortopediche su misura;
– epitesi della faccia;
– parrucche;
– apparecchi acustici;
– apparecchi ortofonici;
– occhiali-lente;
– carrozzelle.
1007 Le spese di riparazione, d’uso e per un eventuale allena-
mento per l’uso non sono a carico dell’assicurazione.
3. Procedura
3.1 In generale
1008 Nella misura in cui questa circolare non dispone altrimenti,
sono applicabili per analogia le istruzioni dell’assicurazione per l’invalidità sulla procedura e sulla consegna di mezzi ausiliari.
3.2 Luogo di presentazione della richiesta
1009 Le richieste di mezzi ausiliari devono essere inoltrate alla
cassa di compensazione competente per la determina- zione e l’assegnazione della rendita di vecchiaia oppure
che lo sarà in caso di differimento della rendita. Essa tra- smette all’ufficio AI competente la richiesta esaminata e, eventualmente, completata con l’attestazione che l’assicu- rato adempie le condizioni previste dal N. 1001.
3.3 Competenza
1010 L’ufficio AI che sarebbe competente per le prestazioni
dell’AI è competente in tutti i casi per esaminare le condi- zioni di diritto e per decidere sulla richiesta; ciò è valido an- che per i casi di diritti acquisiti secondo il N. 1003.
3.4 Procedura d’accertamento
1011 Per il versamento dei contributi di tutti i mezzi ausiliari, ec-
cettuati quelli menzionati nei N. 1011–1013, è sufficiente in linea di massima un’attestazione medica che figura sul mo- dulo di richiesta.
1012 Per le richieste di modelli semplici di carrozzelle per assi-
curati che non vivono in un istituto, in linea di massima è sufficiente che una delle persone o uno degli organi indicati sul modulo di richiesta confermino che le condizioni di di- ritto sono adempiute. Per modelli speciali un medico o un altro specialista deve compilare l’apposito modulo.
1013 Per le scarpe ortopediche su misura, per quanto riguarda
l’accertamento bisogna procedere come nell’AI (v. CMAI). Eccezionalmente possono essere rilasciate su prescrizione del medico di famiglia se non è possibile consultare uno specialista o se solo con enormi difficoltà è possibile avere un colloquio con quest’ultimo. In caso di preventivo ele- vato, si deve richiedere un’altra offerta.
1014 Per gli apparecchi acustici, si vedano i N. 2009 segg.
1015 Le spese di viaggio connesse con l’accertamento o l’adat-
tamento di un mezzo ausiliario non sono rimborsate. È fatto salvo il N. 1003.
3.5 Forma e notifica della decisione
1016 Se la prestazione fatta valere dall’assicurato è stata accor-
data interamente, si deve procedere come segue: l’ufficio AI comunica la decisione per mezzo di una comunicazione per l’assicurato (per la consegna di copie, v. la circolare sulla procedura e il N. 1018).
1017 Per l’assegnazione di contributi ai mezzi ausiliari a benefi-
ciari di prestazioni complementari, una copia della comuni- cazione con una fotocopia della fattura vengono trasmesse al competente organo di esecuzione delle prestazioni com- plementari.
1018 Se la richiesta inoltrata è rifiutata totalmente o parzialmente
oppure l’assicurato, per altri motivi, non è d’accordo con la prestazione assegnata, la cassa cantonale di compensa- zione competente deve notificare una decisione adeguata.
3.6 Rimborso delle spese
1019 Fatta eccezione per le carrozzelle e per gli apparecchi acu-
stici (versamento d’importi forfettari agli assicurati), spetta in linea di massima all’assicurato decidere con il fornitore chi dei due deve emettere la fattura all’assicurazione. Sono possibili due varianti:
– l’assicurato incarica il fornitore di emettere la fattura o la ricevuta e la presenta all’ufficio AI competente;
– il fornitore emette una fattura all’ufficio AI direttamente sul modulo ufficiale 318.445, indicando il prezzo netto con deduzione della partecipazione ai costi dell’assicu- rato.
1020 Se le condizioni di diritto sono adempiute, l’importo forfetta-
rio per una carrozzella è versato all’assicurato.
1021 L’assicurato deve far valere presso l’ufficio AI competente il
contributo alle spese per gli apparecchi acustici compi- lando l’apposito modulo di fatturazione. Al modulo va alle- gata una copia della fattura originale sulla quale vanno ri- portate le informazioni figuranti sul retro del modulo. Il mo- dulo è disponibile all’indirizzo www.avs-ai.ch.
