Supplemento 11 alla Circolare sullo splitting in caso di divorzio (CSD)

Supplemento KSS N11 · 24 giugno 2024 · AVS · Versione 4

Supplemento 11 alla Circolare sullo splitting in caso di divorzio (CSD); valida dal 01.07.2024, stato 01.07.2024

In vigore

UFAS · KSS N11 · Italiano

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Supplemento 11 alla Circolare sullo splitting in caso di divorzio (CSD)

Valido dal 1° luglio 2024

Stato: 1° luglio 2024

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Premessa al supplemento 11, valido dal 1° luglio 2024

Il presente supplemento contiene adeguamenti derivanti in particolare da precisazioni concernenti l’ordine di splitting apportate nelle Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI). Si tiene conto del fatto che dal 1° gennaio 2024 i CI non vengono più chiusi e che una riunione dei CI rimane sempre attiva e può generare CI aggiunti.

Le modifiche sono contrassegnate con l’indicazione 7/24 sotto il rispettivo numero marginale.

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1001 Coloro il cui matrimonio è stato sciolto con sentenza pas-7/24 sata in giudicato possono domandare che i redditi realizzati

durante gli anni civili del matrimonio siano attribuiti per metà a ognuno dei due coniugi, e accreditati sul loro CI (art. 29quinquiescpv. 3 lett. c LAVS). Tuttavia, sono soggetti a ripartizione dei redditi soltanto

– gli anni durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, nonché

– gli anni compresi tra il 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età del coniuge più giovane e il 31 dicembre dell’anno precedente quello del raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge che per primo ha diritto alla rendita (art. 29quinquiescpv. 4 LAVS). Pertanto, in caso di riscossione anticipata della rendita, anche gli anni di anticipazione sono soggetti alla ripartizione dei redditi, a condizione che rientrino nel periodo del matrimonio.

Se nessuno dei coniugi presenta una domanda di splitting dopo il divorzio, la ripartizione dei redditi viene eseguita al momento della richiesta di rendita.

Per la ripartizione dei redditi si applicano le basi giuridiche vigenti al momento dell’esecuzione dello splitting e non del divorzio.

3012 Per quanto riguarda l’ordine di splitting si applicano le di-7/24 sposizioni delle D CA/CI, 2aparte, cap. 6. Prima di impar-

tire l’ordine di splitting, la cassa di compensazione si rivolge al registro centrale degli assicurati per verificare se per i coniugi in questione non sia già stato impartito un ordine di splitting (cifra chiave ARC 95).

3012.1 Se al momento della richiesta di rendita una cassa di com-7/24 pensazione constata che l’ex coniuge divorziato è già de-

ceduto e che lo splitting non è ancora stato eseguito, viene impartito un ordine di splitting.

3014 L’ordine di splitting deve essere impartito separatamente, 7/24 ma simultaneamente, per entrambi i coniugi, indicando l’ul-

timo numero AVS valido (N. 2601 D CA/CI). L’ordine di

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splitting deve essere impartito anche se la cassa di compensazione committente è l’unica a tenere un CI. Se gli anni di matrimonio cadono nel periodo in cui si è percepita una rendita AI, nell’ordine di splitting i periodi in questione vengono indicati con la cifra chiave speciale 4, conformemente alle disposizioni del N. 2603 D CA/CI.

4004 Se il coniuge dell’assicurato non dispone ancora di un CI 7/24 presso la cassa di compensazione, è necessario che per

detto coniuge venga aperto un nuovo CI.

4005 Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI 7/24 per una rendita di vecchiaia o d’invalidità prima della regi-

strazione digitale dei CI (CI cartacei, CI scansionati), la cassa di compensazione committente (N. 2001 segg.) deve provvedere alla successiva registrazione di tali CI (cfr.

N. 5009 D CA/CI).

4006 Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI 7/24 per una rendita di vecchiaia (eventualmente anticipata) o

d’invalidità prima della ripartizione dei redditi, viene aperto un CI aggiunto (cfr. N. 2715 segg. D CA/CI), che deve essere preso in considerazione per il nuovo calcolo della rendita corrente (N. 6001).

4015 Al termine della ripartizione dei redditi occorre trasmettere 7/24 le registrazioni nel CI alla cassa di compensazione commit-

tente. Ciò deve essere fatto anche se per i periodi indicati nell’ordine di splitting la cassa di compensazione interessata non ha registrato nel CI alcun reddito e quindi non ha proceduto alla ripartizione dei redditi. Se è un’unica cassa di compensazione a tenere i CI di entrambi i coniugi, le registrazioni nel CI possono essere trasmesse alla cassa di compensazione committente solo dopo aver eseguito entrambi gli ordini di splitting.

6001 Se al momento della ripartizione dei redditi uno dei coniugi 7/24 aveva diritto a una rendita e se il divorzio è passato in giu-

dicato dopo il 1° gennaio 1997, al termine della procedura la rendita in questione deve essere ricalcolata in base al CI aggiunto (v. N. 4006) e ai redditi ripartiti.

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7001 Se dopo la ripartizione dei redditi è necessario effettuare 7/24 rettifiche o ulteriori registrazioni nel CI di uno dei coniugi re-

lative a periodi che si situano all’interno del matrimonio (controlli del datore di lavoro, contributi personali oggetto di una decisione definitiva, ammortamento di contributi, registrazione di utili di capitale, utili di liquidazione ecc.), i redditi corrispondenti devono essere ripartiti e registrati anche nel CI dell’altro coniuge (cfr. cap. 6.3 D CA/CI).

7002 Nel caso in cui in un secondo momento vengano effettuate 7/24 registrazioni nel CI, la cassa di compensazione commit-

tente non sarà avvertita e ai coniugi non sarà inviato un nuovo compendio dei CI. Tuttavia, se uno dei coniugi ha già diritto a una rendita, si deve procedere secondo i N. 6001 segg.