Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
Circolare KSSD · 3 febbraio 2014 · AVS · Versione 4
Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (valida dal 01.01.2014)
In vigore
UFAS · KSSD · Italiano
Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
Valida dal 1° gennaio 2014
Premessa
La presente nuova edizione sostituisce la versione in vigore dal 1° luglio 2006 (ultimo aggiornamento al 1° gennaio 2010). Si rifà in modo significativo alla versione precedente, ma è stata adeguata nel contenuto alle nuove basi legali (protezione dei minori e degli adulti, LAI, LAVS e LAFam) e rielaborata dal punto di vista
linguistico. Gli adeguamenti resisi necessari hanno comportato una rinumerazione parziale, ragion per cui i numeri marginali non corrispondono più alla versione precedente.
Indice
- Abbreviazioni5
- 1. Panoramica: flussi di dati e basi legali9
- 2. Campo d’applicazione della circolare10
- 3. Competenza per la comunicazione dei dati11
- 4. Obbligo del segreto ed eccezioni12
- 4.1 Principio dell’obbligo del segreto12
- 4.2 Eccezioni legali all’obbligo del segreto13
- 4.2.1 Comunicazione dei dati su richiesta scritta e motivata13
- 4.2.2 Comunicazione dei dati senza richiesta motivata15
- 4.2.3 Comunicazione dei dati nell’ambito della lotta contro il lavoro nero16
- 4.2.4 Comunicazione di dati d’interesse generale17
- 4.2.5 Comunicazione dei dati con il consenso degli interessati17
- 4.2.6 Comunicazione di dati non personali17
- 4.2.7 In caso di eccessive difficoltà amministrative18
- 5. Consultazione degli atti18
- 5.1 In generale18
- 5.2 Modalità della consultazione degli atti18
- 5.2.1 Consultazione degli atti18
- 5.2.2 Condizioni e riserve19
- 5.3 Momento della consultazione degli atti19
- 5.4 Limitazioni alla consultazione degli atti20
- 5.4.1 In caso d’informazioni relative a referti medici e di consultazione di incarti medici20
- 5.4.2 In caso di estratti di CI20
- 5.4.3 In caso di documenti interni20
- 5.4.4 In caso di atti appartenenti a terzi21
- 5.5 Emolumenti21
- 5.6 Rimedi giuridici23
- 6. Entrata in vigore23
- Allegato 1 Modello di procura secondo il N. 501124
Abbreviazioni
AF Assegni familiari nell’agricoltura
AFam Assegni familiari
AI Assicurazione invalidità
ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall’Assemblea federale
l’8 ottobre 1999 (RS 0.142.112.681)
art. articolo
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti C Regresso AI Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio
del regresso contro terzi responsabili
C Regresso AVS Circolare sui compiti delle casse di
compensazione nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili
CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS
210)
CI Conto individuale
Cost. Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione
invalidità
cpv. capoverso
DTF Decisione del Tribunale federale
IPG Indennità di perdita di guadagno per chi presta
servizio e in caso di maternità
LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell’agricoltura (RS 836.1)
LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni
familiari (RS 836.2)
LAI Legge federale del 19 giugno 1959
sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (RS 831.10)
LEF Legge federale dell’11 aprile 1889
sull’esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett. lettera
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1)
LLN Legge federale del 17 giugno 2005 concernente
i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (RS 822.41)
LMSI Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120)
LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)
LPD Legge federale del 19 giugno 1992 sulla
protezione dei dati (RS 235.1)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)
LStat Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale
(RS 431.01)
LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare (RS 661)
LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul
principio di trasparenza dell’amministrazione (RS 152.3)
N. numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OPC-AVS/AI Ordinanza sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC Prestazioni complementari all’AVS e all’AI
RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG,
edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993: Pratique VSI)
segg. seguenti
SIC Servizio delle attività informative della
Confederazione
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali VSI Pratique VSI (f/d)
1. Panoramica: flussi di dati e basi legali
DFI UFAS Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam Valida dal: 01.01.2014 318.107.06 i
2. Campo d’applicazione della circolare
2001 Con riserva di disposizioni derogatorie di convenzioni sulla
sicurezza sociale concluse con altri Stati1, la presente
circolare si applica all’AVS2, all’AI3, alle IPG4, agli AF5, agli AFam6 e alle PC7. Il termine «assicurazione» figurante nel presente testo designa questi rami assicurativi.