3.7 Diritto alla sostituzione della prestazione
1022 Se, anziché un mezzo ausiliario cui ha diritto, l’assicurato 1/24 acquista un altro ausilio che serve allo stesso scopo, l’AVS
può fornire prestazioni conformemente al N. 1005. Si ri- manda per analogia alle spiegazioni di cui ai N. 1030– 1030.3 e 1030.5 CMAI.
II. Disposizioni speciali
2000 Il diritto si limita esclusivamente alle prestazioni indicate in
modo esaustivo nell’elenco dell’allegato OMAV. È fatto salvo il N. 1003.
4. Calzature
4.51 OMAV Scarpe ortopediche su misura e scarpe
ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produ-
zione
2001 Si accorda un contributo per scarpe ortopediche su misura
se queste sono adattate in modo individuale a una forma o a una funzione patologica del piede, se sostituiscono un apparecchio ortopedico o, in caso di bisogno, lo comple- tano e se non è possibile fornire all’assicurato scarpe fab- bricate in serie con o senza modifiche, oppure con solette ortopediche. Le scarpe ortopediche fabbricate in serie,
comprese le rifiniture, sono assimilate alle scarpe ortopedi- che su misura (v. al riguardo le istruzioni contenute nella CMAI).
2001.1 La fornitura di scarpe ortopediche deve permettere di rag- 1/23 giungere uno degli obiettivi d’integrazione seguenti: spo-
starsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia (sentenza del TF 9C_365/2021 del 19.01.2022).
2002 Il prezzo netto non deve superare gli importi delle tariffe va-
lide per l’AI per i lavori di tecnica ortopedica.
2003 Un nuovo contributo per scarpe ortopediche su misura può 1/24 essere concesso ogni anno. Un contributo può essere ac-
cordato prima della scadenza dell’anno solo se uno specia- lista in ortopedia giustifica in modo plausibile questo prov- vedimento.
2004 Non è concesso nessun contributo per la modifica di
scarpe fabbricate in serie.
5. Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia
5.52 OMAV Epitesi della faccia
La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.
2005 Sono considerate epitesi della faccia le parti di ricambio 1/22 modellate individualmente e destinate a coprire i difetti
della faccia oppure a sostituire le parti mancanti del viso, come i padiglioni auricolari artificiali, i nasi artificiali, le pro- tesi mascellari, i palati artificiali, le epitesi dell’occhio, le so- pracciglia ecc.
2006 Talune epitesi della faccia sono fissate alla montatura degli
occhiali. Per le spese di quest’ultima, un contributo è con- cesso dall’AVS a condizione che essa sia un elemento in- tegrante dell’epitesi. Non sarà invece concessa nessuna prestazione per eventuali lenti.
5.56 OMAV Parrucche
2007 Un contributo per parrucche è concesso solo se l’aspetto 1/19 esteriore di un assicurato è notevolmente alterato a causa
della mancanza di capigliatura. Non è concessa nessuna prestazione in caso di calvizie senile.
2008 Il contributo dell’assicurazione non deve superare
1/23 1 000 franchi per anno civile. Nel corso dell’anno in cui è
avvenuta la prima consegna, si può avere la totalità dell’im- porto (nessuna limitazione pro rata). Il prezzo d'acquisto deve essere comprovato dal fornitore di prestazioni (forni- tore di parrucche del centro di consegna) e la fattura va fir- mata dall'assicurato.
5.57 OMAV Apparecchi acustici
1/19 La condizione per il rimborso è che l’assicurato soffra di
una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza udi- tiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente.
L’assicurato ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostitu- zione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.
Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicurazione invalidità (AI) secondo il n. 5.07 dell’alle- gato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.
Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione.
Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
2009 Un contributo per uno o due apparecchi acustici può es- 1/21 sere assegnato a un assicurato affetto da grave ipoacusia. L’ipoacusia dà diritto a un rimborso se il disturbo dell’udito accertato da uno specialista otorinolaringoiatra (ORL) rico- nosciuto dall’AI raggiunge la soglia definita conformemente alle direttive per gli otorinolaringoiatri riconosciuti. Per una prima protesizzazione un medico specialista ORL ricono- sciuto dovrà eseguire preventivamente una perizia. Se si tratta invece di un’ulteriore protesizzazione dello stesso tipo (p. es. monoauricolare–monoauricolare), la perizia – sebbene raccomandata e finanziata dall’UFAS – non è più obbligatoria. Le direttive per i medici specialisti ORL attual- mente in vigore sono disponibili sul sito Internet www.orlhno.ch (in tedesco e in francese).
