Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI)
Circolare KSVI · 6 dicembre 2024 · AI · Versione 22
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (Valida dal 1.1.2022; Stato: 1.1.2025)
In vigore · Sostituisce: LC 313 (2012)
UFAS · KSVI · Italiano
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI)
Valida dal 1° gennaio 2022
Stato: 1° gennaio 2025
Premessa
La presente versione della CPAI contiene le modifiche che entrano in vigore il 1° gennaio 2025. Tutti i numeri marginali con modifiche materiali sono evidenziati con l’aggiunta 1/25. Le modifiche formali e l’aggiornamento delle sentenze del Tribunale federale non sono se- gnalate in modo particolare.
Di seguito i numeri marginali con modifiche materiali:
N. Motivazione
3094 Adeguamento conformemente alla nuova conven-
zione concernente l'allestimento di perizie mediche pluridisciplinari valida dall’1.1.2025.
6050 Correzione e precisazione
- Indice Abbreviazioni10
- 1 Presentazione ed effetti della richiesta16
- 2 Registrazione della richiesta17
- 3 Verifica della competenza17
- 4 Verifica della richiesta18
- 4.1 Forma della richiesta18
- 4.2 Integralità e validità della domanda19
- 4.2.1 In generale19
- 4.2.2 Legittimazione20
- 4.3 Identità dell’assicurato21
- 4.4 Regresso contro terzi responsabili22
- 5 Conferma di ricezione22
- 6 Ritiro della richiesta e rinuncia a prestazioni22
- 6.1 In generale22
- 6.2 Ritiro della richiesta23
- 6.3 Rinuncia alle prestazioni23
- 2a parte: Controllo delle condizioni d’assicurazione24
- 1 In generale24
- 2 Portata del controllo25
- 3 Modo di procedere se l’assicurato non adempie le condizioni d’assicurazione27
- 4 Insorgenza dell’evento assicurato27
- 4.1 In generale27
- 4.2 Insorgenza dell’invalidità per prestazioni d’identica natura scaglionate nel tempo28
- 3a parte: Accertamento delle circostanze29
- 1 Scopo e portata dell’accertamento29
- 2 Gestione degli atti29
- 3 Richiesta di informazioni30
- 3.1 In generale30
- 3.2 Presso l’assicurato31
- 3.3 Presso terzi31
- 3.3.1 Datori di lavoro31
- 3.3.2 Medici32
- 3.3.3 Organi di altre assicurazioni sociali32
- 3.3.4 Autorità amministrative e giudiziarie33
- 3.3.5 Assicuratori privati33
- 4 Rilascio di informazioni33
- 4.1 Principio33
- 4.2 Informazioni a datori di lavoro, servizi specializzati e altri organi d’esecuzione34
- 4.3 Informazioni ai medici curanti34
- 4.4 Informazioni alle autorità di assistenza pubblica e privata34
- 4.5 Comunicazione all’autorità di protezione degli adulti e dei minori35
- 4.6 Comunicazione al servizio cantonale della circolazione ..36
- 4.7 Comunicazione di dati nell’ambito della lotta contro il lavoro nero36
- 5 Accertamento sul posto37
- 5.1 In generale37
- 5.2 Contenuto dell’accertamento39
- 6 Accertamento medico39
- 6.1 Scopo e portata dell’accertamento39
- 6.2 Informazioni mediche40
- 6.2.1 Forma e portata delle informazioni40
- 6.2.2 Medico competente41
- 6.3 Esame medico eseguito dal SMR42
- 6.4 Perizie mediche esterne42
- 6.4.1 In generale42
- 6.4.2 Procedura per l’attribuzione di mandati di perizie monodisciplinari45
- 6.4.3 Procedura per l’attribuzione di mandati di perizie bie pluridisciplinari48
- 6.4.4 Registrazione dei colloqui su supporto audio52
- 6.4.5 Trasmissione dell’incarto54
- 6.4.6 Violazione dell’obbligo di collaborare55
- 6.4.7 Procedura dopo il ricevimento della perizia55
- 7 Costi cagionati dai provvedimenti d’accertamento57
- 7.1 In generale57
- 7.2 Spese dei medici58
- 7.3 Spese di traduzione (interpretariato)59
- 7.3.1 Principio59
- 7.3.2 Perizia medica esterna e esame medico eseguito dal SMR59
- 7.4 Indennità per perdita di guadagno e spese60
- 7.5 Fatturazione60
- 4a parte: Altri compiti dell’ufficio AI61
- 1 Informazione, ragguagli e consulenza agli assicurati61
- 1.1 Informazione degli assicurati61
- 1.2 Ragguagli e consulenza agli assicurati61
- 2 Presa di posizione dell’UFAS61
- 2.1 In generale61
- 2.2 Preavviso obbligatorio dell’UFAS62
- 3 Coordinazione con altri istituti assicurativi62
- 3.1 Assicurazione infortuni, assicurazione militare, assicurazione contro la disoccupazione62
- 3.2 Cassa malati competente63
- 5a parte: Obbligo di collaborare e di ridurre il danno64
- 1 Obbligo dell’assicurato di collaborare nell’ambito dell’accertamento dei fatti64
- 1.1 Definizione64
- 1.2 Procedura di diffida e termine di riflessione65
- 1.3 Conseguenze giuridiche in caso di violazione dell’obbligo di collaborare65
- 1.3.1 In caso di prima richiesta di prestazioni66