2002 La presente circolare disciplina la comunicazione dei dati da
parte degli organi delle assicurazioni sociali ad altre autorità e istituzioni nel quadro delle disposizioni di diritto delle
assicurazioni sociali e agli organi di un’altra assicurazione sociale in caso di obbligo legale. Inoltre, contiene indicazioni per la consultazione degli atti.
2003 Di norma, la comunicazione dei dati include il fatto di rendere
accessibili dati personali e di garantirne la consultazione, la trasmissione o la pubblicazione. Sono applicabili le leggi cantonali in materia di protezione dei dati o delle
informazioni.
2004 La presente circolare disciplina la comunicazione dei dati a
titolo di complemento all’assistenza giudiziaria e
amministrativa secondo l’articolo 32 capoversi 1 e 2 LPGA. In base all’assistenza giudiziaria e amministrativa (talvolta prevista d’ufficio), le autorità e gli organi delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS, organi dell’AI, casse di compensazione per assegni familiari, UCC, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, assicurazione malattie
obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e assicurazione militare) sono tenuti e
autorizzati a comunicarsi dati per gli scopi di cui all’articolo 32 capoverso 1 e 2 LPGA.
1 V. allegato II ALC, art. 78 del regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), art. 1–5 e
95 del regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11)
2 Art. 49a e 50a LAVS
3 Art. 66, 66a e 66c LAI
4 Art. 29 e 29a LIPG
5 Art. 25 cpv. 2 LAF
6 Art. 25 lett. b LAFam
7 Art. 26 LPC
2005 Oltre alla presente circolare e alle disposizioni dell’articolo 32
LPGA, vanno osservate le regole sulla comunicazione dei dati previste in singole leggi8 (p. es. art. 93 LAVS).
2006 Gli allegati 2–4 contengono inoltre indicazioni sulla
concessione del diritto di accesso ad atti ufficiali secondo la LTras9. Quest’ultima disciplina l’accesso su richiesta, la procedura e le scadenze da rispettare10. Non si applica ai Cantoni e non rientrano nel suo campo d’applicazione neppure le informazioni di carattere generale o specifico né la consultazione di atti del proprio incarto (v. N. 5001 segg.).
2007 Oltre alla presente circolare vanno osservate le Directives
techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale (f/d)11 e le direttive relative ai provvedimenti di accertamento e d’integrazione dell’UFAS12.
3. Competenza per la comunicazione dei dati
3001 L’UFAS, le casse di compensazione AVS, gli uffici AI, le
casse di compensazione per assegni familiari, gli uffici PC e l’UCC sono competenti per la comunicazione dei dati e la consultazione degli atti. Le domande indirizzate ad altre istituzioni devono essere trasmesse agli organi
summenzionati in base all’argomento.
3002 Gli organi competenti per la comunicazione dei dati sono
tenuti a verificare la correttezza dei dati personali da
comunicare.
8 Art. 50a cpv. 1 lett. b LAVS
9 Art. 2 cpv. 1 lett. b LTras
10 Art. 12 LTras
11 http://www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/documents/267/267_7_fr.pdf.
12 http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3959/lang:deu/category:34/viewlang:ita.
4. Obbligo del segreto ed eccezioni
4.1 Principio dell’obbligo del segreto
4001 La comunicazione di dati personali costituisce un’ingerenza
nei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione13. Essa deve pertanto fondarsi su una determinata base legale sufficiente. Una base legale è considerata sufficiente, se definisce chi può comunicare quali dati per quale scopo. Tali basi sono esposte di seguito.
4002 Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o
alla sorveglianza dell’applicazione delle leggi d’assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi sulle constatazioni e sulle osservazioni fatte14. Sono
considerati terzi anche gli uffici amministrativi nonché le istituzioni e le associazioni dell’assistenza privata, a
condizione che non siano chiamati a collaborare all’istruzione della domanda oppure all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o al rilevamento tempestivo dell’AI
(collaborazione interistituzionale)15.
Se sussiste una base legale sufficiente per la comunicazione dei dati, non è necessario essere liberati dall’obbligo del segreto o dal segreto d’ufficio.
4003 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo del segreto è
punibile ai sensi dell’articolo 87 LAVS.
