Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute
Circolare KSVKV · 26 novembre 2001 · AVS
Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valide dal 1.1.1999
In vigore
UFAS · KSVKV · Italiano
Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute
Valida dal 1° gennaio 1999
Osservazione preliminare
La presente circolare sostituisce la Circolare per gli organi AVS/AI concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio1997. Questa nuova edizione è pubblicata sotto forma di fogli sciolti ed è parte integrante del classificatore “Direttive e circolari sulle rendite, volume 2”. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti nell’apposito classificatore nero.
La presente circolare è stata rielaborata poiché l’esecuzione della procedura di notifica e di compensazione verrà da ora effettuata con l’ausilio di un unico modulo (318.183). Sono state inoltre apportate precisazioni nell’ambito della procedura. In particolare si deve menzionare la possibilità di ripartire la decisione di attribuzione di una rendita. Per impedire che vi siano ritardi nel pagamento delle rendite, si può decidere in primo tempo solo sulla rendita in corso. Riguardo ai pagamenti retroattivi delle rendite verrà emanata successivamente, ossia dopo la conclusione della procedura di compensazione, una seconda decisione.
Modifiche e aggiunte continueranno ad essere apportate mediante fogli sostitutivi.
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- Indice 1. In generale7
- 2. Esecuzione della compensazione8
- 2.1 Comunicazione all’ufficio AI8
- 2.2 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di compensazione8
- 2.3 Comunicazione alla cassa malati, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo8
- 2.4 Comunicazione successiva della cassa malati9
- 2.5 Notifica della decisione relativa alla rendita e bonifico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione10
- 2.6 Compensazione con rendite in corso dell’AI11
- 3. Entrata in vigore11
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1. In generale
1001 Qualora anche l’assicurazione invalidità (AI) versi presta-
zioni, le casse malati autorizzate dalla Confederazione devono ridurre le loro. Giusta l’articolo 78 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’articolo 122 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), le prestazioni dell’assicurazione malattie o la loro concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non devono comportare un sovrindennizzo per gli assicurati.
1002 Considerando che le prestazioni dell’AI possono essere
concesse solo qualche tempo dopo l’inoltro della richiesta e la nascita del diritto, si effettuano di regola pagamenti retroattivi della rendita. Se, nel periodo per cui è pagata retroattivamente la rendita, la cassa malati ha già versato indennità di malattia (denominate anche indennità giornaliere), queste devono sovente essere ridotte con effetto retroattivo. Ne risultano crediti in restituzione della cassa malati nei confronti dell’assicurato.
1003 Giusta l’articolo 20 capoverso 2 LAVS, applicabile per ana-
logia all’AI giusta l’articolo 50 LAI, i crediti in restituzione dell’assicurazione malattie possono essere compensati con prestazioni dell’AI. Anche questa disposizione è volta ad evitare sovrindennizzi.
1004 Sono considerati casse malati ai sensi del N. 1001 gli assi-
curatori-malattie che forniscono prestazioni dell’assicurazione di base conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie. Non è invece considerata organo delle assicurazioni sociali una cassa malati che concede prestazioni secondo la legge federale sul contratto d’assicurazione (p. es. obbligo di fornire prestazioni in base ad un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva conclusa dal datore di lavoro a favore dei suoi lavoratori). I diritti di compensazione di quest’ultima si fondano sulle disposizioni relative a terzi che concedono anticipi (N. 10057 segg. DR).
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2. Esecuzione della compensazione
2.1 Comunicazione all’ufficio AI
2001 Se l’ufficio AI, riguardo a un caso pendente presso
quest’ultimo, riceve una comunicazione scritta da parte di una cassa malati secondo cui un credito in restituzione dell’assicurazione malattie è compensato con un pagamento retroattivo dell’AI, esso deve osservare le istruzioni menzionate al N. 2002.
2.2 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di compensazione
2002 L’ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensa-
zione la comunicazione di compensazione della casa malati e la decisone AI.
2.3 Comunicazione alla cassa malati, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo
2003 La cassa di compensazione verifica se la cassa malati può
essere presa in considerazione per la compensazione.