- 1.3.2 In caso di procedura di revisione66
- 1.3.2.1 Revisione su richiesta66
- 1.3.2.2 Revisione d’ufficio66
- 1.4 Procedura in caso di disponibilità dell’assicurato a collaborare67
- 1.4.1 In caso di decisione di non entrata in materia67
- 1.4.2 In caso di rifiuto o di soppressione della prestazione67
- 1.4.3 In caso di sospensione della prestazione68
- 2 Obbligo dell’assicurato di ridurre il danno (art. 21 cpv. 4 LPGA, art. 7 e 7b LAI)68
- 2.1 Definizione68
- 2.2 Campo d’applicazione69
- 2.2.1 Provvedimenti d’integrazione69
- 2.2.2 Cure mediche69
- 2.3 Esigibilità di provvedimenti d’integrazione e di cure mediche69
- 2.3.1 In generale69
- 2.3.2 Provvedimenti sanitari o cure mediche ragionevolmente esigibili71
- 2.4 Disposizione dei provvedimenti d’integrazione e delle cure mediche71
- 2.4.1 Disposizione dei provvedimenti d’integrazione71
- 2.4.2 Disposizione delle cure mediche (condizioni)73
- 2.5 Accompagnamento e verifica periodica73
- 2.6 Procedura di diffida e termine di riflessione73
- 2.7 Conseguenze giuridiche in caso di violazione dell’obbligo di ridurre il danno74
- 2.7.1 Proporzionalità74
- 2.8 Decisione76
- 3 Obbligo di informare terzi76
- 3.1 Persone e servizi tenuti a informare76
- 3.2 Autorizzazione a fornire informazioni77
- 3.3 Procedura in caso di violazione dell’obbligo di informare 78 6a parte: Decisioni dell’ufficio AI79
- 1 Fissazione delle prestazioni e comunicazione delle decisioni79
- 1.1 In generale79
- 1.2 Motivazione delle decisioni80
- 1.3 Lingua delle decisioni81
- 1.4 Carattere vincolante della decisione82
- 2 Procedura di preavviso82
- 2.1 Diritto di essere sentito dell’assicurato82
- 2.2 Diritto di essere sentiti di terzi83
- 3 Notifica della decisione84
- 3.1 Principio84
- 3.2 Copie della decisione85
- 4 Data di revisione e limitazione della durata delle prestazioni85
- 5 Decisioni relative a rendite e assegni per grandi invalidi86
- 5.1 In generale86
- 5.2 Preparazione dell’emanazione della decisione in caso di prestazioni in contanti a favore di maggiorenni87
- 5.3 Notifica di copie di decisioni concernenti le rendite e gli assegni per maggiorenni grandi invalidi89
- 6 Decisioni concernenti le indennità giornaliere90
- 7 Decisioni concernenti il contributo per l’assistenza .. 91 8 Registrazione e trasmissione di comunicazioni91
- 9 Decisioni nell’ambito dell’AVS (assegni per grandi invalidi, mezzi ausiliari, contributo per l’assistenza) .. 91 10 Decisioni nell’ambito delle PC93
- 7a parte: competenza dell’ufficio AI e della cassa di compensazione94
- 1 Ufficio AI competente94
- 1.1 Regolamentazione ordinaria94
- 1.2 Domicilio o residenza all’estero94
- 1.3 Cambiamento dell’ufficio AI95
- 1.3.1 Nel corso della procedura95
- 1.3.2 A procedura conclusa96
- 1.3.3 Riconsiderazione di decisioni96
- 1.4 Collaborazione tra uffici AI96
- 2 Cassa di compensazione competente97
- 2.1 Regolamentazione ordinaria97
- 2.2 Casi speciali97
- 2.2.1 Assicurati senza contributi97
- 2.2.2 Domicilio o residenza all’estero98
- 2.3 Unità dell’evento assicurato98
- 3 Conflitti di competenza98
- 4 Ricusazione99
- 8a parte: ricorso a servizi specializzati e specialisti100
- 1 Definizione e posizione100
- 2 Procedura100
- 2.1 Conferimento del mandato100
- 2.1.1 In generale100
- 2.1.2 Informazione dell’assicurato100
- 2.1.3 Forma e contenuto del mandato101
- 2.1.4 Allegati al mandato102
- 2.2 Esecuzione del mandato102
- Allegato I Istruzioni agli uffici AI riguardanti l’aiuto amministrativo alle assicurazioni estere per l’invalidità104
- Allegato II Accertamento del grado di invalidità per ordine degli uffici PC107
- Allegato III Mandato per una perizia medica109
- Allegato IV Struttura della perizia112
- Allegato V Struttura della valutazione consensuale per perizie bidiscliplinari e pluridisciplinari119
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Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AI Assicurazione invalidità
AIGM Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di
malattia
AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con-
formemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
AM Assicurazione militare
AMal Assicurazione malattie
Ambito APP Ambito AVS, previdenza professionale e PC art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti CAGI Circolare concernente l’assegno per grandi inva-
lidi dell’AVS e dell’AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio
CAP Centri di accertamento professionale