4004 Anche in presenza di una base legale, nessun interesse
privato preponderante può opporsi alla comunicazione di dati16. L’interesse alla comunicazione di dati personali
(perseguimento penale, protezione dei minori, verifica delle prestazioni ecc.) deve dunque prevalere in ogni caso
sull’interesse privato alla non comunicazione (protezione della personalità).
13 Art. 10 cpv. 2 e art. 13 Cost.
14 Art. 33 LPGA
15 V. pag. 16 CPAI, art. 3c cpv. 5 e art. 68bis cpv. 2–4 LAI
16 Art. 50a cpv. 1 LAVS
4.2 Eccezioni legali all’obbligo del segreto
4005 Solo i dati necessari allo scopo indicato dal richiedente
saranno comunicati. Anche nel caso in cui la comunicazione sia espressamente prevista dalla legge, possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito17.
4.2.1 Comunicazione dei dati su richiesta scritta e motivata
4006 Con riserva dei N. 4017 e 5001 e purché nessun interesse
privato preponderante vi si opponga, gli organi competenti (N. 3001) sono autorizzati in casi particolari a comunicare dati agli interessati menzionati qui di seguito, se questi ne fanno richiesta scritta e motivata18:
4007 – alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino
per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti19;
4008 – ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una
controversia relativa al diritto di famiglia (diritto del divorzio, matrimoniale e di filiazione) o successorio20;
4009 – ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, nella
misura in cui i dati sono necessari per accertare un crimine o un delitto21;
4010 – agli uffici di esecuzione giusta gli articoli 91, 163 e
222 LEF, se i dati relativi al reddito, alla sostanza e ai crediti del debitore sono necessari in caso di esecuzione forzata o fallimento22;
17 Art. 50a cpv. 5 LAVS
18 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 1–7 LAVS
19 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 1 LAVS
20 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 2 LAVS
21 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 3 LAVS
22 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 4 LAVS
4011 – alle autorità fiscali, nella misura in cui i dati sono necessari
per l’applicazione delle leggi in materia fiscale23;
4012 – alle autorità di protezione dei minori e degli adulti per
l’accertamento dei fatti24;
4013 – al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all’attenzione
del SIC, qualora i dati siano necessari per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza25;
4014 – a terzi responsabili e ai loro assicuratori coinvolti,
– qualora prestazioni dell’AVS e/o dell’AI siano state rese note secondo la C Regresso AVS o la C Regresso AI,
– nella misura in cui i dati sono necessari per accertare un diritto di regresso e la procedura di regresso non è ancora conclusa26;
4015 – agli organi di un’altra assicurazione sociale, qualora
l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge
federale, in particolare:
– all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nel caso in cui i dati siano necessari per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali27;
– agli istituti di previdenza, al fondo di garanzia e alle autorità di vigilanza ai sensi della LPP, qualora i dati siano necessari al rilevamento dei datori di lavoro, alla fissazione, modifica o richiesta di restituzione di
prestazioni, o se sono necessari per evitare che vengano effettuati versamenti indebiti, per fissare e assegnare sussidi o premi oppure per i regressi contro terzi
responsabili28.
23 V. art. 50a cpv. 1 lett. e n. 5 LAVS
24 Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 6 LAVS e art. 448 cpv. 4 CC
25 Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 7 LAVS e art. 13a LMSI
26 V. C Regresso AVS e C Regresso AI nonché art. 47 cpv. 1 lett. d LPGA
27 Art. 98 LAINF
28 Art. 87 LPP
4.2.2 Comunicazione dei dati senza richiesta motivata
4016 Purché nessun interesse privato preponderante vi si
opponga, possono ottenere dati o consultare atti i seguenti organi29:
4017 – gli altri organi incaricati dell’applicazione della stessa legge
e di controllarne o sorvegliarne l’applicazione (N. 3001), qualora necessitino dei dati per adempiere i compiti conferiti loro per legge30;
4018 – gli organi di un’altra assicurazione sociale e altri servizi o
istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero31;
4019 – i servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale
per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero (d’assicurato)32;
4020 – gli organi della statistica federale conformemente alla
LStat33;
4021 – le autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per
denunciare o impedire un crimine o per denunciare un reato o una contravvenzione ai sensi degli articoli 87–91 LAVS34;
4022 – il SIC e gli organi di sicurezza dei Cantoni, all’attenzione del
SIC, qualora i dati siano necessari per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza35;
29 V. art. 50a cpv. 1 lett. a–dbis e cpv. 2 LAVS
30 Art. 50a cpv. 1 lett. a LAVS
31 Art. 50a cpv. 1 lett. bbis LAVS
32 Art. 50a cpv. 1 lett. bter LAVS
33 Art. 50a cpv. 1 lett. c LAVS
34 Art. 50a cpv. 1 lett. d LAVS
35 Art. 50a cpv. 1 lett. dbis LAVS e art. 13a LMSI
4023 – gli organi incaricati di applicare la LTEO, nella misura in cui
i dati sono necessari per stabilire l’assoggettamento alla tassa, l’esenzione dalla tassa, la riscossione, l’esazione e il rimborso della tassa36. Si tratta in particolare di dati
sull’identità delle persone in questione, di indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, di indicazioni che giustificano una riduzione della tassa e di dati sulla salute;
4024 – le autorità fiscali, qualora i dati si riferiscano al versamento
di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale37;
4025 – i servizi cantonali della circolazione, in caso di dubbi
quanto alla capacità fisica o psichica di condurre in modo sicuro un veicolo a motore38;
4026 – le autorità di protezione degli adulti, quando una persona
appare bisognosa d’aiuto39;
4027 – le autorità di protezione degli adulti, se una persona
bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto
cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o
materiale40.