2004 In caso affermativo, la cassa di compensazione comunica
alla cassa malati gli importi mensili delle rendite d’invalidità e gli importi dei pagamenti retroattivi dovuti dalla nascita del diritto per mezzo del modulo 318.183. La comunicazione deve essere effettuata ancora prima dell’emanazione della decisione. Se un’altra cassa malati, un’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare hanno concesso prestazioni, che potrebbero portare ad inoltrare una richiesta di compensazione, si deve inviare anche ad esse una comunicazione. Inoltre su ogni comunicazione va indicata l’altra cassa malati o l’assicurazione interessata. La cassa di compensazione può iniziare a versare le rendite in corso già prima della notifica della decisione (pagamenti provvisori secondo il N. 9323 segg. DR) o decidere in
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primo tempo solo sulla rendita in corso (cfr. il N. 10067.1 DR).
2005 La cassa di compensazione pone alla cassa malati un ter-
mine di 30 giorni per la comunicazione successiva.
2006 Se invece la richiesta è stata inoltrata da una cassa malati
non riconosciuta dalla Confederazione o non riguarda un credito compensabile secondo la LAMal, la cassa di compensazione informa la cassa malati che la richiesta di compensazione dei suoi crediti non può essere accettata. In questi casi si deve tener conto a seconda delle circostanze del N. 10049 segg. delle Direttive sulle rendite.
2.4 Comunicazione successiva della cassa malati
2007 Se la cassa malati rinuncia alla compensazione, lo comu-
nica alla casa di compensazione mediante il modulo
318.183 tenendo conto delle indicazioni in esso contenute.
2008 Se, invece, bisogna procedere a una compensazione, la
cassa malati comunica per iscritto all’assicurato l’importo esatto del suo credito in restituzione informandolo del fatto che tale credito sarà compensato con il versamento retroattivo di rendite AI e indicando anche l’importo fino a concorrenza del quale si effettuerà la compensazione.
Nel contempo essa richiama l’attenzione dell’assicurato sul fatto che i ricorsi contro la restituzione o la compensazione possono essere inoltrati esclusivamente contro le decisioni prese da detta cassa.
2009 Contemporaneamente alla notifica della comunicazione
scritta conformemente al N. 2008, la cassa malati presenta la richiesta di compensazione alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183, allegando una copia di questa comunicazione ai sensi del N. 2008.
2010 La cassa malati inoltra la richiesta di compensazione alla
cassa di compensazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’importo della rendita e alla
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somma dei pagamenti retroattivi. Se, in casi eccezionali, tale termine non può essere rispettato, la cassa malati deve comunicarlo senza indugio, per iscritto, alla cassa di compensazione.
2.5 Notifica della decisione relativa alla rendita e bonifico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione
2011 Dopo avere ricevuto la comunicazione successiva della
cassa malati, la cassa di compensazione redige la decisione relativa alla rendita o la decisione relativa ai pagamenti retroattivi della rendita. Se è stata richiesta una compensazione, la cassa fa figurare nella decisione l’indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione conformemente alla procedura usuale. Tali indicazioni devono essere formulate nel modo seguente:
pagamento retroattivo
02.–09.97, 8 x Fr. 942.– Fr. 7 536.– rendita per il mese in corso Fr. 942.– Totale Fr. 8 478.– dedotto l’importo del credito in restitu-
zione della cassa malati XY secondo
comunicazione del 6.8.1997 Fr. 6 840.– nostro primo versamento Fr. 1 638.–
2012 Nella decisione figurerà la seguente indicazione: “Un even-
tuale ricorso contro la restituzione di crediti della cassa malati e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d’invalidità deve essere interposto esclusivamente contro la decisione della cassa malati”.
2013 Se l’AVS/AI fa valere crediti contro l’assicurato, si deve
dare la precedenza alla compensazione di questi ultimi.
2014 Al momento del primo versamento all’assicurato, la cassa
di compensazione bonifica l’importo della compensazione a favore della cassa malati.
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2015 Nella ricapitolazione delle rendite e sul conto di prestazioni
corrispondente figura l’importo totale del pagamento retroattivo compreso l’importo della compensazione bonificato alla cassa malati.
2.6 Compensazione con rendite in corso dell’AI
2016 La compensazione con rendite in corso è ammessa solo
eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui l’importo del pagamento retroattivo non è sufficiente per saldare il credito in restituzione e la cassa malati non può incassare l’importo in un altro modo.
3. Entrata in vigore
3001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Essa sostituisce la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1997.
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