CC Codice civile svizzero
CCA Circolare sul contributo per l’assistenza
CCont Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG
e PC
CGC Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione
invalidità
CGI Circolare sulla grande invalidità
CI Conto individuale
CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione
delle prestazioni AVS/AI/PC (f/d)
CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicura-
zione per l’invalidità
CII Collaborazione interinstituzionale
CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicu-
razione per l’invalidità
CMAV Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da
parte dell’assicurazione per la vecchiaia
COSCD Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comuni-
cazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam CPPI Circolare sul pagamento delle prestazioni indivi-
duali nell’AI e nell’AVS
CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione profes-
sionale dell’assicurazione invalidità
cpv. capoverso/i
C Regresso AI Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio
del regresso contro terzi responsabili
CRSV Circolare sul rimborso delle spese di viaggio
nell’assicurazione per l’invalidità
CSC Cassa svizzera di compensazione
CSIP Circolare concernente la statistica delle infermità
e delle prestazioni
D CA/CI Direttive concernenti il certificato d’assicurazione
ed il conto individuale
Decisione Decisione formale dell’ufficio AI (decisione, comu-
nicazione, deliberazione)
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
DRif Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto
dei rifugiati e degli apolidi
DSA Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi
nell’AVS e nell’AI
DTF Decisione del Tribunale federale
EED Elaborazione elettronica dei dati
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-
zione per l’invalidità
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicura-
zione contro gli infortuni
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicura-
zione malattie
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-
razione per la vecchiaia e per i superstiti
lett. lettera/e
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-
nerale del diritto delle assicurazioni sociali
(RS 830.1)
Manuale SuisseMED@P: Manuale per i centri peritali e gli SuisseMED@P uffici AI (www.ufas.admin > Assicurazioni sociali >
Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Organizzazione dell’AI > Suisse- MED@P)
N. Numero/i marginale/i
OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione
per l’invalidità
OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicura-
zione contro gli infortuni
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
OIC Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità
congenite
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte ge-
nerale del diritto delle assicurazioni sociali
PC Prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
PP Previdenza professionale
Pratique VSI Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, edita
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (prima del 1992: RCC)
RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, edita
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993: Pratique VSI)
seg. / segg. seguente/i
SMR Servizio medico regionale
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (in precedenza INSAI)
TF Tribunale federale
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
URC Ufficio regionale di collocamento
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Introduzione
La presente circolare contiene regole generali di procedura relative all’accertamento delle condizioni di diritto e alla determinazione delle prestazioni assicurative dell’AI, dei mezzi ausiliari e degli assegni per grandi invalidi dell’AVS. La natura di certe prestazioni richiede tuttavia regole procedurali particolari che vengono trattate in rela- zione con l’applicazione del diritto materiale. Le corrispondenti diret- tive prevalgono su questa circolare, quali disposizioni speciali.
Sono inoltre riservate le disposizioni procedurali speciali per gli assi- curati all’estero e per il rilevamento tempestivo da parte dell’AI.
Per «cassa di compensazione» si intendono tanto la sua sede quanto le sue agenzie.
1a parte: Procedura di presentazione della richiesta
1 Presentazione ed effetti della richiesta
1001 Chiunque esige una prestazione dell’AI deve presentare
una richiesta (art. 29 cpv. 1 LPGA).