4.2.3 Comunicazione dei dati nell’ambito della lotta contro il lavoro nero
4028 Le autorità interessate (p. es. casse di compensazione, uffici
AI o casse di compensazione per assegni familiari del diritto cantonale) possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero, ivi compresi i risultati dei controlli41. Se, ad esempio, un organo cantonale di controllo secondo
l’articolo 4 LLN segnala alle autorità interessate indizi di un’eventuale situazione di lavoro nero, queste possono
36 V. art. 24 LTEO e art. 66a cpv. 1 lett. b LAI
37 Art. 66a cpv. 1 lett. a LAI
38 Art. 66c cpv. 1 LAI; per l’AI, v. al riguardo N. 2061.5 segg. CPAI.
39 Art. 443 CC; per l’AI, v. al riguardo N. 2061.1 CPAI.
40 Art. 453 CC; per l’AI, v. al riguardo N. 2061.3 CPAI.
fornire all’organo di controllo le informazioni necessarie nel singolo caso concreto42.
4.2.4 Comunicazione di dati d’interesse generale
4029 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in
relazione all’applicazione della LAVS (o all’esecuzione di altri rami assicurativi le cui leggi rinviano alla comunicazione dei dati secondo la LAVS) possono essere pubblicati.
L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito43.
4.2.5 Comunicazione dei dati con il consenso degli interessati
4030 I dati personali possono essere comunicati anche a terzi,
nella misura in cui la persona interessata o il suo
rappresentante legale ha rilasciato per iscritto un consenso senza riserve. Qualora la richiesta di dati riguardasse più persone, sarebbe necessario il consenso di ognuna di loro.
4031 Se non è possibile ottenere il consenso della persona
interessata, i dati possono essere comunicati solo qualora le circostanze permettano di presumere che ciò sia
nell’interesse dell’assicurato44.
4.2.6 Comunicazione di dati non personali
4032 I dati che non riguardano una determinata o determinabile
persona possono essere comunicati a terzi, se vi è un interesse preponderante che lo giustifichi45.
41 Art. 50a cpv. 2 LAVS, art. 11 e 12 LLN
42 Art. 12 cpv. 3 e 4 LLN
43 Art. 50a cpv. 3 LAVS
44 Art. 50a cpv. 4 lett. b LAVS
45 Art. 50a cpv. 4 lett. a LAVS
4.2.7 In caso di eccessive difficoltà amministrative
4033 Se la comunicazione dei dati è legata a eccessive difficoltà
amministrative o se in un caso particolare è prevedibile che accertamenti più approfonditi non modificheranno il risultato, spetta all’organo competente decidere in che misura la richiesta può essere accettata.
5. Consultazione degli atti
5.1 In generale
5001 Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, le
persone, le parti e le autorità di cui all’articolo 47 capoversi 1 e 2 LPGA hanno diritto alla consultazione degli atti. La concessione della consultazione degli atti può essere
subordinata a una richiesta scritta46.
5002 Le persone autorizzate a consultare gli atti possono farsi
rappresentare; il loro rappresentante deve presentare una procura scritta. Restano riservate le regolamentazioni inerenti alla richiesta di estratti di CI (N. 5011).
