Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare
Circolare KSVMV · 22 novembre 2006 · AVS
In vigore
UFAS · KSVMV · Italiano
Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni dell’assicurazione militare
Valida dal 1° gennaio 2004
Prefazione
La presente circolare sostituisce la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni dell’assicurazione militare, valida dal 1° gennaio 1997. Essa è pubblicata sotto forma di fogli sciolti ed è parte integrante del classificatore “Direttive e circolari sulle rendite, volume 2”.
Il resto della Circolare è stato rielaborato e sono inoltre state aggiunte alcune precisazioni riguardanti la procedura. Modifiche e aggiunte continueranno ad essere apportate mediante fogli sostitutivi.
1.04
- Indice 1. In generale7
- 2. Esecuzione della compensazione8
- 2.1 Comunicazione agli organi di esecuzione dell’AVS/AI8
- 2.1.1 Rendite d’invalidità8
- 2.1.2 Rendite per superstiti8
- 2.2 Comunicazione della decisione dell’ufficio AI all’AM8
- 2.3 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di compensazione8
- 2.4 Comunicazione all’AM, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo9
- 2.5 Comunicazione successiva dell’AM9
- 2.6 Notifica della decisione relativa alla rendita e boni- fico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione10
- 2.7 Compensazione con rendite in corso11
- 3. Entrata in vigore11
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1. In generale
1001 A seconda delle circostanze, l’assicurazione militare (AM)
deve ridurre le sue prestazioni concesse ad assicurati o ai loro superstiti che beneficiano parimenti di prestazioni dell’AI o dell’AVS. Giusta l’articolo 69 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), vi è sovrindennizzo allorché le prestazioni legali delle assicurazioni sociali, corrisposte per perdita di guadagno, superano il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato.
1002 Considerando che le prestazioni dell’AI sono concesse
solo qualche tempo dopo l’inoltro della richiesta e la nascita del diritto, si effettuano di regola pagamenti retroattivi della rendita. Secondo le circostanze, ciò può avvenire anche nell’ambito dell’AVS. Se, nel periodo per cui è pagata retroattivamente la rendita, l’AM ha già versato prestazioni, queste devono sovente essere ridotte con effetto retroattivo. Ne risultano crediti in restituzione dell’AM nei confronti dell’assicurato o dei suoi superstiti.
1003 Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LPGA, i paga-
menti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti ad un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. Giusta gli articoli 20 capoverso 2 LAVS e 50 LAI, i crediti in restituzione dell’AM possono essere compensati con prestazioni dell’AVS o dell’AI.
1004 La presente circolare disciplina la procedura concernente
la compensazione di crediti in restituzione dell’AM con pagamenti retroattivi delle rendite dell’AVS o dell’AI. Essa contiene le istruzioni amministrative in merito cui si devono attenere gli organi di esecuzione dell’AVS/AI. Gli obblighi dell’AM al riguardo sono disciplinati direttamente dalle autorità competenti di questa assicurazione.
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2. Esecuzione della compensazione
2.1 Comunicazione agli organi di esecuzione dell’AVS/AI
2.1.1 Rendite d’invalidità
2001 Se l’ufficio AI riceve, riguardo a un caso pendente presso
quest’ultimo, una comunicazione scritta da parte dell’AM secondo cui un credito in restituzione dell’AM è compensato con un pagamento retroattivo dell’AI, esso deve osservare le regole menzionate ai N. 2003 e 2004.
2.1.2 Rendite per superstiti
2002 Se la competente cassa di compensazione riceve, riguardo
a un caso pendente presso quest’ultima, una comunicazione scritta da parte dell’AM secondo cui un credito in restituzione dell’AM è compensato con un pagamento retroattivo dell’AVS, la cassa deve osservare le regole menzionate al N. 2005 segg.
2.2 Comunicazione della decisione dell’ufficio AI all’AM
2003 Se è prevista una compensazione giusta il N. 2001, l’ufficio
AI deve inviare all’Ufficio federale dell’assicurazione
militare, Sezione prestazioni assicurative, casella postale 8715, 3001 Berna, una copia di ogni decisione.
2.3 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di compensazione
2004 L’ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensa-
zione la comunicazione dell’AM relativa alla compensazione (N. 2001) e la decisione concernente la rendita d’invalidità. In seguito, la cassa procederà secondo le istruzioni figuranti al N. 2005 segg.