1002 Costituisce un’eccezione il rilevamento tempestivo (art. 3a
LAI), per il quale bisogna effettuare una comunicazione se- condo l’articolo 3b LAI. In questi casi, gli uffici AI decidono entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione se è in- dicata la presentazione di una richiesta di prestazioni AI (art. 1quaterOAI).
1003 In linea di massima la richiesta dev’essere presentata
all’ufficio AI competente (v. N. 7001). I cittadini svizzeri re- sidenti all’estero presentano la domanda tramite l’ufficio AI per gli assicurati all’estero. I cittadini stranieri originari di Stati vincolati alla Svizzera da una convenzione di sicu- rezza sociale inoltrano la richiesta presso l’autorità stra- niera abilitata a riceverla (http://www.zas.admin.ch > Privati > Richiedere una rendita d’invalidità).
1004 La richiesta presentata alle casse di compensazione e alle
loro agenzie è giuridicamente valida. La richiesta dev’es- sere trasmessa senza indugio all’ufficio AI competente (art. 67 cpv. 2 OAI, art. 69biscpv. 3 OAVS).
1005 L’ufficio AI o la cassa di compensazione registra le richie-
ste in entrata’’’’.
1006 La richiesta presentata a un servizio specializzato dell’aiuto
pubblico o privato agli invalidi (art. 67 cpv. 3 OAI) è ritenuta giuridicamente valida se è giunta presso uno degli organi dell’assicurazione conformemente ai N. 1003 e 1004.
1007 La presentazione di una richiesta di prestazioni all’AI tutela
per principio tutti i diritti dell’assicurato fino al momento in cui è emanata la decisione (RCC 1976 pag. 45).
1008 La data di presentazione di uno scritto che non soddisfa le
esigenze formali o di un modulo inesatto è considerata
quale data determinante di deposito della richiesta (art. 29 cpv. 3 LPGA), a condizione che venga poi rispettato il ter- mine supplementare concesso per la rettifica della richiesta (sentenza del TF I 86/06 dell’8 giugno 2006).
1009 Se, dopo la conclusione della procedura (N. 7010), l’assi-
curato domanda all’AI nuove prestazioni (dello stesso ge- nere o di natura diversa) e dagli atti risulta che l’esistenza del diritto avrebbe già dovuto essere esaminata al mo- mento della precedente richiesta (v. N. 3002), quest’ultima è determinante per fissare il diritto alle nuove prestazioni.
2 Registrazione della richiesta
1010 L’ufficio AI registra ogni richiesta corredata almeno di nu-
mero AVS, cognome, nome, data d’arrivo e indirizzo.
1011 L’ufficio AI verifica se ha già ricevuto una richiesta di pre-
stazioni riguardante l’assicurato in questione. Quando un assicurato inoltra per la prima volta una richiesta di presta- zioni AI (prima richiesta), l’ufficio AI apre un nuovo incarto. Se l’assicurato presenta una nuova richiesta o se è già stato sottoposto a un rilevamento tempestivo, l’ufficio AI re- gistra la richiesta nell’incarto esistente.
1012 Se l’ufficio AI constata che un altro ufficio AI si è già occu-
pato del caso, si procura la relativa documentazione (v.
N. 7012).
3 Verifica della competenza
1013 L’ufficio AI verifica la propria competenza.
1014 Se l’ufficio AI non è competente e deve trasmetter la richie-
sta ad un altro ufficio AI, lo comunica all’assicurato.
4 Verifica della richiesta
4.1 Forma della richiesta
1015 La richiesta deve essere presentata sul modulo ufficiale
1016 I moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso gli
uffici AI e le casse di compensazione. I formulari sono di- sponibili anche all’indirizzo seguente: www.avs-ai.ch.
1017 Le persone residenti all’estero utilizzano speciali moduli di
richiesta.
1018 Se la richiesta non viene presentata sul modulo ufficiale, l’uf-
ficio AI invia l’apposito modulo agli assicurati ingiungendo loro di ritornarlo debitamente compilato entro un termine ra- gionevole.
1019 Se l’assicurato non si attiene all’ingiunzione summenzio-
nata, gli si deve comunicare che la richiesta sarà trattata solo dopo essere stata inoltrata sul modulo ufficiale.
1020 Se una richiesta è già stata presentata, per far valere il di-
ritto a nuove prestazioni dello stesso genere o di tipo di- verso è sufficiente, con riserva del N. 1021, inoltrare un semplice scritto, a condizione che gli atti a disposizione possano fornire chiaramente le indicazioni indispensabili all’esame dell’assegnazione delle prestazioni richieste. Se la procedura si è conclusa in seguito ad una decisione for- male negativa, occorre presentare una nuova richiesta di prestazioni.