5003 Gli atti o i dati vanno forniti entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda. Se la consultazione degli atti viene negata o limitata, se ne deve informare il richiedente entro lo stesso termine. Se non è possibile consegnare gli atti o i dati entro 30 giorni, l’ufficio competente avverte il
richiedente indicandogli il termine entro cui gli verranno forniti.
5.2 Modalità della consultazione degli atti
5.2.1 Consultazione degli atti
5004 In linea di principio, gli organi competenti secondo il N. 3001
concedono la consultazione degli atti presso la sede
dell’assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su richiesta, una
46 V. art. 8 cpv. 1 OPGA
copia degli atti può essere trasmessa47, eventualmente su supporto elettronico.
5005 Gli atti originali non devono essere inviati all’estero.
5006 Gli atti originali o le copie possono essere inviati agli organi
dell’assicurazione, alle autorità ed ai tribunali, agli
assicuratori responsabilità civile secondo il N. 4014 nonché agli avvocati che rappresentano una persona autorizzata a consultare gli atti. Le copie possono essere trasmesse su supporto elettronico.
5.2.2 Condizioni e riserve
5007 Per la consegna degli atti (incluse le copie) sono poste le
condizioni seguenti:
– gli atti originali dovranno essere rinviati per raccomandata entro il termine impartito;
– senza l’autorizzazione esplicita dell’organo competente (N. 3001), a terzi non potrà essere data conoscenza del contenuto degli atti né mediante trasmissione dei
documenti originali, degli estratti o delle copie né in altro modo. Il N. 4001 è applicabile per analogia.
5008 Lo stesso vale, per analogia, per i casi in cui gli atti vengono
consultati. I documenti messi a disposizione per
consultazione non possono essere riprodotti (p. es.
fotocopiati, fotografati) senza l’autorizzazione dell’organo competente (N. 3001).
5.3 Momento della consultazione degli atti
5009 Gli atti possono essere consultati in ogni momento. L’organo
competente (N. 3001) sceglie il modo di consultazione che non pregiudichi né l’istruzione della pratica né la notifica di una decisione o di una decisione pronunciata su opposizione.
47 V. art. 8 cpv. 2 OPGA
Dopo la presentazione di un ricorso spetta ai tribunali
competenti decidere in merito alla consultazione degli atti48.
5.4 Limitazioni alla consultazione degli atti
5.4.1 In caso di informazioni relative a referti medici e di consultazione di incarti medici
5010 La persona interessata ha il diritto di ricevere le informazioni
e di consultare gli atti medici che la riguardano. Qualora la conoscenza di tali contenuti potrebbe ripercuotersi
negativamente sulla persona interessata, può esserle richiesto di designare un medico che gli trasmetterà le informazioni49.
5.4.2 In caso di estratti di CI
5011 Gli estratti di CI ai sensi dell’articolo 141 OAVS vengono
consegnati generalmente solo su richiesta scritta e
unicamente alla persona interessata, al suo rappresentante legale o ad un avvocato cui è stata conferita una procura.
Se la richiesta è presentata da un altro terzo, questo deve essere in possesso di una procura che riporti almeno il testo modello di cui all’allegato 1. Se la procura è incompleta,
l’estratto di CI viene inviato all’indirizzo della persona
interessata con rimando al terzo.
5.4.3 In caso di documenti interni
5012 In caso di documenti interni, l’interesse delle autorità al
mantenimento del segreto può prevalere su quello alla consultazione degli atti. I documenti interni e non rilevanti (in termini probatori) per la motivazione della decisione, come i rapporti, le richieste, i processi verbali, le annotazioni per gli
48 Art. 56 segg. LPGA e art. 84 segg. LAVS
49 Art. 47 cpv. 2 LPGA
atti o i progetti, sono esclusivamente ad uso interno e consentono la formazione di un parere obiettivo nei singoli casi50. In caso di dubbio, il documento non è da considerare interno. Gli allegati ai documenti interni non sono
automaticamente considerati interni.
5013 Nel quadro dei regressi la corrispondenza tra gli organi
AVS/AI e il servizio di regresso, rispettivamente l’UFAS e la Suva, è considerata come documento interno.