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2.4 Comunicazione all’AM, da parte della cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo
2005 Nei casi in cui la cassa di compensazione ha ricevuto una
comunicazione concernente una compensazione proveniente dall’ufficio AI (N. 2004) oppure direttamente dall’AM (N. 2002), essa comunica mediante il modulo 318.183 all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, Sezione prestazioni assicurative, casella postale 8715, 3001 Berna), prima della notifica della decisione (N. 2011), gli importi mensili delle rendite dell’AVS o dell’AI nonché gli importi dei pagamenti retroattivi dovuti dalla nascita del diritto.
Se altri assicuratori hanno concesso conformemente alla LAMal, alla LAINF alla LAM o alla LADI prestazioni per le quali può essere eventualmente richiesta una compensazione , va inviata una comunicazione a ciascun assicuratore. Inoltre, su ogni comunicazione vanno indicati gli altri assicuratori.
La cassa di compensazione è libera di cominciare ad effettuare versamenti provvisori (secondo il N. 9501 segg. DR) o di emanare, inizialmente, solo una decisione per la rendita corrente.
2006 Una comunicazione conformemente al N. 2005 è inutile se,
sulla base della copia della decisione dell’ufficio AI consegnata all’AM (N. 2003), quest’ultima ha annunciato in precedenza che non si doveva compensare nessun credito in restituzione.
2.5 Comunicazione successiva dell’AM
2007 Se solo a questo momento della procedura l’AM costata
che non si deve compensare nessun credito in restituzione, lo comunica senza indugio alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183.
2008 Se, invece, bisogna procedere a una compensazione di un
credito in restituzione, l’AM comunica l’importo alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183. Questa
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comunicazione va accompagnata da una copia della decisione di restituzione (art. 49 cpv. 4 LPGA) e deve avvenire di regola entro 30 giorni dalla notifica dell’importo della rendita e delle prestazioni arretrate.
Se, in casi eccezionali, tale termine non può essere rispettato, l’AM deve comunicarlo senza indugio, per iscritto, alla cassa di compensazione.
2.6 Notifica della decisione relativa alla rendita e bonifico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione
2009 Dopo avere ricevuto la comunicazione successiva dell’AM (modulo 318.183), l’ufficio AI emana la decisione relativa alla rendita o al versamento di rendite arretrate redatta dalla cassa di compensazione. Se vi è un credito in restituzione da compensare, la cassa fa figurare nella decisione l’indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione.
2010 Queste indicazioni devono essere formulate nel modo seguente:
Versamento retroattivo 02.–09.04,
8 x fr. 942.– fr. 7 536.– Rendita mese corrente fr. 942.– Totale fr. 8 478.– Deduzione credito in
restituzione dell’AM fr. 6 840.– Nostro primo versamento fr. 1 638.–
2011 Nella decisione figurerà la seguente indicazione: “Un’ eventuale opposizione contro la restituzione di crediti dell’assicurazione militare e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d’invalidità (o di rendite AVS) va fatta esclusivamente contro la decisione di restituzione dell’assicurazione militare del ..........., conformemente all’indicazione dei rimedi giuridici figurante nella decisione”.
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2012 I crediti in restituzione dell’AM possono essere compensati
solo con i pagamenti retroattivi effettivi dell’AVS o dell’AI. Se l’AVS/AI fa valere a sua volta crediti nei confronti della persona assicurata o dei suoi superstiti, si deve dare la precedenza alla compensazione di questi crediti.
2013 Al momento del primo versamento all’assicurato o ai suoi
superstiti, la cassa di compensazione bonifica l’importo della compensazione a favore dell’AM.
2014 Nella ricapitolazione delle rendite e sul conto di prestazioni
corrispondente figura l’importo totale del pagamento retroattivo compreso l’importo della compensazione bonificato all’AM.
2015 Se l’assicurato o i suoi superstiti ricorrono contro la deci-
sione di restituzione dell’AM e il tribunale annulla totalmente o parzialmente il credito in restituzione, l’AM versa direttamente all’assicurato o ai suoi superstiti l’importo corrispondente.
2.7 Compensazione con rendite in corso
2016 La compensazione con rendite in corso è ammessa solo
eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui il pagamento retroattivo non è sufficiente per saldare il credito in restituzione e l’AM non può incassare l’importo in un altro modo.
3. Entrata in vigore
3001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Essa sostituisce la “Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni dell’assicurazione militare”, valida dal 1° gennaio 1997.
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