1021 Gli assicurati che fino al compimento dei 18 anni percepi-
scono una prestazione periodica dell’AI (assegno per mino- renni grandi invalidi, prestazioni per la prima formazione professionale) o beneficiano di provvedimenti sanitari e che a quel punto possono avere diritto a un’indennità giorna- liera, una rendita o un assegno per maggiorenni grandi in- validi devono compilare comunque il modulo ufficiale, an- che se si considera che abbiano già presentato domanda
per queste prestazioni. A tale scopo, l’ufficio AI invia loro il modulo corrispondente. Se sono soddisfatte tutte le altre condizioni, il diritto alla prestazione sorge pertanto al rag- giungimento del 18° anno di età.
4.2 Integralità e validità della domanda
4.2.1 In generale
1022 L’ufficio AI verifica se il modulo di richiesta è stato compi- 1/24 lato correttamente e in tutte le sue parti e se tutti i docu-
menti richiesti sono stati allegati. In caso contrario predi- spone tutte le eventuali integrazioni.
Nell’incarto va annotato (con data e visto):
1023 – se gli assicurati rifiutano o non sono in grado di presen-
tare i documenti prescritti;
1024 – se i documenti allegati (certificato di assicurazione, docu-
mento d’identità ecc.) sono stati rinviati agli assicurati (N. 1041); quando questo invio è accompagnato da una lettera, è sufficiente inserire una copia della stessa nell’incarto;
1025 – se l’ufficio AI, di propria iniziativa, apporta integrazioni o
correzioni alla richiesta.
1025.1 Se l’assicurato ha già compiuto 62 o 63 anni, l’ufficio AI 1/24 deve verificare se sia in corso il versamento anticipato di
una rendita di vecchiaia (p. es. attraverso Telezas o chie- dendo alla cassa di compensazione).
1026 Se è stata effettuata una comunicazione secondo il
N. 1002, l’ufficio AI deve verificare se dal modulo risulti che l’assicurato è stato previamente informato (art. 3b cpv. 3 LAI). In caso contrario, chiede alla persona o all’istituzione che ha effettuato la comunicazione di rimediarvi e di inviare nuovamente una comunicazione.
4.2.2 Legittimazione
Assicurato
1027 L’esercizio del diritto alle prestazioni dell’AI spetta in primo
luogo all’assicurato. Se non ha l’esercizio dei diritti civili (in- capace di discernimento, minorenne o interdetto), la richie- sta deve essere presentata dal rappresentante legale.
Autorità e terzi
1028 Le autorità e i terzi che, adempiendo un obbligo concreto di
mantenimento, aiutano costantemente l’assicurato o lo as- sistono regolarmente, hanno la facoltà di presentare una domanda di prestazioni dell’AI a favore dell’assicurato (art. 66 cpv. 1 OAI). Il N. 5065 è applicabile.
1029 Vi è assistenza regolare o cura permanente quando auto-
rità o terzi prestano da lungo tempo e regolarmente all’as- sicurato un aiuto finanziario e completo. I terzi sono segna- tamente il coniuge, i genitori, i nonni, i figli, i nipoti o i fratelli e sorelle dell’assicurato. I servizi dell’aiuto sociale fanno parte delle autorità legittimate a presentare una richiesta ai sensi del N. 1028 (sentenza del TF I 113/05 dell’8 giugno 2005).
1030 È legittimata a presentare una richiesta anche l’assicura-
zione sociale che ha versato prestazioni anticipate giusta l’articolo 70 capoversi 1 e 2 LPGA (DTF 135 V 106).
1031 Gli organi d’esecuzione dei provvedimenti dell’AI, come ad
esempio gli ospedali e i centri d’integrazione, o i datori di lavoro non sono autorizzati a far valere di loro iniziativa i di- ritti degli assicurati (sentenza del TF I 226/04 dell’11 otto- bre 2004). Lo stesso vale per le casse pensioni pubbliche e private, le casse malati e le altre istituzioni che versano agli assicurati prestazioni pecuniarie cui hanno diritto. Questi organi ed istituti non possono inoltrare una richiesta senza esserne stati autorizzati per iscritto dagli assicurati, dai rap- presentanti legali o dai familiari legittimati ai sensi del N. 1029.
1032 Se l’assicurato è deceduto, il diritto a prestazioni pecuniarie
dell’AI può essere fatto valere sia dai suoi eredi sia da qualsiasi altra persona che abbia a tale riguardo un inte- resse degno di essere tutelato (RCC 1974 pag. 396).