5014 Invece, è senz’altro autorizzata la consultazione dei
documenti redatti dagli organi dell’AVS o dell’AI in caso di regresso conformemente alla C Regresso AVS o alla C Regresso AI (p. es. il modulo «Foglio complementare R» oppure quello concernente l’annuncio del regresso contro terzi responsabili «Annonce du recours contre les tiers responsables», [f/d]).
5.4.4 In caso di atti appartenenti a terzi
5015 I documenti messi a disposizione da un terzo (per esempio
l’assicurazione militare) possono di regola essere dati da consultare solo con il suo consenso scritto. Questa
limitazione non si applica invece alla consultazione degli atti da parte dell’assicurato o del suo rappresentante
legittimato51.
5.5 Emolumenti
5016 In linea di principio le informazioni sono gratuite.
5017 Qualora siano chiesti dati o un incarto con il consenso
esplicito della persona interessata (N. 4030 e 4031) oppure dati non personali (N. 4032), viene riscosso un emolumento, se la comunicazione richiede numerose copie, altre
50 V. DTF 115 V 297 nonché DTF 121 I 225 consid. 2a pag. 227 e DTF 125 II 473.
51 Sentenza del Tribunale federale del 9.12.1986, RCC 1988, pag. 42, consid. 2b.
riproduzioni o ricerche speciali52. Sono percepite le tasse seguenti53:
– fotocopie e stampe di documenti archiviati in formato elettronico: 20 centesimi a pagina, 2 franchi se fotocopiata da formati speciali;
– altre riproduzioni: secondo le tariffe degli stampati della Cancelleria federale54;
– ricerche: 70 franchi per ogni mezzora o sua frazione.
In caso di trasmissione su supporto elettronico, gli
emolumenti vanno ridotti di conseguenza.
5018 L’organo competente (N. 3001) può ridurre o condonare l’emolumento per indigenza della persona ad esso
assoggettata o per altri motivi importanti.
5019 Se un assicurato chiede di consultare gli atti al di fuori della procedura, l’ufficio competente può richiedere in via
eccezionale che partecipi equamente alle spese, se:
– le informazioni desiderate gli erano già state comunicate negli ultimi 12 mesi e l’assicurato non è in grado di
giustificare un interesse legittimo (p. es. una modifica non annunciata dei propri dati), oppure
– la comunicazione delle informazioni comporta una mole di lavoro particolarmente rilevante.
I N. 5016 e 5017 si applicano per analogia. La persona richiedente viene informata preventivamente dell’importo e può ritirare la sua richiesta entro dieci giorni. È riservato il N. 5017.
5020 L’assicurato ha il diritto di esigere gratuitamente da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto
individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte55. Può chiedere rettifiche entro 30 giorni dal ricevimento.
52 Art. 9 cpv. 1 e 2 OPGA
53 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0)
54 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni; RS 172.041.11)
55 Art. 141 OAVS
5.6 Rimedi giuridici
5021 Se la richiesta della persona interessata o del suo
rappresentante di comunicare dati, di consultare atti o di consegnare gli stessi è respinta, ciò deve avvenire sotto forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici56.
6. Entrata in vigore
6001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2014 e
sostituisce quella in vigore dal 1° gennaio 2006.
56 Art. 49 segg. LPGA
Allegato 1 Modello di procura secondo il N. 5011
«Con la presente autorizzo X a chiedere estratti dai miei conti individuali (CI) dell’AVS e a prendere visione di tutte le informazioni che vi figurano. Rientrano in questi dati in particolare l’ammontare dei miei redditi e le rimunerazioni dal compimento del 17° anno d’età, i nomi dei miei datori di lavoro precedenti e di quello attuale, eventuali divorzi, la mia posizione professionale passata ed attuale, i miei accrediti per compiti assistenziali, i miei periodi di affiliazione all’assicurazione facoltativa AVS/AI, i miei periodi di disoccupazione, i miei periodi di servizio militare, civile o di protezione civile, i miei periodi d’invalidità, i miei periodi d’indennità dell’assicurazione militare ecc.
Libero dall’obbligo del segreto professionale e legale la/le cassa/e di compensazione competente/i e la/le incarico espressamente di inviare i CI direttamente a X, che si impegna a comunicarmi
eventuali discordanze e ad inviarmi una copia di tutti i CI non
appena li avrà ricevuti in modo che io abbia la possibilità di
controllarne l’esattezza e di far correggere gli errori entro 30 giorni dalla notifica dei CI a X.