2010 L’apparecchio acustico deve permettere all’assicurato di migliorare manifestamente i contatti con il proprio ambiente
2011 La prestazione dell’assicurazione corrisponde al 75 per 1/19 cento del corrispondente forfait dell’AI, vale a dire 630 fran-
chi per una protesizzazione con un apparecchio monoauri- colare e 1 237,50 franchi per una protesizzazione con un apparecchio biauricolare.
2012 Un contributo per la sostituzione di un apparecchio difet-
toso è assegnato al più presto dopo cinque anni (vale an- che in caso di perdita). Può essere accordato prima di que- sto termine soltanto se uno specialista ORL riconosciuto dall’AI conferma la necessità di un nuovo apparecchio in seguito a modifiche importanti dell’acutezza uditiva. Il peg- gioramento dell’udito necessario è definito nelle raccoman- dazioni per gli otorinolaringoiatri riconosciuti.
2013 Per quanto riguarda le condizioni concernenti gli specialisti 1/19 riconosciuti e il tipo di apparecchi acustici rimborsati
(elenco degli apparecchi acustici) si vedano i N. 2037 segg. CMAI.
2013.1 Per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti va osser- 1/22 vato che il diritto nei confronti dell’AVS mantiene per princi-
pio nella stessa misura quello nei confronti dell’AI. Se un assicurato che beneficia della garanzia dei diritti acquisiti nell’AI subisce, in età AVS, un notevole peggioramento dell’acutezza uditiva e/o dal punto di vista medico risulta in- dicato, per la prima volta, un apparecchio acustico impian- tato, questo può essere preso a carico in virtù dei diritti ac- quisiti.
5.57.1 OMAV Disposizioni particolari per apparecchi
acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per im-
pianti dell’orecchio medio
1/19 L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI
alle componenti esterne degli apparecchi acustici impian- tati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti
dell’orecchio medio.
L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adatta- mento e le prestazioni successive per le componenti
esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il
n. 5.07.1 dell’allegato OMAI.
Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giu- stificativi.
Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti
esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.
2014 L’AVS può assumere il 75 per cento dei costi conforme- 1/26 mente agli importi massimi figuranti sull’elenco degli appa-
recchi impiantanti o ad ancoraggio osseo (www.ahviv.ch/Opuscoli e Moduli/Apparecchi acustici). Se un proces- sore audio ad ancoraggio osseo o impianto nell’orecchio medio è adattato da un audioprotesista, l’assicurato ha di- ritto al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI, vale a dire 750 franchi per un apparecchio monoauricolare e 1 125 franchi per un apparecchio biauricolare, che è ver- sato direttamente all’assicurato. I costi per l’apparecchio possono essere fatturati dal prestatore e pagati diretta- mente a lui.
La regola del 75 per cento si applica anche alle imposta- zioni dei processori vocali per impianti cocleari nelle clini- che, fatturate secondo la struttura tariffale TARDOC.
2015 La protesizzazione deve migliorare notevolmente la com- 1/19 prensione linguistica. Spetta all’assicurato dimostrare che è
in grado a livello fisico, psichico e mentale di utilizzare con profitto un apparecchio acustico impiantato o ad ancorag- gio osseo.
2016 Soppresso
1/24
5.58 OMAV Apparecchi ortofonici dopo un’opera-
zione alla laringe
La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.
2017 Un contributo per gli apparecchi ortofonici può essere con-
cesso dopo laringectomia se l’apprendimento della lingua esofagea (possibilità di parlare grazie all’aiuto dell’esofago) non è possibile o è insufficiente. Le protesi vocali inserite tra la trachea e l’esofago non rispondono al concetto di mezzo ausiliario.
2018 Un nuovo contributo può essere richiesto al più presto
dopo cinque anni (vale anche in caso di perdita).
2019 Gli assicurati cui era già stato rimborsato un apparecchio
ortofonico da parte dell’AVS prima del 1ogennaio 1993 continuano ad avere diritto al rimborso delle riparazioni, de- gli adattamenti e di eventuali spese di manutenzione (ga- ranzia dei diritti acquisiti).
9. Carrozzelle
9.51 OMAV Carrozzelle senza motore
quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1 840 franchi, rispettivamente di 2 200 franchi se l’assicurato necessita di un cuscino anti- decubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali.