1033 Se gli assicurati sono incapaci di discernimento e non
hanno né parenti né un rappresentante legale, la richiesta può essere inoltrata anche da persone che hanno cura di loro (art. 66 OAI, v. N. 5066).
1034 L’ufficio AI deve in ogni caso informare gli assicurati se
un’autorità o un terzo ha presentato una richiesta a loro fa- vore.
Rappresentanza
1035 Le persone o gli enti legittimati a presentare una richiesta
di prestazioni (v. N. 1027 segg.) possono liberamente farsi rappresentare o assistere da terzi (p. es. avvocato, servizio sociale, medico, scuola, servizio scolastico, centro d’inte- grazione). In questi casi l’ufficio AI deve esigere una pro- cura scritta, una copia del mandato precauzionale o l’atto di nomina dell’autorità di protezione degli adulti per una cu- ratela generale che autorizzi il richiedente ad inoltrare la domanda.
4.3 Identità dell’assicurato
1036 L’ufficio AI verifica l’esattezza delle generalità dell’assicu-
rato contenute nella richiesta. Le DR sono applicabili per analogia.
1037 Vanno verificate anche le generalità dei figli per i quali può
essere richiesta una rendita o che devono essere prese in considerazione per il calcolo delle prestazioni (indennità giornaliere, contributo per l’assistenza).
1038 Se una persona divorziata inoltra la richiesta per ottenere
prestazioni dell’AI o se sulla base della richiesta si constata che un matrimonio precedente è stato sciolto, si deve inol- trare una copia della richiesta alla cassa di compensazione
competente per versare una rendita (N. 7017). La cassa di compensazione invia immediatamente al richiedente il mo- dulo di richiesta della ripartizione del reddito in caso di di- vorzio.
4.4 Regresso contro terzi responsabili
1039 Si rinvia alla Circolare sui compiti degli uffici AI nell’eserci-
zio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI).
5 Conferma di ricezione
1040 L’ufficio AI conferma all’assicurato di aver ricevuto la richie-
sta inviandogli in allegato un opuscolo informativo sulle prestazioni dell’AI (in caso di conferma elettronica, rin- viando alla documentazione online) e lo informa sul seguito della procedura.
1041 Con la conferma bisogna rinviare all’assicurato il docu-
mento d’identità e il certificato di assicurazione AVS/AI.
Una copia di quest’ultimo rimane nell’incarto.
6 Ritiro della richiesta e rinuncia a prestazioni
6.1 In generale
1042 L’assicurato o il suo rappresentante può ritirare la richiesta
o rinunciare a prestazioni, salvo che un interesse legittimo della stessa o di altre persone interessate non vi si op- ponga (art. 23 cpv. 1 e 2 LPGA).
1043 La dichiarazione di ritiro / di rinuncia a prestazioni va pre-
sentata dall’avente diritto in forma scritta, senza riserve e firmata. La dichiarazione di ritiro o di rinuncia alle presta- zioni di una persona sposata deve essere firmata anche dal suo coniuge.
6.2 Ritiro della richiesta
1044 Il ritiro di una richiesta può essere trattato direttamente da-
gli uffici AI. Vi si può dare seguito se non pregiudica gli in- teressi degni di protezione dell’assicurato stesso, di altre persone (p. es. figli o coniuge), di assicurazioni o di istitu- zioni assistenziali (art. 3b cpv. 2 lett. e–l LAI) e non si pro- pone di eludere le prescrizioni legali. Per il ritiro della ri- chiesta del contributo per l’assistenza vanno osservati i N. 1020 segg. CCA.
1045 Nei casi di regresso l’ufficio AI, prima di determinarsi, sotto-
pone le richieste di ritiro al servizio regressi competente per preavviso, allegando l’incarto.
1046 L’accoglimento della revoca va confermato per iscritto all’
assicurato (art. 23 cpv. 3 LPGA). Se la richiesta di revoca non può essere accolta (violazione di interessi degni di pro- tezione propri o di terzi), la decisione deve essere formal- mente notificata.
6.3 Rinuncia alle prestazioni
1047 La questione della rinuncia alle prestazioni si pone per
principio soltanto una volta note le prestazioni (sentenza del TF 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013, consid. 3.1), vale a dire dopo che si è concluso l’accertamento e l’ufficio AI ha assegnato la prestazione. Fino a quel momento l’as- sicurato può ritirare la propria richiesta conformemente al N. 1044. Resta riservato il regresso.
1048 In linea di massima, non è possibile rinunciare all’attua-
zione di provvedimenti di integrazione professionale (v.
sentenza del TF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011, consid. 4.3.3).