Sono cosciente che, se non è chiesto nessun estratto conto o nessuna rettifica o se la richiesta di rettifica è stata respinta,
all’insorgenza dell’evento assicurato la rettifica delle registrazioni fatte nel CI può essere richiesta soltanto se gli errori di registrazione sono evidenti o debitamente provati (art. 141 cpv. 3 OAVS)».
Allegato 2 Raccomandazioni all’attenzione delle casse di compensazione professionali
1. La LTras si applica alle casse di compensazione professionali
solo negli ambiti in cui emanano decisioni e non per l’insieme delle loro attività57.
2. La LTras promuove l’informazione del pubblico mediante la
trasparenza e definisce il concetto di «documento ufficiale»58. Gli articoli 7 e 8 LTras disciplinano le eccezioni al diritto di accesso a documenti ufficiali, da verificare nel singolo caso.
3. L’Ufficio federale di giustizia, competente per la LTras, ha
sviluppato diversi strumenti per facilitarne l’applicazione:
raccomandazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi
dell’applicazione;
guida per l’esame delle domande e lista di controllo;
modello di presa di posizione;
modello di decisione.
Si raccomanda di utilizzare questi strumenti di base, disponibili su Internet all’indirizzo
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html.
4. Il rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati è
garantito anche nell’ambito della LTras. In caso di dubbio è quindi giusto negare l’accesso a un documento (presa di posizione scritta giusta l’art. 12 LTras) e aspettare che il richiedente
presenti una domanda di mediazione presso l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato). Se la mediazione59 non ha successo, l’Incaricato emana una
raccomandazione. Solo in seguito è emanata una decisione (nei casi menzionati all’art. 15 LTras). Va inoltre rilevato che
l’Incaricato ha tra l’altro il compito d’informare d’ufficio o su richiesta le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali (art. 18 lett. b LTras).
57 Art. 2 cpv. 1 lett. b LTras
58 Art. 1 e 5 LTras
59 Art. 13 LTras
Allegato 3 Modello di presa di posizione
secondo l’articolo 12 capoverso 4 LTras
Gentili Signore, Egregi Signori,
con la presente prendiamo posizione in merito alla vostra domanda d’accesso del …:
1. l’accesso ai seguenti documenti è negato (limitato / differito fino al
…):
Indicazione precisa di ogni documento oggetto di una limitazione, natura della limitazione, motivazione sommaria e base legale applicabile.
2. Per i restanti documenti l’accesso è accordato.
Vi preghiamo di prendere nota che la presente presa di posizione può essere oggetto di una domanda di mediazione giusta
l’articolo 13 LTras, nella misura in cui non garantisce o limita il vostro diritto d’accesso. La vostra domanda deve essere presentata per iscritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna, entro 20 giorni dalla ricezione della presente presa di posizione.
Conformemente all’articolo 17 LTras e agli articoli 15 e 17
dell’ordinanza sulla trasparenza, vi trasmettiamo in allegato la fattura dell’emolumento per le prestazioni fornite. In caso di
controversia sulla fattura, potete chiedere alla nostra autorità di emanare una decisione relativa all’emolumento giusta l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.
041.1).
Restando a vostra disposizione per altre informazioni, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri distinti saluti.
Firma
Motivazione della presa di posizione: lista di controllo
La domanda non è formulata in modo sufficientemente preciso (art. 10 cpv. 3 LTras).
La nostra autorità non è la destinataria principale del documento richiesto.
Il documento richiesto non è un documento ufficiale accessibile ai sensi della LTras per i seguenti motivi:
non è registrato su alcun supporto (art. 5 cpv. 1 lett. a, a contrario);
non è in possesso della nostra autorità (art. 5 cpv. 1 lett. b, a contrario); non concerne l’adempimento di un compito pubblico (art. 5 cpv. 1 lett. c, a contrario);
non può essere allestito sulla base di un trattamento informatico
semplice per i seguenti motivi (art. 5 cpv. 2, a contrario): ... ;
è utilizzato per scopi commerciali dalla seguente autorità (art. 5 cpv. 3 lett. a): ... ;
la sua elaborazione non è terminata (art. 5 cpv. 3 lett. b);
è destinato all’uso personale (art. 5 cpv. 3 lett. c).
Il documento richiesto è stato stilato o ricevuto dalla nostra autorità prima dell’entrata in vigore della legge (art. 23 LTras).