2020 Gli assicurati che, per spostarsi, sono costretti a ricorrere 1/20 ad una carrozzella probabilmente in modo continuo e dura-
turo hanno diritto a un contributo di 900 franchi, che può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. In ogni caso il forfait è versato interamente all’assicurato. In caso di prima fornitura o di fornitura successiva deve essere com- pilato il modulo «Richiesta: mezzo ausiliario dell’AVS»
(N. 009.001). A questo o alla fattura vanno inoltre allegati
la ricevuta per l’acquisto della nuova carrozzella o il con- tratto di noleggio.
2021 Se, per motivi connessi con l’invalidità, è necessaria una 1/22 carrozzella speciale, l’assicurato può richiedere un contri-
buto forfettario più elevato, ossia di 1 840 franchi (al mas- simo ogni cinque anni). Se inoltre l’assicurato presenta un rischio elevato di decubito e necessita quindi di un cuscino antidecubito, il contributo ammonta a 2 200 franchi. Le car- rozzelle speciali possono essere consegnate esclusiva- mente dai fornitori riconosciuti che hanno aderito alla con- venzione tariffale per la fornitura di carrozzelle e dai depo- siti AI. L’assicurato ha diritto a un forfait per una carrozzella speciale solo se adempie almeno una delle condizioni se- guenti e non può spostarsi con una carrozzella semplice (il modulo deve essere compilato dal medico curante o da un altro specialista):
– peso superiore a 120 kg;
– altezza superiore a 185 cm o inferiore a 150 cm;
– posizione seduta autonoma impossibile (ad es. nessun controllo del tronco);
– emiplegia o emiparesi;
– tetraplegia o tetraparesi;
– amputazione/contratture.
2022 Le persone che soggiornano in un istituto non hanno diritto
al contributo per una carrozzella semplice ma, in caso di comprovata necessità, possono richiedere una carrozzella speciale, a condizione che ne abbiano bisogno in maniera durevole per spostarsi e non ricevano un assegno per grandi invalidi di grado elevato. Le carrozzelle per le cure non sono considerate carrozzelle speciali e non possono quindi essere cofinanziate dall’AVS.
2023 Non hanno diritto al contributo per una carrozzella le per-
sone:
– degenti in ospedale, cioè che probabilmente soggior- nano per un lungo periodo in un ospedale;
– che soggiornano in un istituto e per spostarsi necessi- tano di una carrozzella semplice;
– che adoperano una carrozzella solo temporaneamente (p. es. durante la cura di una malattia acuta o di un in- fortunio) oppure solo occasionalmente per uscite più im- portanti.
2024 Oltre al contributo forfettario per l’acquisto di una carroz-
zella non possono essere assunti altri costi da parte
dell’assicurazione.
11. Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi
11.57 OMAV Occhiali-lente
2025 Gli occhiali che, oltre alla correzione della vista difettosa, 1/24 presentano un ingrandimento di almeno una volta e mezzo
(Add. 6.0) su una distanza di paragone di 25 centimetri, sono considerati occhiali-lente.
2026 Gli assicurati che, senza questo rimedio, non sono in grado
di leggere testi lunghi scritti con caratteri normali hanno di- ritto ad un contributo dell’AVS.
2027 Il contributo ammonta al 75 per cento del prezzo netto di
un paio di occhiali-lente semplice e adeguato, senza però superare gli importi seguenti:
– occhiali-lente monoculari: 590 franchi
– occhiali-lente binoculari: 900 franchi
– occhiali-lente telescopici monoculari
o sistema di occhiali-lente con più lenti: 1 334 franchi
– occhiali-lente telescopici binoculari: 2 048 franchi
Il prezzo della montatura e l’IVA sono compresi in questi importi.
2028 Un nuovo contributo può essere concesso al più presto
dopo cinque anni se gli occhiali-lente non possono essere utilizzati più a lungo.
2029 Un nuovo contributo può essere concesso prima della sca-
denza di questo termine se un oculista conferma che una nuova prestazione d’assistenza è necessaria a causa di una notevole modifica della facoltà visiva.
2030 Gli assicurati che non possono utilizzare occhiali-lente e
che perciò acquistano un sistema di lettura e scrittura hanno diritto ad un contributo alle spese pari al massimo al prezzo limite di un paio di occhiali-lente telescopici binocu- lari (v. N. 2027).
III. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce quella valida dal 1° gennaio 2024. È applicabile a tutte le richieste di prestazioni presentate a partire da questa data.