1049 Le rinunce alle rendite vanno inoltrate direttamente all’Am-
bito APP dell’UFAS, unitamente all’incarto.
1050 La richiesta di rinuncia a prestazioni deve essere accolta o
respinta mediante una decisione formale. L’assicurato va informato delle conseguenze della rinuncia.
1051 La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento. In
tal caso, però, le prestazioni possono essere concesse solo per il periodo successivo alla revoca. Per il periodo precedente quest’ultima, è escluso qualsiasi versamento di prestazioni arretrate.
2a parte: Controllo delle condizioni d’assicurazione
1 In generale
2001 Per avere diritto alle prestazioni dell’AI, all’insorgenza
dell’evento assicurato le persone assicurate devono adem- piere le condizioni assicurative di cui all’art. 6 LAI.
2002 I cittadini stranieri ai quali non si applica nessuna conven-
zione e che non sono nemmeno soggetti al DRif (cosiddetti cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera) devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAI.
2003 In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
con l’UE/AELS, di convenzioni bilaterali e del DRif, per de- terminati cittadini stranieri e per i rifugiati si possono preve- dere condizioni assicurative più vantaggiose che devono essere adempiute all’insorgenza dell’invalidità.
2004 L’ufficio AI verifica, se necessario assieme alla cassa di
compensazione competente, se le condizioni d’assicura- zione che danno diritto a prestazioni dell’AI sono adem- piute (art. 57 cpv. 1 lett. c e art. 60 cpv. 1 lett. a LAI, art. 69 cpv. 1 OAI).
2005 Esso riporta il tipo e il risultato dei controlli negli atti, ai
quali allega una fotocopia dei documenti importanti (p. es. libretto degli stranieri).
2006
Poiché le condizioni assicurative per la riscossione delle varie prestazioni sono differenti (v. art. 4 cpv. 2 LAI),
l’adempimento delle relative condizioni di diritto deve es- sere esaminato per ciascuna prestazione.
2007 La «Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle pre-
stazioni dell’assicurazione invalidità» e il documento
«Quick-Check» forniscono una panoramica sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’AI, al fine di rendere più semplice rispondere a domande pratiche (UFAS-Online > Assicurazioni sociali > Assicurazione inva- lidità AI > Informazioni di base & legislazione > Le presta- zioni).
2 Portata del controllo
2008 La verifica interessa la nazionalità, lo statuto di soggiorno,
il domicilio e la dimora in Svizzera (N. 4101 e segg. DR) e la loro durata nonché il periodo contributivo. Possono es- sere rilevanti anche altri dati, quali il luogo (Paese) in cui è svolta l’attività lucrativa, la data di entrata in Svizzera o l’età dell’assicurato.
2009 Si deve stabilire se l’assicurato è affiliato obbligatoriamente
o facoltativamente (art. 1a e 2 LAVS), e quindi riveste la qualità di assicurato. Occorre inoltre determinare quali di- sposizioni sono applicabili (N. 2001–2003). Se del caso vanno osservate le DR, le DOA e la CIBIL.
2010 Bisogna determinare la data in cui l’evento assicurato è in-
sorto e se l’assicurato adempie le condizioni d’assicura- zione relative alla prestazione richiesta (v. le condizioni d’assicurazione per la concessione di una rendita, di prov- vedimenti d’integrazione e di assegni per grandi invalidi nelle direttive e circolari corrispondenti).
2011 L’assoggettamento assicurativo è sempre personale. Ogni
persona, anche se minorenne, deve adempiere di persona le condizioni d’assicurazione. Ciò si applica anche al domi- cilio derivato (N. 7002): i figli di un cittadino straniero o di
una cittadina straniera domiciliato/a in Svizzera adempiono le condizioni per ottenere delle prestazioni solo se
anch’essi dimorano ininterrottamente in Svizzera. Se in- vece si trovano all’estero, non sono domiciliati nello stesso luogo del padre o della madre (DTF 135 V 249). La stessa regola è applicabile ai rapporti tra le autorità di tutela e le persone sottoposte a tutela (sentenza del TF 9C_768/2015 dell’11 maggio 2016).
2012 Se la decisione relativa alle condizioni d’assicurazione di-
pende da quando è insorta l’invalidità, ma il momento pre- ciso non può essere determinato, per quanto necessario si devono effettuare in primo luogo gli accertamenti in base al N. 3001 e segg.
2013 Se i documenti a disposizione sono insufficienti per effet-
tuare i necessari controlli, si può esigere la presentazione di atti ufficiali o di certificati del datore di lavoro che atte- stino l’adempimento delle condizioni d’assicurazione.