Il documento richiesto è già stato pubblicato (art. 6 cpv. 3 LTras). Il riferimento è il seguente: ...
Il documento richiesto concerne un ambito al quale la LTras non è applicabile:
la nostra autorità non fa parte dell’Amministrazione federale e
nell’ambito in questione non emana atti normativi né emette decisioni (art. 2 cpv. 1 lett. b LTras);
il documento richiesto concerne una procedura giudiziaria, di
composizione delle controversie o arbitrale (art. 3 LTras): [indicare il tipo di procedura];
il documento è dichiarato segreto in virtù delle disposizioni speciali seguenti (art. 4 lett. a LTras): [indicare la legge federale applicabile nella fattispecie].
Si tratta di un documento della procedura di corapporto (art. 8 cpv. 1 LTras).
Si tratta di un documento concernente posizioni relative a negoziati in corso o futuri (art. 8 cpv. 4 LTras).
Il documento richiesto rientra in una delle eccezioni previste dalla legge (art. 7 LTras). L’accesso al documento potrebbe:
ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità (art. 7 cpv. 1 lett. a LTras);
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (art. 7 cpv. 1 lett. b LTras);
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. c LTras);
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni
internazionali della Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. d LTras);
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni (art. 7 cpv. 1 lett. e LTras);
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. f LTras);
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras);
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto (art. 7 cpv. 1 lett. h LTras); ledere la sfera privata di terzi o comportare la rivelazione di dati
personali di terzi (art. 7 cpv. 2 LTras).
L’autorità [specificare l’autorità] non ha ancora preso una decisione per la quale il documento richiesto costituisce la base (art. 8 cpv. 2 LTras). L’accesso al documento è quindi differito fino al ...
Si tratta di un documento della procedura di consultazione degli uffici dichiarato non accessibile dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 LTras).
Allegato 4 Modello di decisione
Decisione dell’autorità competente [specificare l’autorità
competente] nei confronti di … [identità del richiedente ed,
eventualmente, nome del suo rappresentante]; procedura
d’accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione
I. Ritenuto in fatto
1. Il [data] il richiedente ha inoltrato una domanda d’accesso
all’autorità competente [specificare l’autorità competente] per poter consultare i seguenti documenti: [specificare i documenti].
2. Il [data] l’autorità competente ha preso posizione in merito alla
domanda d’accesso e informato il richiedente della decisione di limitare [differire o negare] il suo diritto d’accesso per i seguenti motivi: [specificare la motivazione della presa di posizione].
3. In seguito alla domanda di mediazione presentata dal richiedente,
l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) ha aperto una procedura di mediazione tra le parti che non ha avuto successo. Il [data] l’Incaricato ha emanato la seguente raccomandazione: [riassunto della raccomandazione].
4. Con richiesta del [data], il richiedente ha chiesto all’autorità
competente di emanare una decisione ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 17 febbraio 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras; RS 152.3).
[o]:
Conformemente all’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 17 febbraio 2004 sul principio di trasparenza
dell’amministrazione (LTras; RS 152.3), l’autorità emana una decisione se, in deroga alla raccomandazione dell’Incaricato, intende limitare, differire o negare il diritto d’accesso a un
documento ufficiale.
II. Considerando in diritto
1. [Motivazione giuridica delle limitazioni del diritto d’accesso
secondo gli elementi determinanti del caso specifico].
2. Gli argomenti del richiedente non sono fondati per i seguenti
motivi: [esame e motivazione].
Per questi motivi, visti gli articoli … [specificare gli articoli
applicabili], l’autorità competente dichiara:
1. [Il diritto d’accesso ai seguenti documenti ufficiali è limitato:
(specificare i documenti)].
[Il diritto d’accesso ai seguenti documenti ufficiali è differito fino al …: (specificare i documenti)].
[Il diritto d’accesso ai seguenti documenti ufficiali è negato:
(specificare i documenti)].
[Il diritto d’accesso ai seguenti documenti ufficiali è accordato:
(specificare i documenti)].
2. Non vengono riscossi emolumenti.
3. La presente decisione è notificata al richiedente e viene
trasmessa in copia all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente decisione. L’atto di ricorso è indirizzato al Tribunale amministrativo federale in due esemplari. Esso contiene le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati una copia della decisione impugnata e dei documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
Data e firma dell’autorità