3 Modo di procedere se l’assicurato non adempie le condizioni d’assicurazione
2014 Se l’ufficio AI non ritiene soddisfatte le condizioni assicura-
tive, dopo aver ascoltato l’assicurato emana una decisione di rifiuto. Se quest’ultima riguarda una rendita, le persone che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera vanno informate in modo adeguato sulle PC.
4 Insorgenza dell’evento assicurato
4.1 In generale
2015 L’insorgenza dell’invalidità o dell’evento assicurato sussiste
nel momento in cui il danno alla salute, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (v. art. 4 cpv. 2 LAI), e quindi una prestazione dell’AI è per la prima volta oggetti- vamente indicata. L’insorgenza va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione. Per lo stesso danno alla salute possono esserci più eventi assicurati che danno diritto a pre- stazioni specifiche (provvedimenti professionali o sanitari, mezzi ausiliari, rendite ecc.), insorti eventualmente in mo- menti diversi.
2016 Il peggioramento di un danno alla salute già esistente non
comporta l’insorgenza di un nuovo evento assicurato.
Quest’ultimo può invece insorgere se compare un ulteriore danno alla salute totalmente diverso da quello iniziale (DTF
136 V 369, sentenza del TF 9C_294/2013 del 20 ago- sto 2013).
2017 Il momento in cui è inoltrata una domanda o è richiesta una
prestazione non è determinante per stabilire l’insorgenza dell’evento assicurato (sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015).
2018 L’ufficio AI accerta l’insorgenza dell’evento assicurato con
particolare attenzione, poiché essa è determinante per l’adempimento delle condizioni d’assicurazione, l’inizio delle prestazioni in generale, la determinazione del diritto alla rendita e il calcolo di quest’ultima.
4.2 Insorgenza dell’invalidità per prestazioni d’identica natura scaglionate nel tempo
2019 In caso di provvedimenti consecutivi d’identica natura con-
nessi tra loro, l’insorgenza dell’invalidità è determinata in base al primo provvedimento. Pertanto, se le condizioni as- sicurative non sono adempiute al momento in cui si rende necessaria per la prima volta l’attuazione di un provvedi- mento sanitario o la consegna di un mezzo ausiliario, non possono essere concessi neppure i provvedimenti con- nessi all’infermità in questione che diventeranno necessari più tardi.
2020 Se, per esempio, un assicurato si sottopone ad un inter-
vento chirurgico prima di essere assicurato, un secondo in- tervento reso necessario dal primo non può andare a ca- rico dell’AI, neanche se al momento della seconda opera- zione le condizioni assicurative sono adempiute. Diverso è il caso in cui è fornito un mezzo ausiliario di un nuovo ge- nere in una seconda fase dell’integrazione (p. es. un appa- recchio sul posto di lavoro ad assicurati con protesi).
3a parte: Accertamento delle circostanze
1 Scopo e portata dell’accertamento
3001 L’accertamento ha lo scopo di stabilire se le condizioni del
diritto alla prestazione sono adempiute. L’ufficio AI deve accertare d’ufficio tutti i fatti necessari per poter procedere alla decisione.
3002 Gli accertamenti devono estendersi a tutte le possibili pre-
stazioni, anche se queste non sono state richieste espres- samente (sentenza del TF del 7 gennaio 2011,
8C_233/2010, consid. 5.1).
3003 In deroga al N. 3002, per il contributo per l’assistenza si
procede a un accertamento solo se l’assicurato ne fa for- malmente richiesta.
3004 In caso di presentazione di una richiesta di prestazioni
volta alla concessione di provvedimenti d’integrazione e/o di una rendita, l’ufficio AI esamina il diritto alle due presta- zioni.
3005 Per quanto riguarda l’accertamento del diritto alle diverse
prestazioni dell’AI, sono inoltre fatte salve le direttive corri- spondenti concernenti le prestazioni in contanti e in natura nonché quelle della CGC (v. in particolare il cap. 5.1).
3006 L’ufficio AI esegue gli accertamenti, comprese eventuali in-
dagini sul posto, in prima persona (RCC 1976 pag. 333, DTF 132 V 93). In caso eccezionale incarica terzi di svol- gere questi compiti (p. es. COPAI [v. CPIPr]).
2 Gestione degli atti
3007 L’ufficio AI registra in modo sistematico tutti i documenti su-
scettibili di essere determinanti (Art. 46 LPGA). Gli atti de- vono permettere di comprendere come si sono svolti l’ac- certamento dei fatti determinanti e il processo decisionale.
3008 L’ufficio AI deve ad esempio riportare nell’incarto: